Patrocinio a spese dello stato, liquidazione compensi, ecco le modifiche del nuovo protocollo d’intesa

PROTOCOLLO D’INTESA

LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL  PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Processo Civile in materia di affari di famiglia e volontaria giurisdizione

Premessa

In merito alla quantificazione del compenso da liquidare in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello stato, nel contenzioso familiare e di volontaria giurisdizione, a seguito del protocollo d’intesa su base Nazionale, approvato dal Consiglio Nazionale Forense, con l’auspicio che venga adottato con l’accordo del della Presidenza del Tribunale di Napoli Nord.

Il D.M. n. 55 del 2014, modificato dal decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96, intitolato “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247″, apporta alcune modifiche di rilievo alla disciplina dei parametri forensi. Il  DM 55/14  e successive modifiche prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare parametri standardizzati di liquidazione. L’art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, modificato dal nuovo decreto n. 37 dell’8 marzo 2018, prevede che “ oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, all’avvocato è dovuta in ogni caso una somma per il rimborso delle spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale, ferma restando quanto previsto dai successivi art. 5,11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta” oltre IVA e CPA.  Relativamente alle spese forfettarie si deve precisare che il rimborso della somma è dovuto in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale. La normativa in materia stabilisce che: “ L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, gli importi sono già ridotti della metà ai sensi dell’art. 130 DPR n. 115 /2002 e non possono essere ulteriormente decurtati. L’Art. 4 comma 1, seconda parte, del regolamento n. 55/14, modificato dal Decreto n. 37 /18 stabilisce che il Giudice tiene conto dei valori medi di cui  alle tabelle indicate al regolamento. L’indicazione rappresenta un criterio importante perché indica la modalità con il quale il Giudice deve iniziare la valutazione complessiva. Partendo dai valori medi, il Giudice, in applicazione delle novità introdotte nei parametri, potrà aumentare di regola sino all’80% ovvero potrà diminuire il valore medio in ogni caso non oltre il 50%. Significativa è la disposizione che riguarda la sola fase istruttoria per la quale l’aumento rimane, di regola, fino al 100%, mentre la diminuzione può essere disposta, secondo le nuove disposizioni, ma in ogni caso non oltre il 70% .

L’art. 4, comma 6, del regolamento precede che nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o nell’ipotesi di transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata sino a ¼ rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale. Il regolamento intende premiare la conciliazione o comunque la transazione e ciò è legato all’effetto deflattivo sul contenzioso conseguente.

Tutto quanto premesso

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord di intesa con la  Presidenza del Tribunale di Napoli Nord ed i Presidenti della Sezione I e II adottano  il presente Protocollo  per  la  liquidazione dei compensi per i difensori delle parti ammesse al Patrocino a Spese dello Stato in materia di famiglia e volontaria giurisdizione nei processi civili:

  1. SEPARAZIONE CONSENSUALE: compenso totale al netto delle riduzioni € 968,45

Fase di studio (€ 1.134,00)  e fase  introduttiva (€ 802,90),calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile(da € 26.001 a € 52.000), ridotte del 30% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14, con la riduzione sul compenso totale (€ 1.936,90) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRASFORMATA IN OMOLOGA DINANZI AL PRESIDENTE: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.162,14

Fase di studio (€ 1.134,00)  e fase  introduttiva (€ 802,90),calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), ridotte del 30% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14, con la maggiorazione del 20%  per l’ accordo (pari a € 387,38),  con la riduzione sul compenso totale (€ 2.324,28) ai sensi dell’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. DIVORZIO CONGIUNTO: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.521,85

Fase di studio (€ 972,00)  e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.383,50) ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale (€ 3.043,70) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. DIVORZIO GIUDIZIALE TRASFORMATO DINANZI AL PRESIDENTE: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.694,79

Fase di studio (€ 972,00)  e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.383,50) ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la maggiorazione del 25% da calcolarsi sulla sola fase decisoria, in conformità all’art. 4, comma 6°, D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/2018 (€345,87) e con la riduzione sul compenso totale (€ 3.389,57) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. SEPARAZIONE O DIVORZIO GIUDIZIALE SENZA ISTRUTTORIA O CONFERMA DEI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.521,85:

