Protocollo Sezione Famiglia periodo 12 maggio – 30 giugno 2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
E
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di NAPOLI NORD
Protocollo in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto (ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L. 18/2020)
All’esito di specifica consultazione svoltasi in data 24.4.2020 fra il Presidente ff. del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marcello Sinisi, il Presidente del C.O.A. di Napoli Nord, Avv.to Gianfranco
Mallardo, il Presidente della Prima Sezione Civile, dott.ssa Paola Bonavita, il Consigliere del C.O.A., Avv.to Rosa Cecere delegato agli Affari Famiglia
Premesso che
il presente Protocollo costituisce un’integrazione di quello generale – già approvato e sottoscritto – relativo ai presupposti ed alle modalità di svolgimento delle udienze mediante scambio e
deposito telematico di note scritte (art. 83, comma 7°, lettera h) e collegamento da remoto (ivi, lettera f), la cui applicazione rimane ferma per tutto ciò che non viene in questa sede specificato
anche per la peculiare materia della “Famiglia” che è ricompresa – fra le altre – nella competenza tabellare della Prima Sezione Civile
Premesso ancora
che al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute attraverso, fra l’altro, la prevenzione di qualsiasi forma di assembramento, con l’esigenza di assicurare la trattazione rapida del
maggior numero di procedimenti, nel disciplinare la trattazione dei procedimenti in materia Famiglia appare criterio discretivo rilevante quello della necessità o meno della comparizione
personale delle parti del procedimento; di guisa che, ogni qualvolta vi sia l’accordo delle parti sulla non indispensabilità di tale presenza, dovrà essere privilegiata la trattazione “scritta” del
procedimento con udienza cd. “figurata”, facendosi invece ricorso – con la gradualità che le contingenze e le difficoltà logistiche impongono – alla trattazione da remoto ovvero alla trattazione de visu con l’adozione delle idonee cautele sanitarie
Si conviene quanto segue:
Separazioni consensuali
Viene prevista la “cd. trattazione scritta” – con le modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 – con la precisazione che le Parti faranno pervenire, unitamente ovvero all’interno
delle “Note Scritte” almeno 7 gg. prima dell’udienza, un dichiarazione sottoscritta di rinuncia alla comparizione all’udienza di cui all’art.707 c.p.c. – che sarà pertanto “virtuale”-, di conferma della
volontà di non riconciliarsi e, dunque, delle condizioni di separazione (anche eventualmente congiuntamente modificate).
Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti con qualsiasi mezzo, eppure con garanzia della provenienza, con contestuale dichiarazione di acquiescenza.
Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 158 c.c qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l’interesse dei figli minori. In tale caso, l’udienza conseguentemente fissata, potrà avvenire anche con collegamento da remoto, ove possibile (e con le modalità stabilite nel Protocollo generale del 22.4.2020), ovvero de visu in Tribunale, con delega da parte del Presidente del Collegio al Magistrato relatore per gli incombenti deliberati e successiva rimessione al Collegio per la decisione.
Divorzi a domanda congiunta
Viene prevista la “cd. trattazione scritta” – con le modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 – con la precisazione che le Parti faranno pervenire, unitamente ovvero all’interno
delle “Note Scritte”, almeno 7 gg. prima dell’udienza, un dichiarazione sottoscritta di non avere interesse a comparire all’udienza collegiale di cui all’art. 4 comma 7 L. 898/70 – che sarà pertanto
“virtuale”-, di conferma della volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso (anche eventualmente congiuntamente modificate), con contestuale dichiarazione di acquiescenza.
Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti con qualsiasi mezzo, eppure con garanzia della provenienza.
Rimane salva la possibilità del Collegio di disporre la comparizione delle parti, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l’interesse dei
figli minori, al fine di favorire corrette pattuizioni – e salvi sempre e comunque i poteri di cui all’art. 4 comma 16 L. 878/1970 -, ed in tale caso l’udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto, ove possibile (e con le modalità stabilite nel Protocollo generale del 22.4.2020), ovvero de visu in Tribunale, con delega da parte del Presidente del Collegio al Magistrato relatore per gli incombenti deliberati e successiva rimessione al Collegio per la decisione.
Art. 710 congiunto c.p.c., art. 9 congiunto, L. 898/70 e procedimenti congiunti ex art- 337 ter c.c.
Viene prevista la “cd. trattazione scritta” – con le modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 – con la precisazione che le Parti faranno pervenire, unitamente ovvero all’interno delle “Note Scritte” almeno 7 gg. prima dell’udienza, un dichiarazione sottoscritta di rinuncia alla comparizione all’udienza – che sarà pertanto “virtuale”-, di conferma delle condizioni indicate in
ricorso (anche eventualmente congiuntamente modificate).
Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti con qualsiasi mezzo, eppure con garanzia della provenienza.
Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza camerale qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l’interesse dei figli minori. In tale caso l’udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto, ove possibile (e con le modalità stabilite nel Protocollo generale del 22.4.2020), ovvero de visu in Tribunale.
Separazioni e Divorzi giudiziali da trasformare in fase presidenziale
Parimenti sono trattate con modalità cartolare (“trattazione scritta”) le cause di separazione e divorzio giudiziale per le quali le parti depositino dichiarazione di trasformazione. In tal caso i difensori saranno onerati del deposito della dichiarazione sottoscritta dalle parti (come sopra) contenente le “condizioni” e del deposito documentazione se non presente sul fascicolo telematico.
Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso
-La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., 4 comma 7° legge divorzio 898/1970 e succ. modif.) giustifica, salvo quanto previsto appresso, una scelta preferenziale per l’udienza tramite collegamento da remoto, la cui progressiva introduzione dovrà tuttavia avvenire con la gradualità e le limitazioni di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 e, comunque, tenendo conto della disponibilità dei Difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale. Sul punto, relativo alla trattazione da “remoto” si richiama il protocollo Generale del 22.4.2020.
Peraltro, il ricorso a questa modalità non potrà avvenire, secondo la valutazione e l’apprezzamento del giudice, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più diretto aspetti peculiari del caso emergenti dagli atti introduttivi e/o opportunamente segnalati dai Difensori; sicchè tali aspetti non potranno che essere apprezzati dal Giudice che deciderà se procedere o meno con questa modalità (non senza trascurare anche le particolari esigenze, nella materia della famiglia, di una rigorosa tutela della Privacy, che porta ad escludere, tra i luoghi per l’effettuazione del collegamento da remoto, l’abitazione personale della parte, in particolar modo in tutti i casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi, oppure con altri familiari o con i figli. La parte dovrà, pertanto, recarsi presso lo studio del proprio Difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento del contagio). In relazione, comunque, alla possibilità di inconvenienti tecnici della più svariata natura, in uno alla intuibile ed inevitabile maggior durata della trattazione dell’udienza da remoto, il numero di procedimenti celebrabili con tale sistema non può che essere estremamente ridotto, ritenendosi
verosimile il numero massimo di 3 procedimenti per udienza.
-Ove non sia, per qualsivoglia motivo, possibile la trattazione da remoto dei detti procedimenti, si procederà comunque alla trattazione de visu presso il Tribunale, specificamente utilizzando per
le sole udienze presidenziali dei Presidenti (dott.ssa Bonavita e dott. Sinisi) la vasta sala d’attesa e l’attiguo ampio ufficio della Presidenza del Tribunale siti al piano 2°, con scaglionamento orario
dei procedimenti (sino alle ore 14.00, stante la chiusura delle Cancellerie per le ore 15.00), comunicato telematicamente dal magistrato alle parti almeno 7 giorni prima dell’udienza.
Peraltro, tenuto conto dell’insopprimibile necessità di evitare assembramenti pericolosi per la salute e dell’ampiezza dei locali menzionati, nonché dei tempi tecnici correlati all’audizione dei
coniugi (anche ove effettuate da remoto), il numero massimo di procedimenti contenziosi (separazioni e/o divorzi) trattabili per ciascuna udienza non potrà superare quello di 6 complessivi (de visu + da remoto).
– Nella selezione dei procedimenti di separazione e divorzio contenzioso da celebrare per ciascuna udienza non potrà che riconoscersi preferenza in linea generale a quelli di separazione –mancando ogni pregressa regolamentazione del caso – e comunque a quelli dalla cui lettura degli atti disponibili (o da apposita segnalazione della Difesa) emerga prima facie ed effettivamente
una situazione di grave pregiudizio per la parte o per la prole, valutazione rimessa in ultima analisi e nel concreto al magistrato.
-Residuale, sarà invece la trattazione “scritta” delle separazioni e dei divorzi contenziosi con scambio di note (secondo le modalità già previste dal Protocollo Generale del 22.4.2020) limitata ai soli casi in cui non sia necessaria la comparizione delle parti (ad es. perché i coniugi siano già stati sentiti e si è in attesa di documentazione, o laddove sia necessario procedere alla rinotifica dell’atto introduttivo giusta tempestiva istanza inoltrata dal Difensore, o laddove vi sia istanza di rinvio per valutare prospettive concrete di trasformazione del rito, etc…)
Ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, art. 709 ter c.p.c., ricorsi ex artt. 9 e 12 bis legge divorzio 898/70 contenziosi, ricorsi ex artt. 156, 337 bis e quinquies c.c. contenziosi etc… :
-Laddove la controversia verta su questioni esclusivamente di carattere patrimoniale, ovvero laddove dall’esame degli atti non emerga, secondo il giudice, la necessità di disporre la comparizione personale delle parti, viene prevista la “trattazione scritta” secondo le modalità previste nel Protocollo Generale del 22.4.2020,
-Laddove, invece, la tipologia del procedimento richieda la comparizione personale delle parti – e salvo che il giudice ne ritenga opportuna la comparizione personale de visu e quindi che si
proceda con udienza ordinaria presso l’Ufficio, nel qual caso sarà delegato il magistrato relatore (che all’esito riferirà al collegio per la decisione) – la prima udienza di comparizione delle parti
sarà celebrata da remoto secondo le modalità previste nel Protocollo Generale del 22.4.2020, con delega da parte del Presidente del Collegio al Magistrato relatore e successiva rimessione al
Collegio per la decisione; in ogni caso, per tutte le eventuali udienze successiva a quella di comparizione, comunque, sarà preferenziale la modalità di “trattazione scritta”.
