Linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 23 marzo al 15 aprile 2020
Linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 23 marzo al 15 aprile 2020, emanate dal Tribunale di Napoli Nord, Ufficio di Presidenza, nel periodo dell’emergenza Coronavirus che riportiamo integralmente. Per chi volesse si può scaricare l’allegato del provvedimento Presidenziale
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD UFFICIO DI PRESIDENZA
Oggetto: Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.3.2020 – Linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 23 marzo – 15 aprile 2020
Il Presidente del Tribunale F.F. Il Dirigente Amministrativo
Letto il D.L. n.11 dell’8 marzo 2020, intitolato “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” ed entrato in vigore l’8 marzo 2020, con il quale, all’art. 1 comma 1, si dispone che, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
- visto il decreto presidenziale del Tribunale di Napoli Nord n. del 9 marzo 2020 contenente le linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 9 – 22 marzo 2020;
- visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che, all’art. 83, comma 1, ha previsto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
- visti i commi 2, 3 e 4 del succitato art. 83, di seguito riportati
– Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo31 dicembre 1992 n. 546.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità , ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
- procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
– Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che, all’art. 83 comma 5, ha stabilito che “nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente alla attività giudiziaria non sospesa i capi degli uffici possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).
Riportate di seguito le lettere del comma 7, richiamate dal comma 5:
⦁ la limitazione all’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
⦁ la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico:
⦁ la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
⦁ l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
⦁ la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’art.472, comma 3 c.p.p. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’art. 128 c.p.p, delle udienze civili pubbliche;
⦁ la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento delle udienze deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti ;
⦁ omissis..
⦁ lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
ritenuto che nel periodo in cui opera la sospensione dei termini, cd. primo periodo (sino al 15 aprile 2020), è necessario prorogare in via d’urgenza gli accorgimenti organizzativi già adottati sulla base del precedente D.L. 8 marzo n. 11, ma anche introdurre ulteriori misure di contenimento dell’afflusso di personale interno ed esterno negli uffici giudiziari, considerata la straordinaria emergenza che l’aggravamento della situazione epidemiologica in atto, in un contesto di allarme sanitario, sta producendo sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro giudiziario ed amministrativo e, quindi, sulla funzionalità dell’Ufficio giudiziario globalmente inteso, nella convinzione della assoluta preminenza dell’interesse costituzionalmente protetto della salute pubblica e privata;
considerato che in data 23 marzo 2020 ha avuto avvio il progetto di lavoro agile (cd. smart working) che ha visto quali destinatari tutti gli uffici di cancelleria ed i servizi amministrativi del Tribunale, l’Ufficio NEP e gli Uffici dei giudici di pace con una drastica riduzione del numero di unità di personale che presta attività di lavoro in presenza;
rilevato che il D.L. n. 18 ha delineato all’art. 83 commi 13, 14 e 15 un sistema innovativo in deroga alle disposizioni previste dal codice di procedura penale per le notificazioni e le comunicazioni al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha già imposto dal 9 marzo 2020 il rinvio d’ufficio delle udienze per la trattazione degli affari penali non urgenti, di comunicare celermente i provvedimenti destinati a rendere note alle parti processuali le date delle udienze fissate in ragione del rinvio d’ufficio oltre che di ogni altro provvedimento adottato secondo la previsione e la disciplina del decreto legge n. 18;
rilevato che con disposizione autonoma – comma 2 dell’art. 83 del D.L. n. 18 – per una durata pari al periodo individuato per selezionare le udienze da rinviare, ossia per 1’intero primo periodo (dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020), restano sospesi, a prescindere dal fatto che il rinvio sia stato disposto o meno, tutti i termini prescritti per il compimento di qualsiasi atto del procedimento, ossia i termini
per la fase delle indagini preliminari;
per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
per le impugnazioni;
tutti i termini procedurali
con la ulteriore precisazione che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione 1’inizio stesso è differito alla fine del periodo;
