PROTOCOLLO UDIENZE PENALI TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
All’interno dell’ Allegato troverete tutte le specifiche relativamente alla trattazione delle udienze collegiali, monocratiche e Gup, nonchè tutte le opportune specificazioni e delucidazioni.
All’interno dell’ Allegato troverete tutte le specifiche relativamente alla trattazione delle udienze collegiali, monocratiche e Gup, nonchè tutte le opportune specificazioni e delucidazioni.
Protocollo n. 1596/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
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U F F I C I O D I P R E S I D E N Z A
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OGGETTO: Emergenza Coronavirus: iscrizioni a ruolo presso le cancellerie dei Giudici di Pace di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli
Agli Uffici del Giudice di pace: Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli
p.c. Ai Sig.ri Magistrati collaboratori del Giudice di pace: Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli
Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
In riferimento all’oggetto, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza dei termini di sospensione dell’attività processuale introdotti dalla normativa vigente in tema di emergenza COVID-19 e della conseguente ripresa dell’attività giudiziaria a partire dal 12 maggio p.v., nell’ottica di evitare possibili assembramenti di utenza che non consentirebbero il rispetto delle misure emergenziali dettate in tema di distanziamento sociale con creazione di situazioni assolutamente contrarie alla tutela della salute pubblica, si ritiene necessario programmare l’accesso alle cancellerie dei predetti uffici del Giudice di Pace per l’iscrizione a ruolo di nuovi giudizi in base al seguente calendario, distinto per lettere alfabetiche e cognome dell’avvocato iscrivente, fatte salve chiusure dei locali imposte da eventuali sanificazioni disposte dai rispettivi Sindaci:
L’accesso degli Avvocati alle cancellerie sarà comunque subordinato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente e scaglionato uno alla volta. Nel merito delle specifiche questioni processuali connesse alla fase d’iscrizione dei processi innanzi al Giudice di pace, si ritiene comunque opportuno disporre la trasmissione delle osservazioni formulate dal magistrato collaboratore Dr. Pasquale Ucci, il cui contenuto è stato integralmente condiviso da questa Presidenza, alla stregua delle quali non si configura alcuna decadenza, ai fini dell’iscrizione a ruolo, che maturerebbe nella giornata del 12 maggio 2020 per tutte le cause in cui l’attore avesse indicato per la comparizione delle parti una data compresa nel periodo di sospensione.
Nel ringraziare, pertanto, per la collaborazione, si porgono distinti saluti
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
Dr. Marcello Sinisi
ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 21/04/2020 – N.18
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Premesso che:
Considerato che:
INVITA
Il Presidente del Tribunale ad adottare gli opportuni provvedimenti affinchè:
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
UFFICIO DI PRESIDENZA
Protocollo di Intesa per la trattazione scritta ai sensi dall’art. 83, comma 7, lett.
h), D.L. 17/03/2020 n. 18 per la Sezione lavoro e previdenza del Tribunale di
Napoli Nord
All’esito dell’intesa raggiunta dal Presidente della Sezione Lavoro, dott. Genaro Iacone,
previa riunione di sezione, e del Consigliere del C.O.A. di Napoli Nord, avv.to
Francesco Castaldo, all’uopo delegato, i sottoscritti:
Dott. Marcello Sinisi, Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord
Avv. Gianfranco Mallardo, Presidente C.O.A. Napoli Nord
Richiamato il protocollo organizzativo per le modalità di trattazione delle udienze civili ai
sensi delle lettere f) ed h) dell’art. 83 comma 7 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, stipulato con
il COA, da valere anche per le udienze della sezione lavoro e previdenza per quanto non
qui espressamente derogato in ragione delle peculiari esigenze della medesima;
evidenziato che ogni ulteriore aspetto organizzativo di dettaglio finalizzato a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica in atto nel Paese sarà oggetto di apposito ed ulteriore
Provvedimento Organizzativo adottato dalla Presidenza dell’intestato Tribunale secondo
quanto previsto dall’art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 18/2020.
