PROCURA DI NAPOLI NORD – CORONAVIRUS CHIUSURA DEI LOCALI DAL 4 AL 6 APRILE 2020

PROCURA DI NAPOLI NORD – CORONAVIRUS CHIUSURA DEI LOCALI DAL 4 AL 6 APRILE 2020 ALLEGATO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – CORONAVIRUS MISURE ORGANIZZATIVE 31.03.2020.


COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – CORONAVIRUS MISURE ORGANIZZATIVE 31.03.2020. ALLEGATO

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Chiusura Tribunale Napoli Nord dal 4 al 6 aprile 2020

CORONAVIRUS – CHIUSURA UFFICI TRIBUNALE NAPOLI NORD DAL 4 AL 6 APRILE 2020
ALLEGATO

Provvedimenti urgenti nel settore penale – Tribunale di Napoli Nord

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E IL PRESIDENTE F.F.

considerato che in data odierna è stato reso noto l’esito del tampone effettuato su un’altra unità amministrativa del settore penale, risultata positivaal Covid 19;

  • che, per l’effetto, sono stati posti in isolamento domiciliare numerosi dipendenti che hanno avuto contatti diretti con la suddetta unità al pari della Dirigenza Amministrativa;
  • che già erano sottoposti a siffatto regime altri dipendenti e funzionari del settore penale, alcuni dei quali ancora in attesa di prelievo e che non possono, evidentemente, rientrare in servizio fino allo spirare del periodo di isolamento;
  • che la descritta situazione impedisce l’ordinario svolgimento delle attività del settore penale, pur con le limitazioni previste dalla normativa emergenziale attualmente in vigore, e che occorre pertanto introdurre, nell’immediato, limitazioni ulteriori all’attività giudiziariaed amministrativa, circoscrivendola alla somma urgenza;

dispone

a far data da domani 27 marzo 2020 e fino al 10 aprile p.v., presso il settore dibattimento penale e presso il settore Gip è istituito un presidio composto dal magistrato (o dai magistrati) di turno come da tabelle vigenti e dai cancellieri di turno nel rispettivo settore (Gip e dibattimento) che si occuperà esclusivamente delle convalide di arresto e fermo Gip, delle intercettazioni e dei sequestri in scadenza e dei processi introdotti con le forme del rito direttissimo.

Saranno celebrati solo i dibattimenti, le udienze preliminari e i giudizi abbreviati con imputati detenuti che abbiano espressamente richiesto la celebrazione.

Non saranno ricevuti tutti gli altri affari e istanze provenienti dalla Procura della Repubblica e dai difensori, eccettuato le istanze difensive relative a imputati detenuti che presentino caratteri di indifferibilità (ragioni di salute proprie e dei prossimi congiunti e declaratoria di perenzione delle misure cautelari per scadenza dei relativi termini).

altresì, dispone:

Per l’espletamento degli adempimenti connessiall’esercizio dell’attività giudiziaria ed amministrativa,il presidio di cancelleria dell’interosettore penale sarà assicurato dal personale indicato nel presente provvedimento.

Il restante personale, non inserito nel presidio, osserverà ferie dell’anno 2019 o svolgerà lavoro agile nel proprio domicilio.

All’uopo, sarà cura della Dirigenza Amministrativa informare le unità impegnate in lavoro agile quali saranno gli adempimenti che potranno esser espletati da remoto

(segue sull’allegato)

ALLEGATO

Tribunale per i minorenni. Semplificazione delle modalità di comunicazione

Semplificazione delle modalità di comunicazione concernente la volontà trattazione dei giudizi penali (di cui all’art.83.3 lett.b) e c) d.l. n. 18/2020) esclusi dal rinvio di ufficio sino al 15.4.2020)

Tribunale per i Minorenni di Napoli

Ordine di Servizio n. 16 del 26 marzo 2020

OGGETTO: Semplificazione delle modalità di comunicazione concernente la volontà trattazione dei giudizi penali (di cui all’art.83.3 lett.b) e c) d.l. n. 18/2020) esclusi dal rinvio di ufficio sino al 15.4.2020)

Per agevolare l’attività di Cancelleria e predisporre in tempo utile la strumentazione necessaria per attivare il servizio di videoconferenza delle udienze escluse da1 rinvio di ufficio previsto sino al 15.4.2020 per i procedimenti indicati nell’art. 83.3 lett.b) e c) del d.1. n. 18/2020 (tra i quali non sono inclusi i processi con imputati a ”piede libero”), appare opportuno prevedere che la manifestazione di volontà espressamente indicata perché si proceda, rimessa all’imputato o al suo difensore, pervenga a questo Ufficio entro tre giorni prima rispetto alla data programmata per la trattazione del giudizio.