rilevato che sono già disciplinate le modalità di trattazione delle udienze di convalida di arresto e di fermo e di quelle relative agli interrogatori di garanzia della Sezione del giudice per le indagini preliminari, nonché delle udienze dibattimentali non differibili a carico di imputati sottoposti a custodia cautelare intramuraria, attraverso il sistema della videoconferenza dal 10 marzo 2020, ed evidenziato che è altresì attiva, per tale ipotesi, la possibilità alternativa prevista dai richiamati D.L. di collegamenti da remoto attraverso i sistemi operativi individuati e regolati secondo il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020 del Direttore generale del DGSIA previsti per assicurare la partecipazione alle udienze di tutte le persone arrestate/fermate, detenute, internate o in state di custodia cautelare;
considerato che è in fase di realizzazione il protocollo operativo per la trattazione “da remoto“ anche delle udienze di convalida degli arrestati per il giudizio direttissimo (artt. 449 e 558 c.p.p.);
rilevato che quanto al settore civile è previsto:
per gli uffici che hanno già attivo il deposito telematico previsto in PCT, ha valore legale la estensione del deposito telematico anche per gli atti introduttivi (art. 83 comma 11);
per i medesimi uffici ed in relazione ai procedimenti oggetto di deposito telematico l’obbligo del versamento del contributo unificato mediante pagamento telematico, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (art. 83 comma 11, secondo periodo);
la possibilità, tra l’altro, di assicurare la partecipazione alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, a distanza “mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimenti del direttore del DGSIA” (art. 83 comma 7, lett. h), modalità la cui proficua attuazione presuppone, peraltro, una opportuna interlocuzione con il COA di Napoli Nord;
sentiti per le vie brevi il Presidente Coordinatore del Settore penale, i Presidenti di Sezione ed il Presidente del COA di Napoli Nord;
tanto premesso, ritenuto di emanare disposizioni volte ad assicurare la omogenea applicazione del D.L. n. 18/2020 da parte di tutti i magistrati e personale del Tribunale, riservandosi di disporre con successivo decreto e, fatte salve ulteriori proroghe del cd. primo periodo, le misure organizzative che dovranno essere adottate con le modalità partecipate di cui all’art. 83 D.L. citato per il cd. secondo periodo
dispongono:
Settore penale
- Le udienze collegiali e monocratiche, le udienze preliminari già fissate nei confronti di imputati non sottoposti a misura cautelare o a misura di sicurezza detentiva, nonché le udienze relative a procedimenti a carico di soggetti non detenuti, andranno rinviate con provvedimento fuori udienza a data successiva al 30
- le udienze cd. di prima comparizione monocratiche fissate fino al 15 del mese di aprile andranno rinviate in blocco per ciascun magistrato alla prima udienza monocratica libera, tenuto conto delle fissazioni già avvenute con l’applicativo GIADA2, fatta eccezione per i processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale, anche non custodiale, ovvero a misura di sicurezza i quali andranno rinviati a data successiva al 15 aprile 2020 se sospesi;
- le udienze di convalida dell’arresto in flagranza e di fermo di indiziato di reato saranno celebrate con il sistema della videoconferenza, ovvero, laddove la MVC non sia disponibile, attraverso le piattaforme informatiche licenziate dal DGSIA ed attivate presso questo Ufficio. Dal momento della sottoscrizione del relativo protocollo, verranno celebrate da remoto con gli applicativi licenziati DGSIA altresì anche per i processi con rito direttissimo, con le modalità individuate nel relativo protocollo tra Tribunale, Procura, Consiglio dell’Ordine e Camera penale;
- le udienze dei procedimenti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari il cui termine di fase ai sensi dell’art. 304 c.p.p. maturi entro il 15 aprile saranno celebrate, al pari dei processi in cui sono applicate misure di sicurezza detentiva o è pendente richiesta di applicazione di misura di sicurezza detentiva; le stesse saranno trattate con il sistema della videoconferenza, ovvero, laddove la MVC non sia disponibile, attraverso le piattaforme informatiche licenziate dal DIGSIA ed attivate presso questo Ufficio;
- I procedimenti di cui alle lettere 1) 2) e 3) del comma 3 dell’art. 83 del decreto legge n. 18 saranno celebrati allorquando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori ne facciano espressa richiesta sempre che:
- la richiesta espressa del detenuto per quella causa che l’udienza sia celebrata, trasfusa in una dichiarazione presentata all’Ufficio matricola della Casa circondariale, pervenga tre giorni prima dell’udienza (non il giorno dell’udienza dovendosi adottare tempestivamente i provvedimenti di revoca della traduzione ovvero delle videoconferenze);
- la richiesta espressa del difensore pervenga esclusivamente a mezzo posta certificata nel termine di tre giorni precedenti l’udienza fissata agli indirizzi di posta elettronica: gip.tribunale.napolinord@giustiziacert.it e dibattimento.tribunale.napolinord@giustiziacert.it
- si tratti di richiesta presentata per tutti gli imputati del medesimo processo.
