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Trattazione affari penali nel periodo di emergenza coronavirus

Trattazione affari penali. Anche in questo caso abbiamo ritenuto pubblicare alcuni chiarimenti sull’applicazione del DL 18/2020 e i suoi effetti nei processi penali (Redatto dal COA di Napoli)

A) TERMINI
1) I termini sono sospesi?

Risposta:

– Dal 9.3.2020 al 15.4.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto di tutti i procedimenti penali (salve le eccezioni di cui si dirà in seguito).

2) In particolare quali termini sono sospesi dal 9.3.20 al 15.4.20?

Risposta:

  • i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari (ad esempio il termine per l’esercizio delle facoltà di cui all’avviso di deposito ex art. 415 bis c.p.p.);
  • i termini per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione (fare attenzione, dunque: se presentate una qualsiasi istanza, il giudice potrà pronunciarsi soltanto su quelle delle cause che si trattano ed i cui termini non sono sospesi);
  • i termini per le impugnazioni;
  • in linea più generale, la sospensione opera per tutti i termini procedurali.

3) Che succede se il decorso del termine ha inizio durante il periodo della sospensione?

Risposta:

Laddove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ad esempio, notificato un avviso ex art. 415 bis il giorno 12.3.20 il termine di gg. 20 partirà dal 16.4.2020.

4) Che succede qualora il termine ricade “a ritroso” nel periodo di sospensione?

Risposta:

Quando il termine è computato a ritroso (come avviene ad esempio per il termine per il deposito della lista testi o dei motivi aggiunti) e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Ad esempio, i sette giorni liberi per il deposito della lista testi di un processo fissato per il giorno 20.4.2020 partiranno dal giorno 16.4.20 e dunque la udienza del 20.4.2020 verrà differita per consentire il rispetto dei sette gg. liberi ed interi come prescrive l’art. 172, comma 4, c.p.p.

5) Quali sono le eccezioni alle suddette regole?

Risposta:

Le disposizioni suddette non operano nei seguenti casi, indicati all’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020: a)procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;

  1. procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
  2. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
  3. procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;
  4. ancora, soltanto allorquando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei seguenti ulteriori casi:
  • procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-­‐ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

6) E’ sospeso il decorso dei termini di custodia cautelare e della prescrizione?

Risposta:

Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 dell’art. 83 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020 sono altresì̀ sospesi, per lo stesso periodo, ovvero fino al 15 aprile 2020, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

B) TRATTAZIONE DEI PROCESSI

1) Quali procedimenti si rinviano?

Risposta:
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020, tutte le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fino al 15 aprile 2020 sono rinviati d’ufficio (fuori udienza) a data successiva al 15 aprile 2020, salve le eccezioni previste dal comma 3.

2) I rinvii saranno comunicati?

Risposta:

Le date di rinvio verranno notificate agli avvocati a mezzo pec.

Le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante pec inviata al difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio (art. 83, comma 14 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020).

3) Quali procedimenti si trattano?

Risposta:

Secondo il disposto 83 comma 3 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020, durante il periodo di sospensione si trattano soltanto i seguenti procedimenti:

  • procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;
  • procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p.;
  • procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive;
  • procedimenti in cui è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.
  • procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4) Quali procedimenti si trattano solo su richiesta?

Risposta:

Ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020, i detenuti, gli imputati, i proposti e i loro difensori possono espressamente richiedere la trattazione dei seguenti procedimenti:

  • procedimenti a carico di detenuti, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51-­‐ter dell’ordinamento penitenziario;
  • procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
  • La richiesta di trattazione formulata dai difensori deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC o posta ordinaria (per l’ufficio GIP), nel termine di tre giorni antecedenti l’udienza, agli indirizzi di posta eleCronica indicati nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

5) Come si celebrano le udienze di convalida di arresto e fermo e i giudizi direttissimi?

