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Protocollo sezione lavoro

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
UFFICIO DI PRESIDENZA

Protocollo di Intesa per la trattazione scritta ai sensi dall’art. 83, comma 7, lett.
h), D.L. 17/03/2020 n. 18 per la Sezione lavoro e previdenza del Tribunale di
Napoli Nord
All’esito dell’intesa raggiunta dal Presidente della Sezione Lavoro, dott. Genaro Iacone,
previa riunione di sezione, e del Consigliere del C.O.A. di Napoli Nord, avv.to
Francesco Castaldo, all’uopo delegato, i sottoscritti:
Dott. Marcello Sinisi, Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord
Avv. Gianfranco Mallardo, Presidente C.O.A. Napoli Nord
Richiamato il protocollo organizzativo per le modalità di trattazione delle udienze civili ai
sensi delle lettere f) ed h) dell’art. 83 comma 7 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, stipulato con
il COA, da valere anche per le udienze della sezione lavoro e previdenza per quanto non
qui espressamente derogato in ragione delle peculiari esigenze della medesima;
evidenziato che ogni ulteriore aspetto organizzativo di dettaglio finalizzato a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica in atto nel Paese sarà oggetto di apposito ed ulteriore
Provvedimento Organizzativo adottato dalla Presidenza dell’intestato Tribunale secondo
quanto previsto dall’art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 18/2020.
Ciò premesso, convengono le seguenti modalità di trattazione delle udienze della sezione
lavoro e previdenza, in uno a quella tradizionale in presentia, con decorrenza dal
12/05/2020, come di seguito indicato:
Art. 1 Attività preliminari all’udienza
1. La trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18)
costituisce la modalità di trattazione per le cause che non richiedono la presenza
necessaria, per legge o ordine del giudice, di soggetti diversi dai difensori o dal pubblico
ministero o dall’ausiliario del giudice, salve le riserve di seguito previste in ragione della
specialità della materia del lavoro e del suo rito.
2. Il Giudice può disporre che l’udienza, con le modalità ed eccezioni di seguito
precisate, si svolga secondo le modalità previste dall’art. 83, co. 7, lett. H del D.L.
18/2020 con provvedimento depositato telematicamente con adeguato anticipo
preferibilmente 7 giorni prima della data dell’udienza . Con tale provvedimento il giudice
assegna termine fino a 4 giorni prima della data dell’udienza per il deposito telematico
delle note scritte , contenenti le sole istanze e conclusioni. Il provvedimento del giudice
che dispone la trattazione scritta può prevedere ulteriori e specifiche modalità nei limiti
della legge.
3. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei
termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del
fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”.
4. Per le udienze di giuramento del consulente tecnico d’ufficio e quelle in cui egli
comunque interviene su disposizione del giudice , è possibile prevedere specifiche
modalità per il giuramento dell’ausiliare in forma scritta , anche mediante dichiarazione
scritta firmata digitalmente, garantendo comunque il contraddittorio delle parti sul
quesito formulato, sugli eventuali chiarimenti e sulle modalità di conferimento
dell’incarico.
5. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale
modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di
udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella
originaria; c) fissare una data ex novo.
6. L’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il
momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del
giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura
di adottare i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente
fissando un ulteriore udienza che sarà comunicata , a cura della cancelleria , a tutte le
parti costituite .
7. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta sarà
attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici
(al fine della remunerazione).
Art. 2 Deposito telematico delle note scritte
1. I difensori depositano in via telematica nel termine assegnato ai sensi dell’Art. 1
punto 2 le note scritte d’udienza . Tali note sono redatte, ove possibile, nel rispetto dei
principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della
tipologia delle istanze , anche tramite rinvio a quelle già formulate in atti già depositati,
fatte salve, sempre, le garanzie di cui all’udienza di riferimento. In ogni caso, anche
tenuto conto degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice, il
contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni, repliche e
conclusioni previste per l’udienza di riferimento. E’ fatta salva la facoltà dei procuratori
delle parti di chiedere congiuntamente nelle predette note la discussione orale della
causa, anche per via telematica; in tal caso il Giudice dispone la fissazione di un’apposita
udienza mandando alla cancelleria di provvedere alle necessarie comunicazioni.
2. I difensori depositano in telematico le note scritte d’udienza in modalità disgiunta.
3. La nota scritta d’udienza contiene le istanze e conclusioni di ciascun difensore ed
è dotata di sottoscrizione digitale.
4. Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta il giudice indica il termine
per il deposito delle note di trattazione scritta come già precisato al comma 2 dell’articolo
1.
5. Le note devono contenere l’indicazione: a) della dicitura “Note per la trattazione
scritta dell’udienza”; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell’anno del
procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione
figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono.
6. Eventuali documenti da produrre in udienza potranno essere allegati alle note di
cui al presente articolo, ovvero con deposito separato da eseguirsi, in ogni caso, non
oltre il termine assegnato dal giudice per il deposito delle note stesse.
7. I documenti e gli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi, e di
ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione alle controparti,
dovranno sempre essere prodotti dal difensore della parte onerata alla notificazione
tramite apposito deposito nel rispetto della normativa sul PCT, entro un congruo
termine antecedente l’udienza fissata, di regola non inferiore a 4 giorni.
8. Se il difensore intenderà chiedere le note conclusionali illustrative di cui all’art.429
comma 2 c.p.c. formulerà la relativa istanza nelle note di trattazione scritta ed il giudice
potrà rinviare la causa concedendo apposito termine per la redazione di note
conclusionali in vista della decisione come già avviene in via ordinaria.
9. Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro
il termine ultimo del giorno dell’udienza, equivale alla non comparizione (artt. 181, 309,
631 c.p.c.).
Art. 3 Costituzione del convenuto o del resistente
1. La costituzione del convenuto o resistente può avvenire anche il giorno
dell’udienza di prima comparizione, entro le ore 09:30 ovvero entro il diverso orario
indicato dal giudice, ma deve necessariamente essere effettuata con deposito telematico,
così come previsto dall’art. 83, comma 11, D.L. 18/2020, fatte salve le decadenze medio
tempore intervenute.
2. Se il convenuto o resistente si costituisce telematicamente il giorno stesso
dell’udienza a prescindere dal deposito o meno delle note d’udienza e deposita
contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice rinvia la trattazione della causa ai
sensi dell’Art. 2, punto 4, ove ritenuto necessario per consentire all’attore o ricorrente di
esercitare pienamente il contraddittorio.
3. Se il convenuto o resistente si costituisce telematicamente il giorno dell’udienza e
non deposita contestualmente le note scritte, il giudice rinvia la trattazione della causa a
successiva udienza, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta. E’
fatta salva la facoltà dei procuratori delle parti di chiedere congiuntamente nelle predette
note la discussione orale della causa; in tale caso il giudice dispone la fissazione di
un’apposita udienza, da tenersi anche per via telematica, mandando alla cancelleria di
provvedere alle necessarie comunicazioni.
Art. 4 Provvedimenti del giudice
1. Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria
del provvedimento di cui al punto 1 dandone atto nel suo provvedimento ; da quella data
decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che
conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli
decisori.
2. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e
contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice
potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare le copie informatiche degli atti di
parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi
dalla normativa sul PCT.
3. Il giudice, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte
d’udienza, emette, il giorno dell’udienza o successivamente i provvedimenti richiesti,
ovvero quelli necessari al corso del giudizio. Nel caso in cui il provvedimento emesso
all’esito dell’udienza di trattazione scritta avesse natura di sentenza, il giudice provvederà
nella stessa data fissata per l’udienza, al deposito telematico del dispositivo e di norma
della contestuale motivazione. Gli atti del giudice saranno comunicati alle parti a cura
della cancelleria..
4. Il giudice adotterà i provvedimenti di cui al comma 3 anche nel caso in cui almeno
una sola delle parti depositi note di trattazione scritta entro il termine fissato dal
giudicante, salvo che la stessa non formuli istanza di rinvio o di trattazione orale anche
con modalità telematica.
La regolamentazione della trattazione delle causa, come di seguito specificata,
presuppone la preventiva verifica della rituale instaurazione del contraddittorio; nel caso
che emergano violazioni del contraddittorio, il Giudice concederà nuovo termine per
sanare il vizio processuale od un mero rinvio per il deposito telematico degli atti
notificati :
A) A.T.P.art.445 bis c.p.c. : 1) nel caso di contraddittorio ritualmente instaurato
all’08.03.2020, e nel caso di ammissione di consulenza medico legale, si disporrà il
conferimento dell’incarico con la modalità in trattazione scritta come da separati modelli;
2) solo in caso di richiesta motivata di una parte ai sensi dell’art.83 comma terzo del d.l.
n.18/2020 si procederà con l’udienza a parte chiuse;
B) opposizione ad A.T.P. art.445 bis comma sesto c.p.c. 1) le prime udienze si
terranno con trattazione scritta, all’esito delle quali il giudice decide la causa ovvero
rinvia per il deposito di note illustrative, e/o per chiarimenti/ giuramento ctu; 2) nel caso
che agli atti risulti già depositata la perizia medico legale, sarà disposta la udienza a
trattazione scritta per la decisione del giudizio;
C) cause di previdenza ed assistenza che non richiedono la consulenza medico legale:
1) trattazione scritta alla prima udienza, al cui esito il giudice dispone per la decisione con
trattazione scritta o con richiesta di integrazione documentale anche al fine di verificare i
dedotti pagamenti; 2) per il giudizi già maturi per la decisione si dispone il prosieguo
della causa con trattazione scritta;
D) per le cause di lavoro:
1) impugnativa di licenziamento ex art. 1, comma 47 / 51, della L. 92/2012.; ex artt. 2 e
3 Dlgs 23/2015; provvedimenti cautelari ex art. 700 cpc; art. 28 L. 300/70; art. 702 bis
cpc
Per la trattazione della prima udienza il giudice potrà disporre per la trattazione scritta
salvo nel caso in cui i procuratori delle parti chiedano congiuntamente trattarsi la causa
in udienza o per via telematica, sia per consentire la comparizione delle parti che per la
discussione orale, nel caso che la causa sia matura per la decisione.
Nel caso che la causa debba essere istruita con l’interrogatorio di informatori e/o
l’escussione di testimoni, il Giudice, laddove ne ricorrano le condizioni, potrà fissare
un’apposita udienza per tale attività o rinviare ad altra successiva al 30 giugno c.a. .
Per la decisione della causa, il Giudice potrà disporre la trattazione scritta della causa
anche previo scambio di note difensive, salvo che i procuratori delle parti non chiedano
la discussione orale, anche per via telematica, da mandarsi ad apposita udienza.
2) altre materie previste e rientranti nell’art. 409 cpc
La prima udienza avrà trattazione scritta, salvo che il Giudice su richiesta dei procuratori
non disponga diversamente in ragione della particolarità della causa.
3) trattazione scritta per il conferimento dell’incarico al CTU contabile con giuramento
in sede separata, come da separati modelli;
4) formulazione di una proposta transattiva anche per i giudizi nei quali è in corso la
prova per testi.
E) per i giudizi di riscossione esattoriale si distingue: 1) per le 1^ udienze la
trattazione scritta al cui esito si può avere la decisione ovvero un’ordinanza di
integrazione documentale; 2) ovvero in caso di udienza di discussione già fissata vi è
udienza per la trattazione scritta;
F) per i giudizi cautelari-ivi compresi i giudizi di reclamo-, vi è la possibilità :1) di una
trattazione scritta per le sole cause che richiedono la presenza dei soli avvocati; 2) di una
udienza a porte chiuse per escutere un teste ad udienza;
G) per quelli in corso di istruttoria : l’escussione di un solo teste per udienza a porte
chiuse; 2) per le cause pronte per la decisione la trattazione scritta, salvo che i
procuratori delle parti non chiedano discutersi la causa in udienza o per via telematica;
H) fissazione di una udienza a porte chiuse per formalizzare le conciliazione in sede
giudiziaria su richieste delle parti ovvero conciliazione con trattazione scritta con il
deposito delle procure ai sensi dell’art.185 c.p.c. e con il verbale di conciliazione
sottoscritto telematicamente dagli avvocati ed all’esito con la ricezione del verbale di
conciliazione dal giudice con la sua sottoscrizione telematica e con ordinanza telematica
di estinzione del giudizio, come da separati modelli.
Aversa, 22/04/2020
Il Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord
Dott. Marcello Sinisi
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Avv. Gianfranco Mallardo