Se la richiesta si riferisce ad una sola posizione processuale in un procedimento a carico di plurimi soggetti si procederà alla separazione del processo relativamente alla posizione per cui è richiesta la trattazione ed al rinvio del processo relativamente alle altre posizioni. Nella ipotesi in cui si ritenga di non poter applicare la disposizione di cui all’art. 18 c.p.p. il processo dovrà essere rinviato a data successiva al 15 aprile 2020 qualora la trattazione congiunta sia evidentemente incompatibile con le cautele disposte per la fase emergenziale in atto in ragione del numero di soggetti presenti in aula, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 304 c.p.p. per la quale dovrà necessariamente optarsi per la separazione del processo.
Si ribadisce che:
Le istanze de libertate e le liste testi andranno trasmesse se urgenti alle Cancellerie penali esclusivamente a mezzo pec utilizzando gli indirizzi sopra indicati. Le cancellerie provvederanno a loro volta alla trasmissione telematica al difensore del provvedimento conseguenziale.
Le cancellerie delle Sezioni penali restano aperte al pubblico per i soli adempimenti connessi ai procedimenti non sospesi e previo appuntamento telematico.
Le cancellerie della Sezione GIP restano aperte al pubblico sempre previo appuntamento telematico limitatamente alle attività urgenti relative a misure cautelari applicate nel periodo in oggetto ovvero ai procedimenti non sospesi.
L’apertura è limitata dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
L’accesso alle cancellerie nei casi previsti sarà limitato ad un solo utente per volta.
L’ingresso di parti private e di difensori presso il Palazzo di Giustizia sede del Tribunale di Napoli Nord è consentito esclusivamente per le attività e negli orari indicati.
Sono sospese le comunicazioni con i magistrati della Sezione del GIP che prestano servizio per gli affari urgenti, diverse da quelle telematiche, sino al 15 aprile 2020.
Sono sospese le attività di ricevimento degli amministratori giudiziari. Le istanze relative alla gestione dei beni sequestrati dovranno essere trasmesse alla cancelleria della Sezione G.I.P. esclusivamente a mezzo pec o e-mail. I consequenziali provvedimenti saranno notificati con modalità telematiche.
Sono sospese sino al 15 aprile 2020 le seguenti attività:
- deposito degli atti che non rientrano in quelli urgenti o in scadenza, richieste di copie e di prelievo di atti o fascicoli all’archivio, deposito dei corpi di reato;
- istanze o richieste – non telematiche – che si riferiscono a spese di giustizia, recupero crediti, ufficio CTU;
- deposito delle impugnazioni, consentito solo relativamente ai processi per i quali il ricorrente renda dichiarazione di voler trattare il procedimento.
Le udienze saranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell’art. 472 c.p.p. ed osservando il distanziamento sociale nelle aule penali a disposizione dell’Ufficio.
Con riferimento alle istanze provenienti da Avvocati di altro distretto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati garantirà la loro presentazione avvalendosi dell’elenco degli iscritti che hanno dato la loro disponibilità alla sostituzione dei colleghi, elenco che verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato agli iscritti.
Settore civile
Linee guida generali
- Tutti i procedimenti, compresi i procedimenti di natura cautelare, e tutte le udienze calendarizzate sono rinviati di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 ad eccezione di quelli previsti dall’art. 83 comma 3, lett. a) del D.L. n. 18. Resta ferma la possibilità dei Presidenti di Sezione di fissare udienze straordinarie nel periodo successivo al 30 giugno 2020.
- I rinvii saranno resi in via telematica alle udienze in calendario secondo le indicazioni numeriche che saranno fornite dai Presidenti di Sezione ed in modo da evitare la formazione di ruoli di udienza accorpati.
- I procedimenti eccezionalmente trattati sono quelli indicati al comma 3 lettera a) dell’art. 83 ed, in particolare, tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione può arrecare grave pregiudizio alle parti, fatta salva ovviamente la facoltà dei Presidenti di Sezione di impartire direttive specifiche per situazioni peculiari.
- Tutti i procedimenti non sospesi devono essere preferibilmente trattati con 1’utilizzo della modalità telematica di cui alla lett. h) del comma 7 dell’art. 83 del decreto legge n. 18/2020 (sempre che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti), nonché con le modalità della lett. f) del comma 7 dell’art. 83 citato, ma per quest’ultima modalità solo a decorrere dalla data di sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa con il COA. All’uopo verrà prontamente istituito un tavolo tecnico che vedrà la partecipazione del Presidente del Tribunale F.F., del Dirigente Amministrativo, del Direttore Amministrativo Vicario, del Presidente del COA di Napoli Nord, dei Magrif del settore civile e di due Avvocati designati dal COA.