Fase di studio (€ 972,00)  e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.383,50) ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale (€ 3.043,70) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. SEPARAZIONE O DIVORZIO GIUDIZIALE CON RICHIESTE ISTRUTTORIE NON SVOLTA: compenso totale al netto delle riduzioni€ 1.865,85

Fase di studio (€ 972,00)  e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14; fase istruttoria ridotta al 60% (€ 688,00); fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.383,50) ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale (€ 3.731,70) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. SEPARAZIONE O DIVORZIO GIUDIZIALE CON ISTRUTTORIA MEDIA: compenso totale al netto delle riduzioni € 2.090,20

Fase di studio (€ 972,00)  e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14; fase istruttoria ridotta al 50% (€ 860,00); fase decisionale ridotta del 40% (€ 1.660,20) ex art. 4, comma 1, D.M.. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale (€ 4.180,40) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. SEPARAZIONE O DIVORZIO CON ISTRUTTORIA COMPLESSA: compenso totale al netto delle riduzioni € 3.073,6

Fase di studio (€ 972,00) e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M.  55/14; fase di trattazione (1.720,00) e fase decisionale (2.767,00), calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale (€ 6.147,20) ai sensi dell’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato.

In via meramente e salvo la peculiarità del caso concreto, si precisa che per separazioni e divorzi con istruttoria media devono intendersi quei procedimenti in cui è stata espletata la prova orale (ad es. interrogatorio formale; prova testi; ascolto minore); vi è stata eventualmente richiesta di relazioni dei SS e/o documentazione di tipo reddituale alle parti; mentre per separazionie divorzi con istruttoria complessa devono intendersi quei giudizi in cui sono stati effettuati accertamenti di natura tributaria (a mezzo G.D.F.) c/o accertamenti sulla capacità genitoriale (ad esempio conferimento CTU) oppure procedimenti caratterizzati dalla presenza di sub (si pensi alla richiesta di procedimenti de potestate in sede di separazione e/o divorzio).

Nei casi sub a) e  c) se il difensore difende entrambi i coniugi sul compenso determinato verrà  applicata la maggiorazione del 20%.

In  tal caso è auspicabile la presentazione da parte del difensore di un’ unica istanza di liquidazione per evitare erronee duplicazione di provvedimenti, assoggettabili a revoca

Nei casi sub e); f); g); h)  in caso di accordo raggiunto in corso di causa sul compenso determinato verrà  applicata la maggiorazione del 25% da calcolarsi sulla sola fase decisoria, in conformità all’art. 4. Comma 6°, D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/2018

Spese generali al 15% sul compenso totale al netto delle riduzioni

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

  1. Procedimenti di V.G. senza istruttoria o con istruttoria semplice -indipendentemente dalla tipologia- se la trattazione si esaurisce in un’unica udienza o se la controversia è di pronta definizione (a titolo esemplificativo ricorsi ex 156, comma 6, c.c.) : compenso totale al netto delle riduzioni € 778,75:

importo calcolato sul valore medio (€ 2.225,00) relativo allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile della causa (da € 26.001 a € 52.000), ridotto del 30% per la non complessità della controversia, con la riduzione sul compenso totale (€ 1.557,5) di cui all’art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato;

  1. Procedimenti di V.G.con istruttoria media: compenso totale al netto delle riduzioni € 890,00:

importo calcolato sul valore medio (€ 2.225,00) relativo allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile della causa (da € 26.001 a € 52.000), ridotto del 20% per la non complessità della controversia, con la riduzione sul compenso totale (€ 1.780,00) di cui all’art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato;

C) Procedimenti di V.G. con istruttoria complessa: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.112,50:

importo calcolato sul valore medio (€ 2225,00) relativo allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile della causa (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione di cui all’art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato;

D) Procedimenti di V.G. con istruttoria di particolare complessità: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.585,00:

importo calcolato sul valore medio (€ 3.170,00) relativo allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile della causa (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione di cui all’art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato;

In caso di accordo raggiunto in corso di causa compenso determinato verrà applicata la maggiorazione del 25%.