Si richiamano le previsioni del Protocollo Generale del 22.4.2020 sulla casistica della costituzione della parte resistente il giorno dell’udienza.
Udienze in fase istruttoria (innanzi al G.I.)
Il Giudice determinerà preferibilmente la modalità cartolare secondo le precise modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020. Eventuali interrogatori formali delle parti saranno espletati con modalità da remoto ove possibile, ovvero con udienza de visu con le opportune cautele per la salute (previa fissazione di orario). Saranno invece rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 le escussioni dei testimoni relativi alle prove già ammesse.
Eventuali “ascolti” del minore, saranno invece rinviati a data successiva al 30 giugno 2020 , salvi casi di particolare urgenza e rilevanza di volta in volta valutati dal magistrato nei quali l’ascolto
avverrà de visu con le opportune cautele per la salute (previa fissazione di orario) (tenuto conto che l’ascolto non costituisce in base alle Convenzioni Internazionali vigenti atto di prova in senso
stretto, bensì una “forma di partecipazione” del minore al procedimento che lo riguarda, ciò che implica l’essenzialità del contatto personale e diretto con il giudice).
-L’esame degli interdicendi, sarà necessariamente effettuato de visu con le opportune cautele per la salute.
Udienza giuramento C.T.U.: nell’ambito della cd. “trattazione scritta” del procedimento, il C.T.U. presterà giuramento scritto con deposito a mezzo PCT ; si rimanda a quanto previsto nel Protocollo Generale del 22.4.2020.
Procedimenti cautelari a tutela della persona (342 bis cc): il giudice valuta in primis la possibilità di pronuncia inaudita altera parte; per la (successiva) fase della comparizione parti, si procederà ,
ove possibile, con trattazione da remoto, altrimenti de visu con tutte le modalità già illustrate sopra.
Volontaria Giurisdizione Monocratica
- Sulle istanze urgenti in materia di volontaria giurisdizione relative ad incapaci, il giudice tutelare provvederà con provvedimento telematico e a tal fine la cancelleria renderà visibili le relative
istanze ed eventuale documentazione allegata su consolle; - possibilità, per il GT, di rinvio delle udienze calendarizzate per il giuramento (tutori, protutori e degli amministratori di sostegno), salvo che si tratti di soggetto pubblico (che può giurare
telematicamente), nonché per la revoca degli stessi, atteso che in caso di urgenza ai sensi degli artt. 361, 384, 2 comma, in combinato disposto con gli artt. 411 e 424 c.c. il giudice tutelare può,
prima che il tutore, il protutore e l’amministratore di sostegno abbiano assunto le proprie funzioni, emettere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura dell’incapace o per
conservare e amministrare il patrimonio nonché nominare un amministratore provvisorio; il giudice tutelare, prima di aver sentito il tutore, il protutore o l’amministratore di sostegno da revocare, può inoltre ex lege sospenderli dall’esercizio della tutela e dell’amministrazione nei casi
che non ammettono dilazione; - limitazione dell’esame del beneficiando e dei familiari, ai casi di comprovata urgenza;
ed in ogni caso il giudice tutelare, su richiesta telematica del difensore, può nominare un amministratore provvisorio ad acta per la cura dell’incapace e l’amministrazione del patrimonio.
Passaporto: ove sussista effettiva urgenza, trattazione de visu con l’adozione delle massime cautele indicate dal Min.Sal.
TSO: sulle istanze di convalida dei TSO il giudice di turno provvederà telematicamente sulla istanza che sarà tempestivamente resa visibile su consolle dal cancelliere il quale, peraltro, informerà il giudice anche per le vie brevi;
IVG: i procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, saranno celebrati presso l’Ufficio giudiziario alla presenza del P.M., con l’ausilio di presidi medici protettivi e con l’adozione delle massime cautele indicate dal Min.Sal.
Resta inteso che, in caso di richiesta congiunta dei difensori di rinvio dell’udienza, purchè depositata almeno 7 giorni prima dell’udienza stessa, il giudice rinvierà la causa a dopo il 30 giugno 2020
Aversa 29.4.2020
Il Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord
Dott. Marcello Sinisi
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Avv. Gianfranco Mallardo
Prot. 1561/2020