Prot. 1562/2020

PROTOCOLLO SEZIONE LAVORO-signed

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Protocollo Sezione Famiglia periodo 12 maggio – 30 giugno 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
E
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di NAPOLI NORD

Protocollo in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto (ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L. 18/2020)
All’esito di specifica consultazione svoltasi in data 24.4.2020 fra il Presidente ff. del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marcello Sinisi, il Presidente del C.O.A. di Napoli Nord, Avv.to Gianfranco
Mallardo, il Presidente della Prima Sezione Civile, dott.ssa Paola Bonavita, il Consigliere del C.O.A., Avv.to Rosa Cecere delegato agli Affari Famiglia

Premesso che

il presente Protocollo costituisce un’integrazione di quello generale – già approvato e sottoscritto – relativo ai presupposti ed alle modalità di svolgimento delle udienze mediante scambio e
deposito telematico di note scritte (art. 83, comma 7°, lettera h) e collegamento da remoto (ivi, lettera f), la cui applicazione rimane ferma per tutto ciò che non viene in questa sede specificato
anche per la peculiare materia della “Famiglia” che è ricompresa – fra le altre – nella competenza tabellare della Prima Sezione Civile

Premesso ancora

che al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute attraverso, fra l’altro, la prevenzione di qualsiasi forma di assembramento, con l’esigenza di assicurare la trattazione rapida del
maggior numero di procedimenti, nel disciplinare la trattazione dei procedimenti in materia Famiglia appare criterio discretivo rilevante quello della necessità o meno della comparizione
personale delle parti del procedimento; di guisa che, ogni qualvolta vi sia l’accordo delle parti sulla non indispensabilità di tale presenza, dovrà essere privilegiata la trattazione “scritta” del
procedimento con udienza cd. “figurata”, facendosi invece ricorso – con la gradualità che le contingenze e le difficoltà logistiche impongono – alla trattazione da remoto ovvero alla trattazione de visu con l’adozione delle idonee cautele sanitarie

Si conviene quanto segue:

Separazioni consensuali

Viene prevista la “cd. trattazione scritta” – con le modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 – con la precisazione che le Parti faranno pervenire, unitamente ovvero all’interno
delle “Note Scritte” almeno 7 gg. prima dell’udienza, un dichiarazione sottoscritta di rinuncia alla comparizione all’udienza di cui all’art.707 c.p.c. – che sarà pertanto “virtuale”-, di conferma della
volontà di non riconciliarsi e, dunque, delle condizioni di separazione (anche eventualmente congiuntamente modificate).

Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti con qualsiasi mezzo, eppure con garanzia della provenienza, con contestuale dichiarazione di acquiescenza.
Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 158 c.c qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l’interesse dei figli minori. In tale caso, l’udienza conseguentemente fissata, potrà avvenire anche con collegamento da remoto, ove possibile (e con le modalità stabilite nel Protocollo generale del 22.4.2020), ovvero de visu in Tribunale, con delega da parte del Presidente del Collegio al Magistrato relatore per gli incombenti deliberati e successiva rimessione al Collegio per la decisione.

Divorzi a domanda congiunta

Viene prevista la “cd. trattazione scritta” – con le modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 – con la precisazione che le Parti faranno pervenire, unitamente ovvero all’interno
delle “Note Scritte”, almeno 7 gg. prima dell’udienza, un dichiarazione sottoscritta di non avere interesse a comparire all’udienza collegiale di cui all’art. 4 comma 7 L. 898/70 – che sarà pertanto
“virtuale”-, di conferma della volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso (anche eventualmente congiuntamente modificate), con contestuale dichiarazione di acquiescenza.

Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti con qualsiasi mezzo, eppure con garanzia della provenienza.

Rimane salva la possibilità del Collegio di disporre la comparizione delle parti, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l’interesse dei
figli minori, al fine di favorire corrette pattuizioni – e salvi sempre e comunque i poteri di cui all’art. 4 comma 16 L. 878/1970 -, ed in tale caso l’udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto, ove possibile (e con le modalità stabilite nel Protocollo generale del 22.4.2020), ovvero de visu in Tribunale, con delega da parte del Presidente del Collegio al Magistrato relatore per gli incombenti deliberati e successiva rimessione al Collegio per la decisione.

Art. 710 congiunto c.p.c., art. 9 congiunto, L. 898/70 e procedimenti congiunti ex art- 337 ter c.c.

Viene prevista la “cd. trattazione scritta” – con le modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 – con la precisazione che le Parti faranno pervenire, unitamente ovvero all’interno delle “Note Scritte” almeno 7 gg. prima dell’udienza, un dichiarazione sottoscritta di rinuncia alla comparizione all’udienza – che sarà pertanto “virtuale”-, di conferma delle condizioni indicate in
ricorso (anche eventualmente congiuntamente modificate).

Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti con qualsiasi mezzo, eppure con garanzia della provenienza.

Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza camerale qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l’interesse dei figli minori. In tale caso l’udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto, ove possibile (e con le modalità stabilite nel Protocollo generale del 22.4.2020), ovvero de visu in Tribunale.

Separazioni e Divorzi giudiziali da trasformare in fase presidenziale

Parimenti sono trattate con modalità cartolare (“trattazione scritta”) le cause di separazione e divorzio giudiziale per le quali le parti depositino dichiarazione di trasformazione. In tal caso i difensori saranno onerati del deposito della dichiarazione sottoscritta dalle parti (come sopra) contenente le “condizioni” e del deposito documentazione se non presente sul fascicolo telematico.

Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso

-La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., 4 comma 7° legge divorzio 898/1970 e succ. modif.) giustifica, salvo quanto previsto appresso, una scelta preferenziale per l’udienza tramite collegamento da remoto, la cui progressiva introduzione dovrà tuttavia avvenire con la gradualità e le limitazioni di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 e, comunque, tenendo conto della disponibilità dei Difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale. Sul punto, relativo alla trattazione da “remoto” si richiama il protocollo Generale del 22.4.2020.

Peraltro, il ricorso a questa modalità non potrà avvenire, secondo la valutazione e l’apprezzamento del giudice, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più diretto aspetti peculiari del caso emergenti dagli atti introduttivi e/o opportunamente segnalati dai Difensori; sicchè tali aspetti non potranno che essere apprezzati dal Giudice che deciderà se procedere o meno con questa modalità (non senza trascurare anche le particolari esigenze, nella materia della famiglia, di una rigorosa tutela della Privacy, che porta ad escludere, tra i luoghi per l’effettuazione del collegamento da remoto, l’abitazione personale della parte, in particolar modo in tutti i casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi, oppure con altri familiari o con i figli. La parte dovrà, pertanto, recarsi presso lo studio del proprio Difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento del contagio). In relazione, comunque, alla possibilità di inconvenienti tecnici della più svariata natura, in uno alla intuibile ed inevitabile maggior durata della trattazione dell’udienza da remoto, il numero di procedimenti celebrabili con tale sistema non può che essere estremamente ridotto, ritenendosi
verosimile il numero massimo di 3 procedimenti per udienza.

-Ove non sia, per qualsivoglia motivo, possibile la trattazione da remoto dei detti procedimenti, si procederà comunque alla trattazione de visu presso il Tribunale, specificamente utilizzando per
le sole udienze presidenziali dei Presidenti (dott.ssa Bonavita e dott. Sinisi) la vasta sala d’attesa e l’attiguo ampio ufficio della Presidenza del Tribunale siti al piano 2°, con scaglionamento orario
dei procedimenti (sino alle ore 14.00, stante la chiusura delle Cancellerie per le ore 15.00), comunicato telematicamente dal magistrato alle parti almeno 7 giorni prima dell’udienza.

Peraltro, tenuto conto dell’insopprimibile necessità di evitare assembramenti pericolosi per la salute e dell’ampiezza dei locali menzionati, nonché dei tempi tecnici correlati all’audizione dei
coniugi (anche ove effettuate da remoto), il numero massimo di procedimenti contenziosi (separazioni e/o divorzi) trattabili per ciascuna udienza non potrà superare quello di 6 complessivi (de visu + da remoto).

– Nella selezione dei procedimenti di separazione e divorzio contenzioso da celebrare per ciascuna udienza non potrà che riconoscersi preferenza in linea generale a quelli di separazione –mancando ogni pregressa regolamentazione del caso – e comunque a quelli dalla cui lettura degli atti disponibili (o da apposita segnalazione della Difesa) emerga prima facie ed effettivamente
una situazione di grave pregiudizio per la parte o per la prole, valutazione rimessa in ultima analisi e nel concreto al magistrato.