Ciò premesso, convengono le seguenti modalità di trattazione delle udienze della sezione
lavoro e previdenza, in uno a quella tradizionale in presentia, con decorrenza dal
12/05/2020, come di seguito indicato:
Art. 1 Attività preliminari all’udienza
1. La trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18)
costituisce la modalità di trattazione per le cause che non richiedono la presenza
necessaria, per legge o ordine del giudice, di soggetti diversi dai difensori o dal pubblico
ministero o dall’ausiliario del giudice, salve le riserve di seguito previste in ragione della
specialità della materia del lavoro e del suo rito.
2. Il Giudice può disporre che l’udienza, con le modalità ed eccezioni di seguito
precisate, si svolga secondo le modalità previste dall’art. 83, co. 7, lett. H del D.L.
18/2020 con provvedimento depositato telematicamente con adeguato anticipo
preferibilmente 7 giorni prima della data dell’udienza . Con tale provvedimento il giudice
assegna termine fino a 4 giorni prima della data dell’udienza per il deposito telematico
delle note scritte , contenenti le sole istanze e conclusioni. Il provvedimento del giudice
che dispone la trattazione scritta può prevedere ulteriori e specifiche modalità nei limiti
della legge.
3. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei
termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del
fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”.
4. Per le udienze di giuramento del consulente tecnico d’ufficio e quelle in cui egli
comunque interviene su disposizione del giudice , è possibile prevedere specifiche
modalità per il giuramento dell’ausiliare in forma scritta , anche mediante dichiarazione
scritta firmata digitalmente, garantendo comunque il contraddittorio delle parti sul
quesito formulato, sugli eventuali chiarimenti e sulle modalità di conferimento
dell’incarico.
5. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale
modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di
udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella
originaria; c) fissare una data ex novo.
6. L’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il
momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del
giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura
di adottare i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente
fissando un ulteriore udienza che sarà comunicata , a cura della cancelleria , a tutte le
parti costituite .
7. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta sarà
attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici
(al fine della remunerazione).
Art. 2 Deposito telematico delle note scritte
1. I difensori depositano in via telematica nel termine assegnato ai sensi dell’Art. 1
punto 2 le note scritte d’udienza . Tali note sono redatte, ove possibile, nel rispetto dei
principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della
tipologia delle istanze , anche tramite rinvio a quelle già formulate in atti già depositati,
fatte salve, sempre, le garanzie di cui all’udienza di riferimento. In ogni caso, anche
tenuto conto degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice, il
contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni, repliche e
conclusioni previste per l’udienza di riferimento. E’ fatta salva la facoltà dei procuratori
delle parti di chiedere congiuntamente nelle predette note la discussione orale della
causa, anche per via telematica; in tal caso il Giudice dispone la fissazione di un’apposita
udienza mandando alla cancelleria di provvedere alle necessarie comunicazioni.
2. I difensori depositano in telematico le note scritte d’udienza in modalità disgiunta.
3. La nota scritta d’udienza contiene le istanze e conclusioni di ciascun difensore ed
è dotata di sottoscrizione digitale.
4. Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta il giudice indica il termine
per il deposito delle note di trattazione scritta come già precisato al comma 2 dell’articolo
1.
5. Le note devono contenere l’indicazione: a) della dicitura “Note per la trattazione
scritta dell’udienza”; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell’anno del
procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione
figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono.
6. Eventuali documenti da produrre in udienza potranno essere allegati alle note di
cui al presente articolo, ovvero con deposito separato da eseguirsi, in ogni caso, non
oltre il termine assegnato dal giudice per il deposito delle note stesse.
7. I documenti e gli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi, e di
ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione alle controparti,
dovranno sempre essere prodotti dal difensore della parte onerata alla notificazione
tramite apposito deposito nel rispetto della normativa sul PCT, entro un congruo
termine antecedente l’udienza fissata, di regola non inferiore a 4 giorni.
8. Se il difensore intenderà chiedere le note conclusionali illustrative di cui all’art.429
comma 2 c.p.c. formulerà la relativa istanza nelle note di trattazione scritta ed il giudice
potrà rinviare la causa concedendo apposito termine per la redazione di note
conclusionali in vista della decisione come già avviene in via ordinaria.
9. Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro
il termine ultimo del giorno dell’udienza, equivale alla non comparizione (artt. 181, 309,
631 c.p.c.).
Art. 3 Costituzione del convenuto o del resistente
1. La costituzione del convenuto o resistente può avvenire anche il giorno
dell’udienza di prima comparizione, entro le ore 09:30 ovvero entro il diverso orario
indicato dal giudice, ma deve necessariamente essere effettuata con deposito telematico,
così come previsto dall’art. 83, comma 11, D.L. 18/2020, fatte salve le decadenze medio
tempore intervenute.
2. Se il convenuto o resistente si costituisce telematicamente il giorno stesso
dell’udienza a prescindere dal deposito o meno delle note d’udienza e deposita
contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice rinvia la trattazione della causa ai
sensi dell’Art. 2, punto 4, ove ritenuto necessario per consentire all’attore o ricorrente di
esercitare pienamente il contraddittorio.
3. Se il convenuto o resistente si costituisce telematicamente il giorno dell’udienza e
non deposita contestualmente le note scritte, il giudice rinvia la trattazione della causa a
successiva udienza, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta. E’
fatta salva la facoltà dei procuratori delle parti di chiedere congiuntamente nelle predette
note la discussione orale della causa; in tale caso il giudice dispone la fissazione di
un’apposita udienza, da tenersi anche per via telematica, mandando alla cancelleria di
provvedere alle necessarie comunicazioni.
Art. 4 Provvedimenti del giudice
1. Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria
del provvedimento di cui al punto 1 dandone atto nel suo provvedimento ; da quella data
decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che
conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli
decisori.
2. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e
contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice
potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare le copie informatiche degli atti di
parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi
dalla normativa sul PCT.
3. Il giudice, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte
d’udienza, emette, il giorno dell’udienza o successivamente i provvedimenti richiesti,
ovvero quelli necessari al corso del giudizio. Nel caso in cui il provvedimento emesso
all’esito dell’udienza di trattazione scritta avesse natura di sentenza, il giudice provvederà
nella stessa data fissata per l’udienza, al deposito telematico del dispositivo e di norma
della contestuale motivazione. Gli atti del giudice saranno comunicati alle parti a cura
della cancelleria..
4. Il giudice adotterà i provvedimenti di cui al comma 3 anche nel caso in cui almeno
una sola delle parti depositi note di trattazione scritta entro il termine fissato dal
giudicante, salvo che la stessa non formuli istanza di rinvio o di trattazione orale anche
con modalità telematica.
La regolamentazione della trattazione delle causa, come di seguito specificata,
presuppone la preventiva verifica della rituale instaurazione del contraddittorio; nel caso
che emergano violazioni del contraddittorio, il Giudice concederà nuovo termine per
sanare il vizio processuale od un mero rinvio per il deposito telematico degli atti
notificati :
A) A.T.P.art.445 bis c.p.c. : 1) nel caso di contraddittorio ritualmente instaurato
all’08.03.2020, e nel caso di ammissione di consulenza medico legale, si disporrà il
conferimento dell’incarico con la modalità in trattazione scritta come da separati modelli;
2) solo in caso di richiesta motivata di una parte ai sensi dell’art.83 comma terzo del d.l.
n.18/2020 si procederà con l’udienza a parte chiuse;
B) opposizione ad A.T.P. art.445 bis comma sesto c.p.c. 1) le prime udienze si
terranno con trattazione scritta, all’esito delle quali il giudice decide la causa ovvero
rinvia per il deposito di note illustrative, e/o per chiarimenti/ giuramento ctu; 2) nel caso
che agli atti risulti già depositata la perizia medico legale, sarà disposta la udienza a
trattazione scritta per la decisione del giudizio;
C) cause di previdenza ed assistenza che non richiedono la consulenza medico legale:
1) trattazione scritta alla prima udienza, al cui esito il giudice dispone per la decisione con
trattazione scritta o con richiesta di integrazione documentale anche al fine di verificare i
dedotti pagamenti; 2) per il giudizi già maturi per la decisione si dispone il prosieguo
della causa con trattazione scritta;
D) per le cause di lavoro:
1) impugnativa di licenziamento ex art. 1, comma 47 / 51, della L. 92/2012.; ex artt. 2 e
3 Dlgs 23/2015; provvedimenti cautelari ex art. 700 cpc; art. 28 L. 300/70; art. 702 bis
cpc
Per la trattazione della prima udienza il giudice potrà disporre per la trattazione scritta
salvo nel caso in cui i procuratori delle parti chiedano congiuntamente trattarsi la causa
in udienza o per via telematica, sia per consentire la comparizione delle parti che per la
discussione orale, nel caso che la causa sia matura per la decisione.