Spese generali al 15% sul compenso totale al netto delle riduzion

Valutazione del reddito

Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio, non si deve tener conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore, poiché finalizzate alla determinazione concreta dell’imposta da pagare . L’autonoma configurazione del reddito imponibile cui si riferisce l’art. 76.1 dPR n. 115 /2002 comporta invece la rilevanza del reddito lordo e anche dei redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante.

Nei casi di omessa dichiarazione, i redditi vanno accertati, ai fini qui rilevanti, ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova, e dunque anche alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; pertanto, in chiave riassuntiva rilevano il tenore di vita dell’interessato e dei familiari conviventi, e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti ed illeciti (Cass. n. 12405/2014).

Cumulo dei redditi

Ai fini dell’ammissione, la somma dei redditi dell’istante e dei familiari conviventi, non deve superare il limite normativo che attualmente è fissato in euro 11.493,82. La regola del cumulo non si applica con riguardo ai familiari conviventi rispetto ai quali vi è conflitto con l’istante ( art. 76.4), sicché va tipicamente escluso dal computo il reddito del coniuge in conflitto, osservandosi, peraltro, che di regola nei giudizi divorzili, nonché in quelli di modifica delle condizioni di separazione ovvero revisione di quelle di divorzio, il presupposto della convivenza non dovrebbe teoricamente sussistere.

Istanza per l’ammissione al patrocinio

L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità che l’art. 38.3 dPR n. 445/2000 prescrive per le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre ad organi della P.A. (art. 78.2): l’istanza può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le indicazioni che l’istanza deve contenere a pana di inammissibilità sono disciplinate dagli artt 79 e 122 cui si rinvia.

In particolare l’istanza deve includere una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato-ai sensi dell’art. 46.1 lett. O) dPR n. 445/2000- attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76 nonché l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione (art. 76.1 lett. C.D).

Non è necessario che la sottoscrizione apposta in calce all’autocertificazione attestante le condizioni reddituali e patrimoniali sia autenticata né corredata da documento di identità del dichiarante, in quanto gli artt. 79 e 46 dPR n. 445/2000, richiedono esclusivamente che l’atto sia sottoscritto dall’interessato.

Documentazione da allegare all’istanza di liquidazione

Con l’istanza di liquidazione vanno prodotti:

  1. Il fascicolo relativo alla fase dell’ammissione anticipata (con delibera di ammissione, autocertificazione dei redditi, documenti integrativi eventualmente richiesti dal COA;
  1. Il certificato di stato di famiglia aggiornato;
  1. Le dichiarazioni dei redditi dell’istante e dei familiari conviventi, coprendo il periodo ricompreso tra la data della domanda di ammissione e la data di definizione del procedimento (ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento);
  1. Le comunicazioni relative alle variazioni reddituali ex 79.1 lett. D , con i relativi riscontri documentali

Considerato che dall’art. 136 dPR n. 115/2002 emerge che il Giudice deve verificare i presupposti dell’ammissione, talché dunque è dovuto l’effettivo controllo sulle condizioni reddituali originarie e sopravvenute, oltre che sull’adempimento dell’onere di comunicazione delle variazioni di reddito ex art. 79.1 Lett. D., in caso di mancato deposito della documentazione sopra indicata nel termine di 60 giorni, salva possibilità di proroga, si procederà alla revoca dell’ammissione –disposta in via provvisoria- della parte al patrocinio a Spese dello Stato, con conseguente rigetto dell’istanza di liquidazione.

Al fine di agevolare il deposito della documentazione predetta, si prevede che la certificazione indicat al punto 3. Potrà esser richiesta all’Agenzia dell’Entrate per motivi di giustizia anche dalla parte personalmente e/o da persona convivente con essa, appositamente delegata.

Decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio

Quanto alla decorrenza degli effetti,  nel processo civile, non deve necessariamente assumersi come riferimento la delibera del Consiglio dell’Ordine ex art. 126, poiché come osservato dalla giurisprudenza di legittimità: “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile”

Pertanto, l’avvocato ha diritto al riconoscimento delle voci di spesa strettamente collegabili all’atto introduttivo, sul presupposto dell’avvenuto deposito presso il COA, in data anteriore a tale atto, dell’istanza di ammissione al patrocinio e ciò dunque a prescindere dalla data della delibera di ammissione (Cass. n. 24729/2011, esplicitamente richiamata  dalla circolare n. 43/2015 del Ministero della Giustizia).

Dichiarazione di totale assenza di redditi

Una tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata, con l’indicazione di elementi idonei a dare conto della situazione (vanno ad es. indicate le fonti di sostentamento) perché diversamente l’inverosimiglianza costituisce il concreto elemento per ritenere che l’istante non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 72. In ogni caso, non può essere accolta la richiesta fondata su un’autocertificazione inattendibile.

Revoca/Rinuncia al mandato difensivo

Il difensore precedente mantiene il suo diritto in virtù dell’ammissione originaria, che vale anche in rapporto al nuovo difensore, il quale pertanto non deve chiedere nuovamente l’ammissione al patrocinio.

Estinzione del giudizio e/o  rinuncia al difensore.

In ipotesi di estinzione del giudizio per inattività delle parti o mancata comparizione dei coniugi nei casi in cui la comparizione personale è prevista a pena di estinzione del procedimento ( si pensi alla separazione consensuale) si ritiene di confermare il precedente orientamento secondo il quale non è dovuto alcun compenso al difensore con revoca dal Patrocinio a Spese dello Stato per la parte ammessa.

Restano, invece, esclusi i casi diversi di estinzione, ossia per decesso di una delle parti; in caso di riconciliazione delle stesse, previa dichiarazione personale, come indicato in Protocollo. In questi casi sarà dovuto il compenso al difensore limitatamente alla fase di studio ed introduttiva del relativo giudizio, perché sono le uniche fasi in cui è stata espletata attività difensiva (si pensi alla riconciliazione dinanzi al Presidente o decesso in sede presidenziale).

Negli ulteriori casi, ossia ipotesi di estinzione in corso di causa (si pensi al decesso di un coniuge durante la causa di separazione e/o divorzio) la pronuncia sarà di cessata materia del contendere con liquidazione in base alla tabella indicata in PROTOCOLLO a seconda della fase processuale in cui si verifica la causa estintiva)

Ai sensi dell’art. 128 Testo Unico 115/2002 il difensore dovrà in udienza dichiarare l’estinzione.

Ed invero si evidenzia che “ove l’attore o impugnante nel giudizio sia l’ammesso al patrocinio, costui è onerato di far giungere il giudizio ad una pronuncia di merito che possa aprire le porte al recupero da parte dello Stato delle spese erogate in suo favore dallo Stato che gli ha “finanziato” il giudizio; pertanto, se costui rinuncia all’azione o lascia negligentemente estinguere il giudizio, lo Stato, non potendo sprecare risorse, agisce nei suo confronti per il recupero delle spese anticipate e prenotate.

Si osserva che il patrocinio a spese dello Stato è preordinato a soddisfare l’esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa del cittadino non abbiente «non risulti manifestamente infondata» (v. Cass. Civ., sez. II, 23 novembre 2011 n.24723 che esclude il diritto al patrocinio per l’attività stragiudiziale); come del resto ha precisato dalla giurisprudenza di merito che afferma “In particolare, l’onere posto a carico dello Stato presuppone una attività scrupolosa e diligente della parte ammessa la quale deve agire con prudenza e valutando, in modo serio e non futile, tutti gli elementi in fatto di cui è possesso, già prima della introduzione del procedimento. Ciò a maggior ragione nel caso in cui il patrocinio venga speso in procedure introdotte su istanza della parte ammessa, e in cui, ex lege, l’assenza di attività di impulso produce la estinzione della procedura (art. 707 c.p.c.). In questo caso, maggiore deve essere l’accortezza nella formulazione delle domande e nella osservazioni degli adempimenti di legge, poiché la sorte del procedimento dipende in via quasi esclusiva dalla volontà dell’istante. Il diritto al beneficio erariale non può, infatti, essere concesso dove la parte abbia manifestato disinteresse per la procedura non comparendo all’udienza in cui convocata. Dove, come nel caso di specie, la parte presenti il ricorso ma poi non si presenti, alla minima attività giurisdizionale coltivata si ricollega un profilo di grave imprudenza nell’esercizio dell’azione che esclude la persistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio” (cfr. in tal senso Trib. Milano, sez. IX, decreto 6 maggio 2014).