- I magistrati del settore civile sono invitati ad effettuare il deposito dei provvedimenti in riserva in data successiva al 15 aprile onde consentire il rispetto delle misure di contenimento disposte dalla Presidenza del Tribunale.
Sezione I
Tutti i procedimenti, compresi i procedimenti di natura cautelare, e tutte le udienze calendarizzate, saranno rinviati di ufficio a data successiva al 15 aprile, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n.18/2020;
Saranno, altresì, trattate le cause di separazione legale (e di fatto) e le cause in materia di filiazione naturale e divorzio, in cui venga rappresentato un comprovato stato di bisogno o altra comprovata situazione gravemente pregiudizievole che richieda l’adozione di provvedimenti provvisori e urgenti.
Sarà cura di ciascun magistrato della sezione segnalare al Presidio di Cancelleria il deposito dei soli provvedimenti giudiziari da lavorare con urgenza, utilizzando l’apposita funzione prevista nella consolle del magistrato.
Sezione II
Le udienze sono rinviate a una data successiva al 15 aprile 2020, ad eccezione di quelle relative a procedimenti cautelari che, secondo apprezzamento del giudice, attengano alla tutela dei diritti fondamentali della persona e ad ai procedimenti ordinari dichiarati urgenti.
Le procedure monitorie sono evase compatibilmente con l’effettiva possibilità di lavorazione dei presidi di cancelleria.
Sezione III
Area fallimentare
Per quel che riguarda il contenzioso ordinario, rilevato che le controversie tabellarmente assegnate alla predetta area non rientrano nelle controversie indicate al comma terzo lettera a) dell’art. 83 d.l. cit, i giudici provvedono con provvedimenti telematici al rinvio delle udienze già fissate sino al 15 aprile 2020 a data successiva a quest’ultima. Sono comunque evase le istanze delle parti (Curatori, Commissari giudiziali e parti in via telematica) in uno al deposito telematico dei provvedimenti monocratici a riserva ed assunti in decisione, laddove i termini assegnati alle parti per il deposito degli atti processuali sia scaduto in data antecedente al 9 marzo 2020, sempre che ciò sia compatibile con le incombenze dei presidi di cancelleria, come tali obbligati solo alla cura degli affari urgenti.
Per quel che riguarda i procedimenti prefallimentari, è previsto il rinvio delle udienze fissate sino al 15 aprile 2020 a data successiva a quest’ultima, valutando la necessarietà della trattazione solamente per le prefallimentari nelle quali la disamina a data successiva al 15 aprile 2020 possa comportare l’impossibilità di dichiarare il fallimento ai sensi dell’art. 10 l. fall. (in quanto non intervenuta – la dichiarazione di fallimento – entro un anno dalla cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese).
Anche per quel che riguarda i procedimenti di volontaria giurisdizione assegnati alla Terza Sezione Civile sono da evadere soltanto le istanze urgenti.
Area esecuzione
Tra le materie affidate tabellarmente a tale settore non è ricompreso alcun affare riconducibile alla previsione di cui all’art. 83, comma 3, lett. a) del citato D.L. salvo i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
Per quel che riguarda le vendite in corso ed i relativi adempimenti pubblicitari si rinvia alla circolare del Presidente di Sezione del 18.03.2020 pubblicata sul sito web del Tribunale in data 20.3.2020.
Sezione Lavoro
Le udienze della Sezione Lavoro sono rinviate a una data successiva al 15 aprile 2020 con le modalità da “udienza a udienza” senza diversificazione dei singoli procedimenti, ad eccezione dei cautelari ex art. 700 c.p.c. che attengano a diritti fondamentali della persona (ad es. domande di somministrazione di farmaci e di cure mediche) e dei procedimenti ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
I procedimenti di nuova iscrizione verranno assegnati secondo le regole ordinarie, ma i difensori non potranno costituirsi mediante deposito del fascicolo cartaceo essendo stato previsto 1’obbligo del deposito telematico anche per gli atti introduttivi con relativo pagamento telematico del contributo unificato e le istanze provenienti dagli avvocati verranno gestite esclusivamente con modalità telematiche con precedenza ai procedimenti indicati nell’art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. citato e ritenute indifferibili ed urgenti.
Uffici del Giudice di Pace del circondario
Tutte le udienze civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 con provvedimento del G.d.P..