Nel caso che la causa debba essere istruita con l’interrogatorio di informatori e/o
l’escussione di testimoni, il Giudice, laddove ne ricorrano le condizioni, potrà fissare
un’apposita udienza per tale attività o rinviare ad altra successiva al 30 giugno c.a. .
Per la decisione della causa, il Giudice potrà disporre la trattazione scritta della causa
anche previo scambio di note difensive, salvo che i procuratori delle parti non chiedano
la discussione orale, anche per via telematica, da mandarsi ad apposita udienza.
2) altre materie previste e rientranti nell’art. 409 cpc
La prima udienza avrà trattazione scritta, salvo che il Giudice su richiesta dei procuratori
non disponga diversamente in ragione della particolarità della causa.
3) trattazione scritta per il conferimento dell’incarico al CTU contabile con giuramento
in sede separata, come da separati modelli;
4) formulazione di una proposta transattiva anche per i giudizi nei quali è in corso la
prova per testi.
E) per i giudizi di riscossione esattoriale si distingue: 1) per le 1^ udienze la
trattazione scritta al cui esito si può avere la decisione ovvero un’ordinanza di
integrazione documentale; 2) ovvero in caso di udienza di discussione già fissata vi è
udienza per la trattazione scritta;
F) per i giudizi cautelari-ivi compresi i giudizi di reclamo-, vi è la possibilità :1) di una
trattazione scritta per le sole cause che richiedono la presenza dei soli avvocati; 2) di una
udienza a porte chiuse per escutere un teste ad udienza;
G) per quelli in corso di istruttoria : l’escussione di un solo teste per udienza a porte
chiuse; 2) per le cause pronte per la decisione la trattazione scritta, salvo che i
procuratori delle parti non chiedano discutersi la causa in udienza o per via telematica;
H) fissazione di una udienza a porte chiuse per formalizzare le conciliazione in sede
giudiziaria su richieste delle parti ovvero conciliazione con trattazione scritta con il
deposito delle procure ai sensi dell’art.185 c.p.c. e con il verbale di conciliazione
sottoscritto telematicamente dagli avvocati ed all’esito con la ricezione del verbale di
conciliazione dal giudice con la sua sottoscrizione telematica e con ordinanza telematica
di estinzione del giudizio, come da separati modelli.