-Residuale, sarà invece la trattazione “scritta” delle separazioni e dei divorzi contenziosi con scambio di note (secondo le modalità già previste dal Protocollo Generale del 22.4.2020) limitata ai soli casi in cui non sia necessaria la comparizione delle parti (ad es. perché i coniugi siano già stati sentiti e si è in attesa di documentazione, o laddove sia necessario procedere alla rinotifica dell’atto introduttivo giusta tempestiva istanza inoltrata dal Difensore, o laddove vi sia istanza di rinvio per valutare prospettive concrete di trasformazione del rito, etc…)

Ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, art. 709 ter c.p.c., ricorsi ex artt. 9 e 12 bis legge divorzio 898/70 contenziosi, ricorsi ex artt. 156, 337 bis e quinquies c.c. contenziosi etc… :

-Laddove la controversia verta su questioni esclusivamente di carattere patrimoniale, ovvero laddove dall’esame degli atti non emerga, secondo il giudice, la necessità di disporre la comparizione personale delle parti, viene prevista la “trattazione scritta” secondo le modalità previste nel Protocollo Generale del 22.4.2020,

-Laddove, invece, la tipologia del procedimento richieda la comparizione personale delle parti – e salvo che il giudice ne ritenga opportuna la comparizione personale de visu e quindi che si
proceda con udienza ordinaria presso l’Ufficio, nel qual caso sarà delegato il magistrato relatore (che all’esito riferirà al collegio per la decisione) – la prima udienza di comparizione delle parti
sarà celebrata da remoto secondo le modalità previste nel Protocollo Generale del 22.4.2020, con delega da parte del Presidente del Collegio al Magistrato relatore e successiva rimessione al
Collegio per la decisione; in ogni caso, per tutte le eventuali udienze successiva a quella di comparizione, comunque, sarà preferenziale la modalità di “trattazione scritta”.

Si richiamano le previsioni del Protocollo Generale del 22.4.2020 sulla casistica della costituzione della parte resistente il giorno dell’udienza.

Udienze in fase istruttoria (innanzi al G.I.)

Il Giudice determinerà preferibilmente la modalità cartolare secondo le precise modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020. Eventuali interrogatori formali delle parti saranno espletati con modalità da remoto ove possibile, ovvero con udienza de visu con le opportune cautele per la salute (previa fissazione di orario). Saranno invece rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 le escussioni dei testimoni relativi alle prove già ammesse.

Eventuali “ascolti” del minore, saranno invece rinviati a data successiva al 30 giugno 2020 , salvi casi di particolare urgenza e rilevanza di volta in volta valutati dal magistrato nei quali l’ascolto
avverrà de visu con le opportune cautele per la salute (previa fissazione di orario) (tenuto conto che l’ascolto non costituisce in base alle Convenzioni Internazionali vigenti atto di prova in senso
stretto, bensì una “forma di partecipazione” del minore al procedimento che lo riguarda, ciò che implica l’essenzialità del contatto personale e diretto con il giudice).

-L’esame degli interdicendi, sarà necessariamente effettuato de visu con le opportune cautele per la salute.

Udienza giuramento C.T.U.: nell’ambito della cd. “trattazione scritta” del procedimento, il C.T.U. presterà giuramento scritto con deposito a mezzo PCT ; si rimanda a quanto previsto nel Protocollo Generale del 22.4.2020.

Procedimenti cautelari a tutela della persona (342 bis cc): il giudice valuta in primis la possibilità di pronuncia inaudita altera parte; per la (successiva) fase della comparizione parti, si procederà ,
ove possibile, con trattazione da remoto, altrimenti de visu con tutte le modalità già illustrate sopra.

Volontaria Giurisdizione Monocratica

  • Sulle istanze urgenti in materia di volontaria giurisdizione relative ad incapaci, il giudice tutelare provvederà con provvedimento telematico e a tal fine la cancelleria renderà visibili le relative
    istanze ed eventuale documentazione allegata su consolle;
  • possibilità, per il GT, di rinvio delle udienze calendarizzate per il giuramento (tutori, protutori e degli amministratori di sostegno), salvo che si tratti di soggetto pubblico (che può giurare
    telematicamente), nonché per la revoca degli stessi, atteso che in caso di urgenza ai sensi degli artt. 361, 384, 2 comma, in combinato disposto con gli artt. 411 e 424 c.c. il giudice tutelare può,
    prima che il tutore, il protutore e l’amministratore di sostegno abbiano assunto le proprie funzioni, emettere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura dell’incapace o per
    conservare e amministrare il patrimonio nonché nominare un amministratore provvisorio;  il giudice tutelare, prima di aver sentito il tutore, il protutore o l’amministratore di sostegno da revocare, può inoltre ex lege sospenderli dall’esercizio della tutela e dell’amministrazione nei casi
    che non ammettono dilazione;
  • limitazione dell’esame del beneficiando e dei familiari, ai casi di comprovata urgenza;

ed in ogni caso il giudice tutelare, su richiesta telematica del difensore, può nominare un amministratore provvisorio ad acta per la cura dell’incapace e l’amministrazione del patrimonio.

Passaporto: ove sussista effettiva urgenza, trattazione de visu con l’adozione delle massime cautele indicate dal Min.Sal.

TSO: sulle istanze di convalida dei TSO il giudice di turno provvederà telematicamente sulla istanza che sarà tempestivamente resa visibile su consolle dal cancelliere il quale, peraltro, informerà il giudice anche per le vie brevi;

IVG: i procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, saranno celebrati presso l’Ufficio giudiziario alla presenza del P.M., con l’ausilio di presidi medici protettivi e con l’adozione delle massime cautele indicate dal Min.Sal.

Resta inteso che, in caso di richiesta congiunta dei difensori di rinvio dell’udienza, purchè depositata almeno 7 giorni prima dell’udienza stessa, il giudice rinvierà la causa a dopo il 30 giugno 2020
Aversa 29.4.2020
Il Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord
Dott. Marcello Sinisi
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Avv. Gianfranco Mallardo

Prot. 1561/2020

Protocollo Famiglia Napoli NORD-signed (1)

,

Come si procederà nella fase 2 (Video)

Il Presidente del Coa di Napoli Nord, l’Avv. Gianfranco Mallardo ci parla del protocollo sottoscritto con il Presidente del Tribunale il Dott. Marcello Sinisi per le udienze che si svolgeranno nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, secondo quanto previsto dal DL 18/2020, con il pieno rispetto della salute di tutti gli operatori del settore.
Si è cercato di far riprendere le attività giudiziarie anche con tutti i limiti dovuti all’emergenza ed ai vecchi problemi strutturali
Fondi della Regione, il momento di transizione e i prossimi incontri con la Classe Forense

Protocollo d’intesa per la trattazione delle Udienze Civili con le modalità telematiche previste dall’art.83 del DL 18/2020

Firmato il Protocollo d’intesa per la trattazione delle udienze civili con le modalità telematiche previste del DL n.18 all’art.83

Questa la dichiarazione del Presidente del COA di NApoli Nord, l’Avv. Gianfranco Mallardo:Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord ha sottoscritto con la Presidenza del Tribunale di Napoli Nord il protocollo per le udienze che si svolgeranno nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (seconda fase dell’emergenza Coronavirus), secondo quanto previsto dal DL 18/2020, con il pieno rispetto della salute di tutti gli operatori del settore. Si è cercato di riprendere le attività giudiziarie anche con tutti i limiti dovuti all’emergenza ed ai vecchi problemi strutturali.