Risposta:

Per le udienze di convalida di arresto e fermo nonché per i giudizi direttissimi che si convertono in giudizio abbreviato non condizionato e patteggiamento è stato stipulato dal Consiglio dell’Ordine un Protocollo di intesa che consente la celebrazione dell’udienza da remoto mediante piattaforma Microso* Teams, con facoltà di scelta per l’avvocato di essere presente in Tribunale, presso il luogo di custodia del proprio assistito ovvero presso il proprio studio professionale.

6) Come si svolgono le udienze con imputati detenuti, internati o in stato di custodia cautelare?

Risposta:

Nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 le udienze di procedimenti con imputati detenuti, internati o in stato di custodia cautelare si svolgono di regola a porte chiuse ed assicurando i collegamenti da remoto dell’imputato nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 146 bis disp. att. c.p.p.

C) TRATTAZIONE DEI PROCESSI PER IMPUTATI MINORENNI

1) I procedimenti a carico di imputati minorenni si rinviano?

Risposta:

Alla luce dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, la disciplina dei processi a carico di minorenni è sostanzialmente analoga a quella dei processi ordinari a carico di imputati maggiorenni; pertanto le udienze del Tribunale per i Minorenni fissate fino al 15/04 saranno rinviate d’ufficio ed il rinvio sarà comunicato al difensore, salve le eccezioni previste all’art. 83 comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

2) Quali procedimenti si trattano?

Risposta:

Le eccezioni previste dal comma 3 dell’art. 83 sono le stesse già
indicate per i processi a carico di imputati maggiorenni (cfr. risposte nn. 3 e 4 del paragrafo B. Trattazione dei processi).

D) PROCEDURE DI RIESAME

1) Come si deposita la richiesta di riesame?

Risposta:

La richiesta di riesame, così come gli altri di impugnazione proposti innanzi al Tribunale del riesame, può essere proposta mediante invio di pec (all’indirizzo riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it) secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

2) Le udienze dinanzi al Tribunale del riesame si celebrano?
Risposta:
Le udienze dinanzi al Tribunale del riesame si celebrano solo se il difensore o il ricorrente lo richiedano espressamente, manifestando la volontà di procedere nell’istanza di riesame recapitata via pec (all’indirizzo riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it) secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

E) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

1) Come posso controllare lo stato dei procedimenti?

Risposta:

E’ possibile effettuare controlli da remoto tramite il portale http://pst.giustizia.it/PST accedendo al sistema come descritto di seguito:

  • EFFETTUA LOGIN
  • ACCEDI CON SMARTCARD
  • CONSULTAZIONI SIUS DISTRETTUALI IN SPERIMENTAZIONE
  • Per accedere occorre essere in possesso di firma digitale.

2) Posso accedere fisicamente alle cancellerie per controllare lo stato dei procedimenti o per altro adempimento?

Risposta:

L’accesso agli uffici è consentito previa prenotazione a mezzo email
prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it.

E’ sospesa, in ogni caso, ogni comunicazione a mezzo TELEFONO.

3) Posso richiedere un appuntamento con un magistrato?

Risposta:

Non è possibile. Il ricevimento è sospeso sia per Avvocati che per utenti esterni.

4) Come posso depositare atti o istanze?

Risposta:

Atti ed istanze possono essere depositati a mezzo PEC.
Se si tratta di PRIME istanze, queste debbono essere inviate all’indirizzo PEC del RUOLO GENERALE (indicando necessariamente il codice fiscale dell’Avvocato);

gli altri atti debbono essere inviati, invece, agli indirizzi PEC delle singole SEZIONI.
Qualora si voglia optare per il deposito cartaceo, occorre prenotarsi tramite l’indirizzo email prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it.

Indirizzi utili:

  • RUOLO GENERALE ruologenerale.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE PRIMA sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE SECONDA sez2.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE TERZA sez3.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE QUARTA sez4.tribsorv.napoli@giustiziacert.it

5) Si celebrano le udienze?