Aversa, 22/04/2020
Il Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord
Dott. Marcello Sinisi
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Avv. Gianfranco Mallardo
Prot. 1562/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
E
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di NAPOLI NORD
Protocollo in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto (ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L. 18/2020)
All’esito di specifica consultazione svoltasi in data 24.4.2020 fra il Presidente ff. del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marcello Sinisi, il Presidente del C.O.A. di Napoli Nord, Avv.to Gianfranco
Mallardo, il Presidente della Prima Sezione Civile, dott.ssa Paola Bonavita, il Consigliere del C.O.A., Avv.to Rosa Cecere delegato agli Affari Famiglia
Premesso che
il presente Protocollo costituisce un’integrazione di quello generale – già approvato e sottoscritto – relativo ai presupposti ed alle modalità di svolgimento delle udienze mediante scambio e
deposito telematico di note scritte (art. 83, comma 7°, lettera h) e collegamento da remoto (ivi, lettera f), la cui applicazione rimane ferma per tutto ciò che non viene in questa sede specificato
anche per la peculiare materia della “Famiglia” che è ricompresa – fra le altre – nella competenza tabellare della Prima Sezione Civile
Premesso ancora
che al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute attraverso, fra l’altro, la prevenzione di qualsiasi forma di assembramento, con l’esigenza di assicurare la trattazione rapida del
maggior numero di procedimenti, nel disciplinare la trattazione dei procedimenti in materia Famiglia appare criterio discretivo rilevante quello della necessità o meno della comparizione
personale delle parti del procedimento; di guisa che, ogni qualvolta vi sia l’accordo delle parti sulla non indispensabilità di tale presenza, dovrà essere privilegiata la trattazione “scritta” del
procedimento con udienza cd. “figurata”, facendosi invece ricorso – con la gradualità che le contingenze e le difficoltà logistiche impongono – alla trattazione da remoto ovvero alla trattazione de visu con l’adozione delle idonee cautele sanitarie
Si conviene quanto segue:
Separazioni consensuali
Viene prevista la “cd. trattazione scritta” – con le modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 – con la precisazione che le Parti faranno pervenire, unitamente ovvero all’interno
delle “Note Scritte” almeno 7 gg. prima dell’udienza, un dichiarazione sottoscritta di rinuncia alla comparizione all’udienza di cui all’art.707 c.p.c. – che sarà pertanto “virtuale”-, di conferma della
volontà di non riconciliarsi e, dunque, delle condizioni di separazione (anche eventualmente congiuntamente modificate).
Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti con qualsiasi mezzo, eppure con garanzia della provenienza, con contestuale dichiarazione di acquiescenza.
Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 158 c.c qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l’interesse dei figli minori. In tale caso, l’udienza conseguentemente fissata, potrà avvenire anche con collegamento da remoto, ove possibile (e con le modalità stabilite nel Protocollo generale del 22.4.2020), ovvero de visu in Tribunale, con delega da parte del Presidente del Collegio al Magistrato relatore per gli incombenti deliberati e successiva rimessione al Collegio per la decisione.
Divorzi a domanda congiunta
Viene prevista la “cd. trattazione scritta” – con le modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 – con la precisazione che le Parti faranno pervenire, unitamente ovvero all’interno
delle “Note Scritte”, almeno 7 gg. prima dell’udienza, un dichiarazione sottoscritta di non avere interesse a comparire all’udienza collegiale di cui all’art. 4 comma 7 L. 898/70 – che sarà pertanto
“virtuale”-, di conferma della volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso (anche eventualmente congiuntamente modificate), con contestuale dichiarazione di acquiescenza.
Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti con qualsiasi mezzo, eppure con garanzia della provenienza.
Rimane salva la possibilità del Collegio di disporre la comparizione delle parti, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l’interesse dei
figli minori, al fine di favorire corrette pattuizioni – e salvi sempre e comunque i poteri di cui all’art. 4 comma 16 L. 878/1970 -, ed in tale caso l’udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto, ove possibile (e con le modalità stabilite nel Protocollo generale del 22.4.2020), ovvero de visu in Tribunale, con delega da parte del Presidente del Collegio al Magistrato relatore per gli incombenti deliberati e successiva rimessione al Collegio per la decisione.
Art. 710 congiunto c.p.c., art. 9 congiunto, L. 898/70 e procedimenti congiunti ex art- 337 ter c.c.
Viene prevista la “cd. trattazione scritta” – con le modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 – con la precisazione che le Parti faranno pervenire, unitamente ovvero all’interno delle “Note Scritte” almeno 7 gg. prima dell’udienza, un dichiarazione sottoscritta di rinuncia alla comparizione all’udienza – che sarà pertanto “virtuale”-, di conferma delle condizioni indicate in
ricorso (anche eventualmente congiuntamente modificate).
Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti con qualsiasi mezzo, eppure con garanzia della provenienza.
Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza camerale qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l’interesse dei figli minori. In tale caso l’udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto, ove possibile (e con le modalità stabilite nel Protocollo generale del 22.4.2020), ovvero de visu in Tribunale.
Separazioni e Divorzi giudiziali da trasformare in fase presidenziale
Parimenti sono trattate con modalità cartolare (“trattazione scritta”) le cause di separazione e divorzio giudiziale per le quali le parti depositino dichiarazione di trasformazione. In tal caso i difensori saranno onerati del deposito della dichiarazione sottoscritta dalle parti (come sopra) contenente le “condizioni” e del deposito documentazione se non presente sul fascicolo telematico.
Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso
-La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., 4 comma 7° legge divorzio 898/1970 e succ. modif.) giustifica, salvo quanto previsto appresso, una scelta preferenziale per l’udienza tramite collegamento da remoto, la cui progressiva introduzione dovrà tuttavia avvenire con la gradualità e le limitazioni di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020 e, comunque, tenendo conto della disponibilità dei Difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale. Sul punto, relativo alla trattazione da “remoto” si richiama il protocollo Generale del 22.4.2020.
Peraltro, il ricorso a questa modalità non potrà avvenire, secondo la valutazione e l’apprezzamento del giudice, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più diretto aspetti peculiari del caso emergenti dagli atti introduttivi e/o opportunamente segnalati dai Difensori; sicchè tali aspetti non potranno che essere apprezzati dal Giudice che deciderà se procedere o meno con questa modalità (non senza trascurare anche le particolari esigenze, nella materia della famiglia, di una rigorosa tutela della Privacy, che porta ad escludere, tra i luoghi per l’effettuazione del collegamento da remoto, l’abitazione personale della parte, in particolar modo in tutti i casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi, oppure con altri familiari o con i figli. La parte dovrà, pertanto, recarsi presso lo studio del proprio Difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento del contagio). In relazione, comunque, alla possibilità di inconvenienti tecnici della più svariata natura, in uno alla intuibile ed inevitabile maggior durata della trattazione dell’udienza da remoto, il numero di procedimenti celebrabili con tale sistema non può che essere estremamente ridotto, ritenendosi
verosimile il numero massimo di 3 procedimenti per udienza.
-Ove non sia, per qualsivoglia motivo, possibile la trattazione da remoto dei detti procedimenti, si procederà comunque alla trattazione de visu presso il Tribunale, specificamente utilizzando per
le sole udienze presidenziali dei Presidenti (dott.ssa Bonavita e dott. Sinisi) la vasta sala d’attesa e l’attiguo ampio ufficio della Presidenza del Tribunale siti al piano 2°, con scaglionamento orario
dei procedimenti (sino alle ore 14.00, stante la chiusura delle Cancellerie per le ore 15.00), comunicato telematicamente dal magistrato alle parti almeno 7 giorni prima dell’udienza.
Peraltro, tenuto conto dell’insopprimibile necessità di evitare assembramenti pericolosi per la salute e dell’ampiezza dei locali menzionati, nonché dei tempi tecnici correlati all’audizione dei
coniugi (anche ove effettuate da remoto), il numero massimo di procedimenti contenziosi (separazioni e/o divorzi) trattabili per ciascuna udienza non potrà superare quello di 6 complessivi (de visu + da remoto).
– Nella selezione dei procedimenti di separazione e divorzio contenzioso da celebrare per ciascuna udienza non potrà che riconoscersi preferenza in linea generale a quelli di separazione –mancando ogni pregressa regolamentazione del caso – e comunque a quelli dalla cui lettura degli atti disponibili (o da apposita segnalazione della Difesa) emerga prima facie ed effettivamente
una situazione di grave pregiudizio per la parte o per la prole, valutazione rimessa in ultima analisi e nel concreto al magistrato.