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

UFFICIO DI PRESIDENZA

Protocollo d’Intesa per la trattazione delle Udienze Civili con le modalità telematiche disciplinate dall’art. 83, comma 7, lett. f) e h), D.L. 17/03/2020 n.18

All’esito dei Tavoli tecnici svoltisi in data 6 e 16 aprile 2020, con la partecipazione del Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marcello Sinisi, del Presidente del C.O.A. di Napoli Nord, Avv.to Gianfranco Mallardo, dei Consiglieri del C.O.A. di Napoli Nord, avv.ti Rosa Cecere, Aniello Cirillo e Gianluca Lauro, dei MAGRIF del Settore Civile, dott.ri Rosario Canciello e Giovanni Di Giorgio, nonché del Dirigente Amministrativo del Tribunale di Napoli Nord, dott. Fabio Iappelli, e del Direttore Amministrativo, dott. Nicola Minerva,

i sottoscritti: Dott. Marcello Sinisi, Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord Avv. Gianfranco Mallardo, Presidente C.O.A. Napoli Nord

Lette le previsioni dell’art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione) in merito allo svolgimento dell’udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l’accesso e l’uso della cd. stanza virtuale.

Letti, in particolare, l’art. 83, comma 7, lett. f) e h), D.L. 18/2020;

Letta la delibera CSM 186/VV/2020 del 26 marzo 2020, integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020, che raccomanda l’adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell’Avvocatura.

Letto il provvedimento organizzativo adottato dal Presidente f.f. del Tribunale in intestazione in data 27 marzo 2020 recante “Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.3.2020 – Linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 23 marzo – 15 aprile 2020”, il quale, tra l’altro, subordinava la trattazione delle udienze civili con le modalità telematiche previste dall’art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 alla sottoscrizione di apposito Protocollo di intesa con il C.O.A. di Napoli Nord, nonché in vista dell’adozione degli ulteriori provvedimenti organizzativi previsti dal medesimo art. 83, comma 7, D.L. cit..

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento delle udienze civili secondo le modalità telematiche indicate dalle norme innanzi richiamate con “modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti” è opportuno individuare soluzioni condivise con l’Avvocatura, sulla scorta dei Protocolli già adottati a livello nazionale tra CSM, CNF e DGSIA, che offrono una cornice di riferimento uniforme per i Protocolli assunti anche in sede locale, per la durata del periodo emergenziale, adeguatamente adattate alle specificità del Tribunale di Napoli Nord, dei tempi e delle capacità di intervento della assistenza tecnica e delle concrete modalità di trattazione normalmente adottate, per le singole udienze, dai magistrati dell’ufficio.

Rilevato che ogni ulteriore aspetto organizzativo di dettaglio finalizzato a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto nel Paese sarà oggetto di apposito ed ulteriore Provvedimento Organizzativo adottato dalla Presidenza dell’intestato Tribunale secondo quanto previsto dall’art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 18/2020.

Ciò premesso, convengono le seguenti modalità di trattazione delle udienze civili, in uno a quella tradizionale in presentia, con decorrenza dal 12/05/2020 (fatte salve le previsioni di cui al richiamato decreto presidenziale del 27 marzo 2020), come di seguito indicato:

PARTE PRIMA

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

– art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 –

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. L’udienza mediante scambio di note scritte costituisce, salvo diversa valutazione del giudice, la modalità di trattazione preferenziale per i procedimenti civili, ivi comprese:
  • a) le udienze di precisazione delle conclusioni;
  • b) le udienze di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., nel rito ordinario, ed ex art. 429 c.p.c., nel rito del lavoro;
  • c) le udienze ex art. 183 e 420 c.p.c.;
  • d) le udienze di ammissione dei mezzi istruttori, all’esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.;
  • e) le udienze di giuramento del C.T.U. e le udienze nei procedimenti di A.T.P. (ex art. 696 e 696 bis c.p.c.);
  • f) le udienze di trattazione all’esito del deposito della C.T.U. e di richiesta chiarimenti al C.T.U.;
  • g) le udienze dei procedimenti cautelari e sommari di cognizione;
  • h) le udienze in materia fallimentare, concorsuale ed esecutiva;
  • i) ogni ulteriore udienza in cause con parti già costituite.

Art. 2

Attività preliminari all’udienza

  1. Il giudice dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 con provvedimento depositato telematicamente con adeguato anticipo rispetto alla data di udienza. Con tale provvedimento il giudice assegna congruo termine, preferibilmente non inferiore a 7 giorni prima dell’udienza, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con espresso avvertimento che il mancato deposito delle note di cui al successivo Art. 3 equivale a mancata comparizione delle parti ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione scritta può prevedere ulteriori e specifiche modalità nei limiti della legge.
  1. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”;
  2. Per le udienze di giuramento del consulente tecnico d’ufficio e quelle in cui egli comunque interviene su disposizione del giudice, fatta in ogni caso salva ogni diversa valutazione del giudice, è possibile prevedere specifiche modalità per il giuramento dell’ausiliare in forma scritta (anche mediante dichiarazione scritta firmata digitalmente) garantendo comunque il contraddittorio delle parti sul quesito formulato e sulle modalità di conferimento dell’incarico.
  1. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo.
  2. L’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.
  3. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Art. 3

Deposito telematico delle note scritte

  1. I difensori depositano in via telematica nel termine assegnato ai sensi dell’Art. 2, comma 1 le note scritte. Tali note sono redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), anche tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato. In ogni caso, anche tenuto conto degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice, il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per l’udienza di riferimento.
  2. I difensori depositano in telematico le note scritte in modalità congiunta ovvero, qualora ciò non sia possibile, disgiunta.
  3. La nota scritta è di regola congiunta e contiene le istanze e conclusioni di ciascun difensore e una sintetica replica a quelle avversamente formulate. La nota scritta è depositata da uno solo dei difensori, è dotata di sottoscrizione digitale di entrambi loro e contiene l’espressa dichiarazione che la stessa è stata formata da tutti i difensori, previo scambio tra loro di note contenenti le rispettive istanze e conclusioni.
  1. Qualora i difensori delle parti, per problematiche tecniche, per l’elevato numero di parti processuali o per altre ragioni ostative espressamente indicate, non riescano a redigere e depositare una nota congiunta, ciascuno di loro deposita la propria nota contenente le rispettive istanze e conclusioni. In tale ipotesi, il giudice concede un nuovo termine per ulteriori note scritte di replica, ove necessario a garantire il contraddittorio su una o più specifiche questioni non prima sollevate dalle parti nei loro precedenti scritti difensivi già in atti, e sempre se ammissibili.
  2. Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta il giudice indica, come sussidiari tra loro, sia il termine per il deposito della nota congiunta, sia quello per il deposito delle note disgiunte. Il termine per la nota congiunta è più breve di quello per le note disgiunte.
  3. Le note devono contenere l’indicazione: a) della dicitura “Note per la trattazione scritta; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell’anno del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che il documento è stato formato da tutti i difensori previo scambio tra loro di note contenenti le rispettive istanze e conclusioni.
  4. Eventuali documenti da produrre in udienza potranno essere allegati alle note di cui al presente articolo, ovvero con deposito separato da eseguirsi, in ogni caso, non oltre il termine assegnato dal giudice per il deposito delle note stesse.
  5. I documenti e gli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi, e di ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione alle controparti, dovranno sempre essere prodotti dal difensore della parte onerata alla notificazione tramite apposito deposito nel rispetto della normativa sul PCT, entro un congruo termine antecedente l’udienza fissata, di regola non inferiore a 2 giorni.
  6. Le note contengono, in caso di discussione scritta in luogo di quella orale (art. 281 sexies c.p.c., rito lavoro, cautelari e camerali, art. 702 ter c.p.c.), le deduzioni conclusionali.
  7. Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il termine ultimo del giorno dell’udienza, equivale alla non comparizione (artt. 181, 309, 631 c.p.c.).