Risposta:

  • Non tutte.
  • Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze fissate.
  • SONO ESCLUSE dal rinvio di ufficio e, pertanto, SI TRATTANO quelle aventi ad oggetto SOSPENSIONE DI MISURE ALTERNATIVE, applicazione di MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE e quelle nei confronti di soggetti DETENUTI.
  • In quest’ultimo caso deve essere formulata ESPRESSA richiesta al Tribunale.

6) Come si può formulare la richiesta di celebrazione dell’udienza?

Risposta:

  • I DIFENSORI interessati debbono inviare una PEC all’indirizzo sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it; l’istanza deve pervenire almeno TRE GIORNI PRIMA della celebrazione dell’udienza e deve essere indicato nell’oggetto la seguente dicitura “RICHIESTA CELEBRAZIONE UDIENZA DEL EX D.L. 18/20”.
  • I DETENUTI possono formulare la predetta istanza per il tramite della Direzione dell’istituto penitenziario; in tal caso la presenza del soggetto detenuto sarà garantita dalla videoconferenza o altro collegamento da remoto.

7) Le udienze sono celebrate da remoto?

Risposta:

NO. Nessun Protocollo è stato sottoscritto.

8) Verranno comunicate le date dei rinvii dei processi?

Risposta: SI.

La Cancelleria provvederà a dare comunicazione, singolarmente, ai Difensori interessati e comunicherà ANCHE al Consiglio dell’Ordine che provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale www.ordineavvocatinapoli.it nella sezione EMERGENZA CORONAVIRUS.

F) ADEMPIMENTI PROCESSUALI

1) Come si deposita un’istanza de libertate?

Risposta:

Le istanze in materia di libertà possono essere depositate esclusivamente a mezzo posta elettronica, agli indirizzi e secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

2) Come si deposita la lista testimoniale?

Risposta:

Ferma restando la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti che non devono essere trattati, le liste testimoniali, se urgenti, possono essere depositate esclusivamente a mezzo di posta elettronica, secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

3) Si possono depositare altre istanze?

Risposta:

Si, purché se ne documenti l’urgenza. Tutte le istanze vanno comunque inoltrate a mezzo posta elettronica agli indirizzi e secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

4) E’ consentito recarsi presso le cancellerie?

Risposta:

È consentito accedere alle cancellerie, previo appuntamento tramite posta elettronica, esclusivamente per adempimenti connessi alla trattazione dei procedimenti sottratti alla disciplina della sospensione (per esempio, per visionare un fascicolo non presente al TIAP).

5) E’ consentito recarsi al Front office?

Risposta:

Il front office è aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per l’accesso agli atti ed il rilascio copie relative a ordinanze di custodia cautelare e procedimenti di competenza del tribunale del riesame.
Per gli adempimenti connessi ai procedimenti penali non oggetto di sospensione si potrà accedere previo appuntamento richiesto a mezzo PEC all’indirizzo frontofficepenale.tribunale.napoli@giustizia.it, secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

6) E’ consentito recarsi presso gli uffici della Procura della Repubblica?

Risposta:

Gli accessi agli uffici della Procura della Repubblica sono disciplinati dalla Circolare del Procuratore della Repubblica n. 4/2020 del 18 marzo 2020 (reperibile sul sito COA) e riguardano le attività urgenti ed indifferibili dell’Ufficio di Procura nonché gli impegni professionali e gli adempimenti dei difensori previamente comunicati.

7) Come si depositano le querele?

Risposta:

Le querele si depositano esclusivamente in forma cartacea secondo le ordinarie regole codicistiche.

8) Come si depositano le denunce?

Risposta:

Fino al 30 giugno 2020 l’Ufficio Notizie di Reato riceverà e registrerà le denunce di privati trasmesse da Avvocati all’indirizzo pec registrogene rale.procura.napoli@giustiziacert.it, con indicazione nell’oggetto del nominativo del privato denunciante.

G) RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

La disciplina relativa alla trattazione degli affari penali è contenuta nel
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e, per le disposizioni attuative, nei Decreti, Circolari ed Ordini di Servizio emanati dai Capi degli Uffici, pubblicati sul sito.