Si raccomanda che i predetti rinvii, salvo cause ultra triennali, siano effettuati anche a date successive al 1 settembre 2020, privilegiando quelli di più antica iscrizione ed in ogni caso nel rispetto del numero massimo di 30 processi per udienza, tenuto conto dell’ulteriore aggravamento della crisi epidemiologica in atto, rispettando le fasce orarie e le comunicazioni con la relativa tempistica previste dal protocollo d’intesa con il Consiglio degli Avvocati di Napoli Nord del 3 marzo 2020
(comunicazione dei rinvii da effettuare all’indirizzo mail: segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it)
Tutte le udienze penali sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 dal G.d.P. titolare del processo con ordinanza anche a date successive alla data del 30 giugno 2020, privilegiando quelli di più antica iscrizione e con comunicazione tramite le seguenti caselle di posta elettronica certificata:
- gdp.napolinord@giustizicert.it
- gdp.afragola@giustizicert.it
- gdp.casoria@giustizicert.it
- gdp.frattamaggiore@giustizicert.it
- gdp.marano@giustizicert.it
- e alle Procure della Repubblica competenti ai loro indirizzi e precisamente procura.napoli@giustizia.it – procura.napolinord@giustizia.it e agli imputati e alle altri parti mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art.83, comma 14 del D.L. n.18/2020.
Disposizioni comuni al settore civile e penale
I Presidenti di Sezione cureranno che nel periodo emergenziale regolamentato con il presente decreto non si verifichino situazioni di difficoltà nella esecuzione degli adempimenti successivi all’eventuale deposito di atti e provvedimenti per il personale – drasticamente ridotto – dei presidi d’ufficio.
In considerazione della riduzione della attività professionale degli Avvocati derivante dalla applicazione del nuovo regime della attività giudiziaria, così come evidenziata nel deliberato del COA di Napoli Nord del 24.3.2020, i magistrati del tribunale e i giudici di pace sono invitati a provvedere con sollecitudine alla definizione delle procedure arretrate relative alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati e al deposito dei relativi decreti, onde consentire alla Dirigenza del Tribunale, d’intesa con il COA, di rendere attivo e proficuo il progetto di smaltimento delle pratiche pendenti presso l’Ufficio Spese di Giustizia, giovandosi anche delle modalità di lavoro in smart – working.
Lo stesso invito viene rivolto anche per le liquidazioni in favore di tutti gli altri ausiliari.
Costituisce, infine, parte integrante del presente decreto il provvedimento sulle vendite della III sezione civile del 18 marzo 2020
Disposizioni organizzative delle cancellerie
Nel confermare la chiusura al pubblico degli Uffici di cancelleria, espressamente individuati nei provvedimenti della Dirigenza Amministrativa del 9 e 11 marzo che opportunamente si allegano, il personale amministrativo del Tribunale e delle cancellerie degli uffici del giudice di pace del circondario, presente nei turni di presidio, in via prevalente, è tenuto ad assicurare con la massima priorità i seguenti adempimenti di cancelleria:
- assistenza alle udienze penali nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione ed esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- assistenza al Presidente Coordinatore del settore Penale ed al Presidente della sezione G.I.P. per l’esecuzione di tutte le incombenze giudiziarie e/o amministrative connesse all’attività di assegnazione di giudizi e quant’altro ritenuto essenziale ed indifferibile;
- esecuzione e comunicazione dei provvedimenti civili cautelari, urgenti ed indifferibili;
- comunicazioni dei rinvii d’ufficio delle cause civili e penali nel rispetto delle modalità individuate in parte motiva del presente decreto;
- comunicazioni alle parti via pec in forma integrale delle sentenze emesse dai giudici di pace del circondario di Napoli Nord;
- esecuzione e deposito dei decreti relativi alle procedure di liquidazione dei compensi in favore degli Avvocati.
Si comunichi a tutti i Magistrali togati ed onorari del Tribunale, nonché ai Giudici di Pace, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ai Sig.ri Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Napoli e Santa Maria Capua Vetere, ai Sig.ri Presidenti della Camera penale e civile, al personale amministrativo degli uffici del Tribunale e Giudici di Pace del circondario, al Responsabile G.S.I. per la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di Napoli Nord ed, altresì, per conoscenza al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria, al Consiglio Superiore della Magistratura
Il Presidente del Tribunale f.f. Dr. Marcello Sinisi
Il Dirigente Amministrativo Dr. Fabio Iappelli