Art. 4

Costituzione del convenuto o del resistente

  1. La costituzione del convenuto o resistente può avvenire anche il giorno dell’udienza di prima comparizione, entro le ore 09:30 ovvero entro il diverso orario indicato dal giudice, ma deve necessariamente essere effettuata con deposito telematico, così come previsto dall’art. 83, comma 11, D.L. 18/2020.
  1. Se il convenuto o resistente risulta costituito telematicamente il giorno stesso dell’udienza, il giudice rinvia la trattazione della causa a successiva udienza, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta, al fine di garantire il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.

Art. 5

Provvedimenti del giudice

  1. Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui all’Art. 2; da quella data decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.
  2. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito delle note scritte di cui all’Art. 3, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.
  3. Il giudice, alla data fissata per la trattazione scritta, può redigere verbale di causa in cui, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte, si riserva su quanto richiesto ovvero adotta i provvedimenti necessari al corso del giudizio.
  4. Il giudice, alternativamente, senza redigere alcun verbale di causa, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte, emette, il giorno dell’udienza o successivamente, i provvedimenti richiesti, ovvero quelli necessari al corso del giudizio.
  5. In ogni caso, qualora alla data fissata per la trattazione scritta una o più parti non risultino ancora costituite, il giudice adotta fuori udienza i provvedimenti richiesti e opportuni al corso del giudizio non prima che siano decorsi 5 giorni dalla stessa data fissata per la trattazione scritta.
  6. L’eventuale verbale ed il provvedimento emesso fuori udienza devono essere comunicati alle parti costituite, a cura del cancelliere.

PARTE SECONDA

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

– art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 –

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Considerato che l’efficiente trattazione delle udienze da remoto richiede adeguata dotazione tecnica e formazione di tutti i soggetti coinvolti, nonché pronta disponibilità di assistenza tecnica, tale modalità di trattazione troverà applicazione residuale in tutti i casi in cui non sia possibile e/o opportuno, secondo valutazione in concreto operata dal giudice procedente, procedere alla trattazione mediante lo scambio di note scritte.

Art. 2

Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto

  1. Prima dell’udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. A tal scopo, considerati i tempi occorrenti per la comunicazione del provvedimento alle parti già costituite, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza differita rispetto a quella originaria.
  1. Il provvedimento conterrà l’espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.
  2. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.
  3. Il giudice adotterà il provvedimento di fissazione dell’udienza da remoto in modalità telematica, con apposito modello con corretta profilatura, sulla base dei “modelli consolle” già predisposti dal C.S.M., sempre liberamente adattabili.
  4. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
  5. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.

Art. 3

Svolgimento dell’udienza da remoto

1. Nel verbale di udienza il giudice:

a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati;

c) adotta, trascorsi quindici minuti dall’ora fissata per la trattazione dell’udienza da remoto, senza che vi sia stato alcun tentativo di collegamento delle parti all’aula di udienza virtuale, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento e dato atto della irreperibilità, anche telefonica, dei difensori al recapito indicato ex Art. 2, comma 3;

2. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza;

3. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l’uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

4. i documenti e gli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi, e di ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione alle controparti, dovranno sempre essere prodotti dal difensore della parte onerata alla notificazione tramite apposito deposito nel rispetto della normativa sul PCT, entro un congruo termine antecedente l’udienza fissata, di regola non inferiore a 2 giorni;

5. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio;

6. al termine dell’udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente;

7. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell’udienza stessa;

8. se all’esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l’ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l’udienza da remoto (per l’ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto tramite l’uso dell’applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all’oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

9. Qualora si tratti di prima udienza, e alcuna delle parti, ritualmente evocata in giudizio, non risulti ancora costituita alla data fissata per la trattazione dell’udienza da remoto, il giudice rinvierà la causa ad altra successiva udienza, ferme restando le decadenze eventualmente maturate per la parte non costituita in termini.

Aversa, 22/04/2020

Il Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord

Dott. Marcello Sinisi

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

Avv. Gianfranco Mallardo

 

ALLEGATO

Ultimi provvedimenti del Consiglio alla luce dell’Emergenza Coronavirus. Intervista al Presidente Mallardo

Ultimi provvedimenti del Consiglio alla luce dell’Emergenza Coronavirus. Ne parliamo con il Presidente del COA di Napoli Nord Avv. Gianfranco Mallardo

Aggiornamenti e solleciti, rinvii delle udienze e news. E’ stata ufficialmente inoltrato sollecito all’Inps al fine di far inserire la propria pec nei registri appositi. Sempre vicini alla Classe forense

Decreto legge. Disposizioni di diretto interesse per gli Avvocati e per i Consigli dell’ordine (CNF)

DECRETO LEGGE N. 23 DELL’8 APRILE 2020

Scheda di lettura Roma, 9 aprile 2020

PREMESSA

Il Governo ha adottato due decreti legge, il n. 22 e il n. 23 del 2020 (entrambi pubblicati sulle GG.UU. nn. 93 e 94 dell’8 aprile 2020), che recano rispettivamente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” (c.d. Decreto scuola) e “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.” (c.d. Decreto liquidità).

Sono qui di seguito segnalate le disposizioni di più diretto interesse per gli avvocati e per i Consigli dell’ordine forense.

DECRETO LIQUIDITÀ (Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23)

