Commissione tributaria: rinvio udienze dal 16 al 30 aprile 2020

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA

IL PRESIDENTE

  • Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020 recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologi ca da COVID-19 e contenere gli eff etti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.
  • Visto il DPCM in data 8/3/ 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione de/l’ emergenza epidemiologica da COVI D-19”;
  • Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;
  • Visto il Decreto di Questa Presidenza del 18 marzo 2020;
  • Viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo IV del citato D. L. 18/2020, nonché gli artt. 83, “nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare”;
  • Preso atto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uf fici giudiziari sono state rinviate d’uf ficio a data successiva al 15 aprile 2020”;
  • Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 i sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali “, e che “quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione , è dif ferita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto “;
  • Preso atto che tali previsioni “si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie” , con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all’art. 32 commi 1e 2, del DLgs 546/92;
  • Richiamato il proprio decreto 18 marzo 2020 per quanto attiene alla applicazione delle disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett. a), del citato art. 83, per le quali le previsioni di cui sopra non operano “per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i “procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti “;
  • Rilevato che non risultano pervenute rinunce ai termini cui fa riferimento la disposizione del citato art. 83, comma 2, del d. I. n. 18/2020;
  • Ritenuto di dovere disciplinare la gestione dei ruoli delle udienze f issate tra il 16 aprile ed il 30 aprile 2020;
  • Vista la necessità di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, onde consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

P. Q. M.

Dispone:

  • il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 16 aprile – 30 aprile 2020, con contestuale indicazione della nuova data di udienza;
  • il rinvio, ove i carichi preesistenti lo consentano, verrà disposto entro il 30 giugno 2020 per i procedimenti ove non risulta richiesta la pubblica udienza, mentre verrà disposto alla ripresa post feriale per i procedimenti per i quali risulti presentata, e non rinunciata dalla parte istante, la trattazione in pubblica udienza;
  • le singole udienze pubbliche di rinvio, ove f issate nel periodo sino al 30 settembre 2020, siano f issate con scansione oraria, e con previsione di non più di 4 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell’orario di trattazione da inserire nell’avviso alle parti;
  • Demanda ad un successivo decreto, all’esito della prevista interlocuzione con i consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, l’emanazione delle disposizioni per la tenuta delle udienze alla ripresa dell’attività;

 

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione per conoscenza
Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Campania, a tutti i giudici tributari della CTR Campania, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Campania
Napoli 06 aprile 2020

IL Presidente della CTR Campania

A lfredo Montagna

ALLEGATO