“REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA”

 

  1. L’erogazione di somme dal fondo di solidarietà è deliberata su domanda degli interessati come di seguito individuati e in conformità ai criteri di massima enunciati nel presente Regolamento;
  2. Le erogazioni sono deliberate nei limiti delle disponibilità di bilancio.
  3. Le somme del fondo di solidarietà sono destinate a sopperire alle esigenze urgenti e transitorie di chi versa in stato di bisogno – inteso come situazione di grave difficoltà economica per eventi straordinari, involontari e non prevedibili- e che è in attesa di ottenere l’erogazione di assistenza dalla Cassa Forense o da altri enti;
  4. I Beneficiari sono gli iscritti all’Ordine Forense di Napoli Nord, anche se titolari di pensione di vecchiaia e di invalidità, e i familiari di iscritti defunti; si intendono come familiari il coniuge ed i figli entro i 26 anni di età in quanto a carico del defunto;
  5. L’erogazione prevista per i familiari, come sopra individuati, è corrisposta a un solo richiedente per nucleo familiare, anche se riguarda più componenti, e in presenza di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00 (trentamila) determinato secondo i parametri ISEE;
  6. L’erogazione a chi versa in stato di bisogno, come sopra definito, è deliberata dal Consiglio dell’Ordine su domanda dell’interessato;
  7. La domanda per la concessione dell’erogazione è presentata al Consiglio dell’Ordine corredata dal certificato di Stato di famiglia dell’istante ed il modello ISEE. Nel caso in cui lo stato di bisogno sia determinato da malattia o infortunio, deve essere altresì allegata idonea certificazione medica e copia della documentazione relativa alle spese mediche sostenute”