L’evidente ratio sottesa alla citata opzione ermeneutica appare peraltro rafforzata dalla recente novella legislativa  (art. 15 D.L. 113/2018) che ha  inserito all’interno del DPR 115/2002,  nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l’articolo 130, l’art. 130-bis secondo cui Nel processo civile, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova

Incompatibilità tra richiesta di distrazione e patrocinio a Spese dello Stato.

Se il difensore negli atti difensivi ha avanzato richiesta di distrazione, si ritiene di dover applicare  integralmente quanto statuito recentemente dalla Suprema Corte (cfr. Cass; sentenza n. 5232/2018) secondo cuil’ammissione al gratuito patrocinio esclude ogni rapporto di incarico professionale tra le parti in favore del quale è stato emesso il relativo provvedimento e il difensore nominato dal giudice a norma dell’art. 13 delle legge n. 533 del 1973 sia in caso di vittoria sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato, con la conseguenza dell’incompatibilità tra detto rapporto e quello di mandato professionale e, ove questo venga dedotto dal difensore, come nel caso di richiesta di distrazione delle spese ed onorari, il venir meno del primo (vedi Cass. n. 1454 del 1980). Atteso tale principio nessun rilievo può assumere la circostanza che l’emissione del patrocinio statale sia stato concesso successivamente alla richiesta di distrazione delle spese come se fosse un’implicita rinuncia alla distrazione delle spese e non al beneficio del gratuito patrocinio. Piuttosto, è stato osservato, in proposito, che il sistema del patrocinio a spese dello Stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte meno abbiente assistita e la parte non soccombente non assistita, è incompatibile con la distrazione delle spese, il quale crea in via eccezionale un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombete, in forza del quale il reddito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda, con la conseguenza che l’eventuale richiesta di distrazione delle spese giudiziali pone in essere una implicita rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.

Va evidenziato che poiché è sufficiente la sola dichiarazione dell’avvocato distrattario, vincolante per il giudice, salva l’ipotesi di frode, di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari, si costituisce una situazione incompatibile con lo stato di non abbienza, con il presupposto principale del beneficio del patrocinio a carico dello Stato per avere la parte già trovato chi anticipa per lui le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario), non ha rilevanza ai fini della rinuncia implicita, che alla richiesta di distrazione precede o segue l’emanazione del decreto che accerta i relativi presupposti, che devono essere verificabili in quel momento. D’altra parte, poiché la dichiarazione dell’avvocato distrattario vincolante per il giudice attesta una situazione di fatto incompatibile con la non abbienza, la successiva rinuncia alla distrazione non può eliminare gli effetti già verificatesi (se non per quanto riguarda l’onorario non riscosso almeno per le spese sono allora anticipate) sicché, venute meno le condizioni di fatto poste a base dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato non è possibile ricostituirla (vedi Cass. n. 1832 del 1983).

Soccombenza della parte NON ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte  ammessa al patrocinio, il giudice civile, a differenza di quello penale, non è tenuto a quantificare in maniera uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore ex artt. 82 e 130 DPR 115/2002. A ragionar diversamente nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente,sarebbe avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri partì soccombenti, mentre la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità (in questi termini Cass. 11.9.2018 n. 22017).

Aversa (CE), 25 ottobre 2019

Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord

Dott.ssa Elisabetta Garzo

Il Presidente I Sez. Civile Tribunale di Napoli Nord

Dott.ssa Paola Bonavita

Il Presidente II Sez. Civ. Tribunale di Napoli Nord

Dott. Marcello Sinisi

Il Presidente del Consiglio Dell’Ordine

degli Avvocati di Napoli Nord

Avv. Gianfranco Mallardo

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