  1. DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (ART. 5)
    È previsto il differimento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 – Codice della Crisi e dell’Insolvenza al 1° settembre 2021, ferme restando le previsioni di cui al comma 2 dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019 già in vigore.
    Originariamente, in base all’iniziale formulazione dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019, l’entrata in vigore del Codice delle Crisi e dell’Insolvenza sarebbe dovuta avvenire il 15.08.2020.
  2. ESTENSIONE FONDO DI GARANZIA PMI
    L’articolo 13 del decreto legge ridisegna la disciplina dell’accesso in deroga al Fondo di garanzie per le PMI, già recata dall’articolo 49 del DL n. 18/2020 (il quale viene, pertanto, abrogato). Si segnala, in particolare, che la lettera m) del comma 1 della disposizione in esame dispone che possono essere ammessi alla garanzia del fondo – tra gli altri – anche i “soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata […]”. La norma non va esente da taluni profili di ambiguità: per un verso, infatti, la menzione delle persone fisiche esercenti una professione sembrerebbe consentire anche ai professionisti iscritti in Albi di accedere a forme di credito garantito in via eccezionale dal Fondo PMI; per l’altro, il riferimento alla riduzione dell’attività “di impresa” potrebbe porre problemi interpretativi, essendo escluso, almeno nel diritto interno, che l’esercizio di una professione possa essere qualificato quale attività di impresa. Probabilmente la previsione intendeva estendere l’accesso anche ai professionisti, ma per evitare dubbi interpretativi occorrerebbe in sede di conversione sopprimere le parole “d’impresa” dopo la parola attività.
  3. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI (ART. 18)
    All’articolo 18 è prevista, per i mesi di aprile e maggio, la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
    – alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
    – all’imposta sul valore aggiunto;
    – ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
    per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
    a) con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 1);
    b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi del 50% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 3). Al comma 5 è previsto che la medesima sospensione si applichi anche a favore di tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (comma 7).
    A prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 si applica a coloro che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 6).
  4. OPZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ DI RICAVI E COMPENSI A RITENUTE D’ACCONTO (ART. 19)
    All’articolo 19 è previsto il prolungamento del periodo in cui i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019 possono non assoggettare i ricavi o i compensi conseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
    È confermata la condizione ostativa all’opzione di non aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
    Coloro i quali si avvarranno di tale regime dovranno versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
    Tale regime fiscale è stato introdotto dal comma 7 dell’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (ora abrogato ad opera del comma 1, ultima parte) e la sua applicazione nella versione originaria era stata limitata ai soli ricavi o compensi percepiti nel mese di marzo 2020.
    Per le condizioni di accesso e le modalità di adesione al regime si rimanda all’approfondimento contenuto al paragrafo 4.1.4 della Scheda di analisi dell’Ufficio studi del CNF del 18 marzo 2020 riguardante il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.
  5. AGEVOLAZIONI IN CASO DI INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL’ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP (ART. 20).
    L’articolo 20 prevede che nel caso in cui i versamenti degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti in relazione al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, vengano eseguiti dal contribuente alla scadenza di giugno 2020 in importo pari almeno all’80% dell’importo dovuto in base alla dichiarazione, non si applicheranno né gli interessi e né le sanzioni che si sarebbero applicate normalmente in caso di omesso o carente versamento.
  6. GIUSTIZIA TRIBUTARIA: NOTIFICHE E DEPOSITI ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICHE (ART. 29).
    All’articolo 29, comma 1 è previsto che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 d.lgs. n. 446/1977, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. Pertanto, l’obbligo di eseguire depositi e notifiche con modalità telematiche si estende ora anche a quelle parti processuali che si sono già costituite in giudizio con modalità analogiche.
    La disposizione trova applicazione altresì al deposito dei provvedimenti giurisdizionali.
  7. RINNOVO ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI (ART. 33)
    L’art. 33, comma 1, secondo periodo, dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che – in tale periodo – siano tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo, possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi. Sebbene il primo periodo dello stesso articolo 33, comma 1, faccia riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riferimento esplicito agli enti e organismi pubblici a base associativa potrebbe far ritenere ricompresi nell’ambito di applicazione della norma anche gli ordini professionali.
  8. INDENNITÀ DI CUI ALL’ART. 44 DEL D.L. 18/2020: SPECIFICAZIONE SULL’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (ART. 34).
    L’art. 34 prevede che “Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva”.
    Tale disposizione fornisce un chiarimento sull’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 44 del D.L. n. 18/2020 – Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus covid-19, specificando che i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che possono accedere all’indennità prevista dalla norma:
    i. devono risultare iscritti, in via esclusiva, ai suddetti enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996). L’indennità non potrà, dunque, essere erogata in favore di professionisti iscritti anche in altre gestioni previdenziali (sono esclusi dalla platea dei fruitori, ad esempio, i professionisti che percepiscono anche un reddito da lavoro dipendente);
    ii. non devono essere titolari di trattamenti pensionistici.
    Per le condizioni di accesso a tale misura e le modalità di richiesta si rinvia al paragrafo 6.2. della Scheda di analisi dell’Ufficio studi del CNF del 18 marzo 2020 riguardante il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18e alla Scheda di lettura dell’Ufficio studi del CNF del 1° aprile 2020 del Decreto Ministro Lavoro indennità ai professionisti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  9. MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE: PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE (ART. 36).
    L’articolo 36 ha previsto la proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali e dei rinvii di udienza di cui all’art. 83 del D.L. n. 18/2020.
    Di conseguenza, è stato differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale (originariamente previsto al 16 aprile) del periodo, che allo stato dovrebbe concludersi il 30 giugno 2020, in cui i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i Consigli dell’Ordine e l’autorità sanitaria locale, possono adottare le misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’autorità giudiziaria.
    La proroga dei detti termini si estende, in quanto compatibile, anche ai procedimenti:
    – relativi alla mediazione, alla negoziazione assistita e alle altre ADR obbligatorie (art. 83, comma 20 del D.L. n. 18/2020);
    – ai procedimenti dinanzi le Commissioni Tributarie (art. 83, comma 21 del D.L. n. 18/2020);
    – ai procedimenti dinanzi le magistrature militari (art. 83, comma 21 del D.L. n. 18/2020).
    La proroga del termine (fino all’11 maggio) non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020 (comma 2).
    Il comma 4 prevede che la proroga dei termini fino all’11 maggio, nonché il conseguente spostamento al 12 maggio 2020 del termine iniziale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 85, trovino applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui all’articolo 85 D.L. n. 18/2020.
    Il comma 3, infine, adotta una soluzione differente da quella prevista per le altre giurisdizioni contemplate dalla norma per i giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, disponendo la sospensione dal 16 aprile al 3 maggio dei soli termini per la notificazione dei ricorsi, restando fermo quanto previsto dall’art. 54, comma 3 del codice medesimo, in ragione del quale la proroga prevista non trova applicazione ai procedimenti cautelari.
    Per una più approndita disamina delle disposizioni contenute nell’art. 83 e dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020, che è stato inciso dai provvedimenti sopra analizzati, ci si riporta al paragrafo 1 della Scheda di analisi dell’Ufficio studi del CNF del 18 marzo 2020 riguardante il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.
  10. SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA (ART. 37).
    L’art. 37, rubricato ‘Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza’, proroga al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, sul quale si veda il par. 2.2 della Scheda di analisi dell’Ufficio studi del CNF del 18 marzo 2020 riguardante il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Nuovo Decreto Legge 08.04.2020 n.23 – Nuove misure urgenti

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

Per il decreto integrale scarica sul seguente linkNuovo decreto 08 04 2020 n.23

ESTRATTO del DL 23/2020

CAPO I – MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

ART. 1 – (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

  • a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
  • c) l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
    • 1) 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
    • 2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;
  • d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
    • 1) 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
    • 2) 80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
    • 3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
  • e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
    • 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
    • 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
  • f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
  • g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
  • h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa;
  • i) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
  • l) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto;
  • n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

3. Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l’impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

  • a) l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
  • b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
  • c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

  • a) contributo allo sviluppo tecnologico;
  • b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
  • c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
  • d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
  • e) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L’efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell’Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