Acquisita la disponibilità dei Presidenti dei C.O.A. e delle Camere Penali del Distretto (ai quali si richiede la cortese collaborazione per la più ampia diffusione della presente comunicazione), si richiede pertanto che per tutti i procedimenti menzionati in precedenza, compresi nell’arco temporale di udienze intercorrente tra il 30 marzo e il 15 aprile 2020, il difensore faccia pervenire la richiesta di trattazione ai seguenti indirizzi mail:

  • dibattimento.tribmin.napoli@giustizia.it
  • gip.tribmin.napoli@giustizia.it
  • gup.tribmin.napoli@giustizia.it
  • sorveglianza.tribmin.napoli@giustizia.it

ALLEGATO

Provvedimento relativo alle vendite e adempimenti pubblicitari – Trib. Sez. 3

Il Presidente di Sezione,

-di concerto con i giudici della Sezione, all’esito di riunione, svoltasi con modalità telematiche ex art. 47 quater OG, in data 18.3.2020;

-visto il D.L. n. 18/2020;-visto in particolare l’art. 83, commi 1 e 2, del citato decreto;

-ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (stimatori, custodi, professionisti delegati) incaricati nell’ambito delle procedure esecutive;

-ritenuta inoltre la necessita di contenere e gestire gli effetti economici negativi che la emergenza epidemiologica in atto è potenzialmente in grado di determinare in seno alla procedure esecutive;

-rilevato, in particolare, che la situazione emergenziale è potenzialmente suscettibiledideterminare la vendita dei beni pignorati a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, e dunque in violazione dell’art. 586 c.p.c., in quanto capace di incidere sulla determinazione del mercato a formulare offerte di acquisto, sia in ragione della generale situazione di incertezza verificatasi, sia in considerazione della ritrosia dei potenziali offerenti ad esercitare il diritto di visita degli immobili a norma dell’art. 560 c.p.c. stante la necessita di attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 2 DPCM 8 marzo 2020;

DISPONE CHE

1) sono revocati tutti gli esperimenti d’asta fissati tra il 18 marzo ed il 15 aprile 2020 (incluso), mandando a professionista delegato e custodee in caso di vendita in sede concorsuale al curatore, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell’ordinanza di vendita e sul PVP, per quest’ultimo come evento “avviso direttifica”. Il professionista delegato provvederà a calendarizzare un nuovo esperimento di vendita, alle stesse condizioni di quello revocato, in data successiva al 30.6.2020, secondo disponibilità dell’aula a ciò destinata presso i locali del Tribunale;

2) la Cancelleria non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto; quelle già depositate saranno restituite con le modalità appresso indicate;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti delegati e il curatore sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l’operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all’apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare aquestiultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) in caso di assenza di offerte attestata dalla Cancelleria, il delegato potrà procedere alla redazione del verbale d’asta deserta con modalità telematiche e provvedere al relativo deposito nel fascicolo dell’esecuzione;

5) sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino al 15.4.2020;

6) sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino al 15.4.2020;

7) è sospesa, sino al 15.4.2020, l’attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ferma restando, per gli immobili già aggiudicati, la facoltà dell’aggiudicatario di esonerare il custode dall’attuazione del provvedimento e provvedere –se del caso –sulla scorta del decreto di trasferimento.

Si precisa altresì che, nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al 15.4.2020(compreso), a mente dell’art. 83, comma 2, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto.

Di conseguenza, devono ritenersi sospesi, per tutto il suddetto periodo:

-il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire; pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto la sua scadenza sarà prorogata al 16.4.2020. Laddove l’aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell’arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l’acquisto compiuto;

-il termine per il versamento del fondo spese disposto dal giudicea norma dell’art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ove prevista come modalità di provvista delle spese per la vendita);

-il termine per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari fissato dal giudice;

-il termine per il deposito del piano di riparto di cui all’art. 596, comma 1, c.p.c.;

-il termine per il versamento dell’importo determinato in sede di conversione del pignoramento a norma dell’art. 495, comma 5 c.p.c..

Si inserisca il presente provvedimento sul sito del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 18.3.2020 Il Presidente di Sezione Dott. Marcello Sinisi

ALLEGATO

Disposizioni amministrative relative ai servizi delle cancellerie penali

Disposizioni amministrative relative ai servizi delle cancellerie penali del Tribunale di Napoli Nord – Emergenza Coronavirus. Segui le indicazioni dell’allegato scaricabile

ALLEGATO

Linee guida e gestione degli affari civili e penali nel periodo tra il 23 marzo al 15 aprile 2020

Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.3.2020 – Linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 23 marzo – 15 aprile 2020

Leggi il testo integrale cliccando sul LINK

Scarica l’ ALLEGATO

Commissione Tributaria Regionale per la Campania – Provvedimenti urgenti

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA

IL PRESIDENTE

  • Al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate
  • Ai Presidenti dei  Consigli  dell’Ordine degli Avvocati e
  • degli Ordini  dei dottori commercialisti e
  • degli esperti contabili della Campania

Oggetto: Provvedimenti ai sensi dell’art. 83 del D. L. 17 marzo 2020

Egregio Direttore, Egregi Presidenti,

come è noto l’art. 83, comma 6, del D. L. n. 18/2020 prevede che per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici  giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottino le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire  il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure vanno adottate d’intesa con il Presidente della Corte  d’appello (per la giustizia tributaria ciò corrisponde al Presidente della Commissione Tributaria Regionale).

Il successivo comma 7 prevede che per assicurare le finalità di cui sopra i capi degli uffici giudiziari possano adottare una serie di misure, tra le quali:

  1. la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
  2. la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la  chiusura al pubblico;
  3. la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  4. l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
  5. la celebrazione a porte chiuse delle udienze civili pubbliche;
  6. la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia  (sempre  con  modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti);
  7. la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili, salvo le eccezioni indicate al comma 3;
  8. lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento  del Giudice

Occorre pertanto regolamentare le modalità di  svolgimento dell’attività delle Commissioni Tributarie della Campania al termine del periodo di forzata inattività, onde  corrispondere  alla  primaria  esigenza di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Questa Presidenza, in accordo con il Direttore  della  CTR  Campania,  ha già provveduto a predisporre le aule di udienza di modo che  la distanza fra il Collegio e le parti, e tra le stesse parti, rispetti le disposizioni in materia. Si è altresì prevista la predisposizione di sale o aree di attesa, con il rispetto delle distanze, ove i rappresentanti della parti possano attendere la chiamata progressiva delle controversie. Controversie che in sede di rinvio vengono fissate, in ottemperanza del Decreto di questa Presidenza 18 marzo 2020,  con ripartizione oraria  per quanto attiene alle pubbliche udienze.

In previsione della emanazione delle disposizioni di cui ab initio, è interesse di questa Presidenza conoscere le esigenze delle varie categorie professionali interessate per la realizzazione di un concreto esercizio del mandato professionale, nonché le disponibilità a individuare forme di partecipazione diretta ridotte per quanto attiene alle pubbliche udienze.

Ciò al fine di  individuare le modalità  con le quali  garantire da  un lato la risposta giudiziaria alla domanda dei contribuenti e degli Uffici, e dall’altro la salute individuale e collettiva delle parti, del personale amministrativo, dei giudici tributari.

Confido pertanto che vogliate partecipare fattivamente alla individuazione di quanto sopra,  interloquendo,  previa  riflessione  interna degli organismi di categoria, con questa Presidenza  nelle forme  e nei modi che riterrete utili.

Colgo l’occasione per porgere a voi tutti, ed ai vostri rappresentati, l’augurio di un felice superamento di  questa  difficile  fase  emergenziale.

Napoli 26 marzo 2020

Il Presidente della CTR Campania dr. Alfredo Montagna

ALLEGATO

Linee guida del Ministero della Salute – Emergenza Covid-19

Aggiornamento della definizione di caso COVID-19

Facendo seguito alle note Circolari n. 0005443 del 22 febbraio 2020, n. 0005889 del 25 febbraio 2020, e n. 6360 del 27/02/2020, considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli organismi internazionali OMS e ECDC, si fornisce in allegato la nuova definizione di caso che aggiorna e sostituisce la precedente

ALLEGATO