ART. 2 – (Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

1. All’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “SACE S.p.A. favorisce l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.”;
  • b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:
    • “9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
    • 9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell’economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
    • 9-quater. A decorrere dall’anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell’economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
    • 9-quinquies. Il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:
      • a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell’attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
      • b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l’autorizzazione preventiva del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
      • c) la gestione, anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l’esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l’attività di recupero dei crediti;
      • d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell’economia e delle finanze il pagamento dell’indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
      • e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell’organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;
      • f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all’andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;
      • g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell’assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;
      • h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze;
      • i) le modalità di trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
      • l) l’eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.
    • 9-sexies. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell’interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all’ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell’ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all’IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI – assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti. Dall’istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.
    • 9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l’ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l’importo delle operazioni da sottoporre all’autorizzazione preventiva del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema degli limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
    • 9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l’autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9–ter, su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformità dell’operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all’esportazione e all’internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.”;
  • c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: “14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell’economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L’attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell’operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell’Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-sexies dell’articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9–bis, del decreto legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 9-quater del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto:

  • a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell’articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;
  • b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;
  • c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all’articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

  • a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell’anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l’importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell’esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell’intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;
  • b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell’anno 2020 non può eccedere l’importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi euro; il totale dell’esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell’intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell’IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta – limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell’entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell’economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell’assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all’articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.”.

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.

9. Entro dieci giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull’impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell’economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.11. L’articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

ART. 3 – (SACE S.p.A.)

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del sistema di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell’economia.

2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l’attuazione delle misure di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

  • a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);
  • c) SACE S.p.A. non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;
  • d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
  • e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
  • f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all’articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

CAPO II – MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19

ART. 4 – (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

ART. 5 – (Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

ART. 6 – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

ART. 7 – (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

ART. 8 – (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

ART. 9 – (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione deposita sino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L’istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l’articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L’istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall’articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all’articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 10 – (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ART. 11 – (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

  • a) i termini per la presentazione al pagamento;
  • b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
  • c) i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
  • d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

ART. 12 – (Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini)

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo di cui all’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

ART. 13 – (Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

  • a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
    • 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
    • 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
    • 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
  • d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);
  • e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
  • g) fermo restando quanto già previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017, n. 157, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all’insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini dell’ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell’art 47-bis, comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
  • h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;
  • i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
  • n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d’impresa;
  • o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
  • p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s, sono applicate le seguenti misure:

  • a) l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
  • b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
  • c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
  • d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
  • e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
  • f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 percento dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 percento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
  • g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 percento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
  • h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell’intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All’articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “fino al 10 aprile 2020”.

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l’efficacia della garanzia.

6. All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole “organismi pubblici” sono inserite le parole “e privati”.

7. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All’articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “euro 25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”. Il Ministero dell’economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l’anno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all’ISMEA 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. L’articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 12 e per 249 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

ART.14 – (Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l’anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12.

CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

ART. 15 – (Modifiche all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. L’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:

  • 3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l’applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l’acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.
  • 3-bis. Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:
    • a) sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
    • b) sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell’articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;
    • c) la disposizione di cui all’articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro dell’Unione europea.
  • 3- ter. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.
  • 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l’obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.”

ART.16 – (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a) all’articolo 1, comma 8-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: “Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.”;
  • b) all’articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole “l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano” sono inserite le seguenti: “, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall’Unione europea”;
  • c) all’articolo 1-bis, comma 3-bis:
    • 1) al decimo periodo, le parole “dall’ultimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dall’undicesimo periodo”;
    • 2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.”;
  • d) all’articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: “8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.”;
  • e) all’articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:
    • 2. Al fine di raccogliere elementi utili all’applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.
    • 3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.”

ART. 17 – (Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a) al comma 2-bis, le parole “ad elevato valore corrente di mercato e” sono soppresse;
  • b) al comma 4-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: “La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.”

CAPO IV – MISURE FISCALI E CONTABILI

ART.18 – (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

  • a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • b) all’imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

  • a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • b) all’imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei commi 1 e 3 nonché quelli dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

9. L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

ART. 19 – (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell’articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

ART. 20 – (Metodo previsionale acconti giugno)

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

ART. 21 – (Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

ART. 22 – (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

1. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

2. Per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

ART. 23 – (Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

1. I certificati previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

ART. 24 – (Termini agevolazioni prima casa)

1. I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

ART. 25 – (Assistenza fiscale a distanza)

1. Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS.

3. Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

ART. 26 – (Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
  • b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.”.

ART. 27 – (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

1. La presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso decreto.

2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 28 – (Modifiche all’articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

1. All’articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) al comma 1, dopo le parole “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”, le parole “dalle società e dagli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c),” sono sostituite dalle seguenti: “dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),”;
  • b) al comma 1, lettera c), dopo le parole “sono soggetti a tassazione con applicazione”, le parole “di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura prevista dall’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, sono sostituite dalle seguenti: “della ritenuta di cui all’articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27”;
  • c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: “c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare; c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.”;
  • d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;
  • e) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.”;
  • f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”.

ART. 29 – (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l’ufficio.”.

3. In deroga al termine fissato dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all’articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

ART. 30 – (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo.

ART. 31 – (Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per l’anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 2.

2. L’articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall’articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell’ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

ART. 32 – (Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19)

1 Per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

2.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.

ART. 33 – (Proroga organi e rendiconti)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. Limitatamente all’anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall’articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all’esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera “c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all’articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”; conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: “nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)”, sono sostituite dalle seguenti: “nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)”.”

ART. 34 – (Divieto di cumulo pensioni e redditi)

1. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

ART. 35 – (Pin Inps)

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l’intero periodo ivi considerato, l’Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

ART. 36 – (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

ART. 37 – (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

ART. 38 – (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell’emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell’emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l’adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l’accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell’emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto l’adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 39 – (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell’emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l’osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all’articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell’attività, corredata dal benestare dell’esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all’articolo 61, comma 2, e dell’esito della prima verifica di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L’utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo benestare dell’esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

ART. 40 – (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica da COVID)

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell’AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell’AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31gennaio 2020, il Comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell’AIFA.

4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all’AIFA, e quest’ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l’AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali non profit di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

8. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto l’articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

ART. 41 – (Disposizioni in materia di lavoro)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall’imposta di bollo.4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12.

ART. 42 – (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, è nominato un commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell’Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione che decadono automaticamente con l’insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, salva l’ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

2. Nell’assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall’articolo 2 dello statuto dell’Agenzia, il commissario collabora all’azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza, monitorando l’adozione, l’aggiornamento e l’attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all’articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l’emergenza Covid-19 di cui all’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall’Agenzia, supporta, attraverso l’esercizio delle attività istituzionali proprie dell’Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l’emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l’emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1. Supporta altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l’adozione di direttive, nell’esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

ART. 43 – (Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 44 – (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Chiusura Tribunale Napoli Nord dal 4 al 6 aprile 2020

CORONAVIRUS – CHIUSURA UFFICI TRIBUNALE NAPOLI NORD DAL 4 AL 6 APRILE 2020
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Manuale operativo del Software Microsoft Teams del Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord per lo svolgimento del processo civile ex art. 83 del DL 18/2020

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