-Residuale, sarà invece la trattazione “scritta” delle separazioni e dei divorzi contenziosi con scambio di note (secondo le modalità già previste dal Protocollo Generale del 22.4.2020) limitata ai soli casi in cui non sia necessaria la comparizione delle parti (ad es. perché i coniugi siano già stati sentiti e si è in attesa di documentazione, o laddove sia necessario procedere alla rinotifica dell’atto introduttivo giusta tempestiva istanza inoltrata dal Difensore, o laddove vi sia istanza di rinvio per valutare prospettive concrete di trasformazione del rito, etc…)
Ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, art. 709 ter c.p.c., ricorsi ex artt. 9 e 12 bis legge divorzio 898/70 contenziosi, ricorsi ex artt. 156, 337 bis e quinquies c.c. contenziosi etc… :
-Laddove la controversia verta su questioni esclusivamente di carattere patrimoniale, ovvero laddove dall’esame degli atti non emerga, secondo il giudice, la necessità di disporre la comparizione personale delle parti, viene prevista la “trattazione scritta” secondo le modalità previste nel Protocollo Generale del 22.4.2020,
-Laddove, invece, la tipologia del procedimento richieda la comparizione personale delle parti – e salvo che il giudice ne ritenga opportuna la comparizione personale de visu e quindi che si
proceda con udienza ordinaria presso l’Ufficio, nel qual caso sarà delegato il magistrato relatore (che all’esito riferirà al collegio per la decisione) – la prima udienza di comparizione delle parti
sarà celebrata da remoto secondo le modalità previste nel Protocollo Generale del 22.4.2020, con delega da parte del Presidente del Collegio al Magistrato relatore e successiva rimessione al
Collegio per la decisione; in ogni caso, per tutte le eventuali udienze successiva a quella di comparizione, comunque, sarà preferenziale la modalità di “trattazione scritta”.
Si richiamano le previsioni del Protocollo Generale del 22.4.2020 sulla casistica della costituzione della parte resistente il giorno dell’udienza.
Udienze in fase istruttoria (innanzi al G.I.)
Il Giudice determinerà preferibilmente la modalità cartolare secondo le precise modalità di cui al Protocollo Generale del 22.4.2020. Eventuali interrogatori formali delle parti saranno espletati con modalità da remoto ove possibile, ovvero con udienza de visu con le opportune cautele per la salute (previa fissazione di orario). Saranno invece rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 le escussioni dei testimoni relativi alle prove già ammesse.
Eventuali “ascolti” del minore, saranno invece rinviati a data successiva al 30 giugno 2020 , salvi casi di particolare urgenza e rilevanza di volta in volta valutati dal magistrato nei quali l’ascolto
avverrà de visu con le opportune cautele per la salute (previa fissazione di orario) (tenuto conto che l’ascolto non costituisce in base alle Convenzioni Internazionali vigenti atto di prova in senso
stretto, bensì una “forma di partecipazione” del minore al procedimento che lo riguarda, ciò che implica l’essenzialità del contatto personale e diretto con il giudice).
-L’esame degli interdicendi, sarà necessariamente effettuato de visu con le opportune cautele per la salute.
Udienza giuramento C.T.U.: nell’ambito della cd. “trattazione scritta” del procedimento, il C.T.U. presterà giuramento scritto con deposito a mezzo PCT ; si rimanda a quanto previsto nel Protocollo Generale del 22.4.2020.
Procedimenti cautelari a tutela della persona (342 bis cc): il giudice valuta in primis la possibilità di pronuncia inaudita altera parte; per la (successiva) fase della comparizione parti, si procederà ,
ove possibile, con trattazione da remoto, altrimenti de visu con tutte le modalità già illustrate sopra.
Volontaria Giurisdizione Monocratica
ed in ogni caso il giudice tutelare, su richiesta telematica del difensore, può nominare un amministratore provvisorio ad acta per la cura dell’incapace e l’amministrazione del patrimonio.
Passaporto: ove sussista effettiva urgenza, trattazione de visu con l’adozione delle massime cautele indicate dal Min.Sal.
TSO: sulle istanze di convalida dei TSO il giudice di turno provvederà telematicamente sulla istanza che sarà tempestivamente resa visibile su consolle dal cancelliere il quale, peraltro, informerà il giudice anche per le vie brevi;
IVG: i procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, saranno celebrati presso l’Ufficio giudiziario alla presenza del P.M., con l’ausilio di presidi medici protettivi e con l’adozione delle massime cautele indicate dal Min.Sal.
Resta inteso che, in caso di richiesta congiunta dei difensori di rinvio dell’udienza, purchè depositata almeno 7 giorni prima dell’udienza stessa, il giudice rinvierà la causa a dopo il 30 giugno 2020
Aversa 29.4.2020
Il Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord
Dott. Marcello Sinisi
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Avv. Gianfranco Mallardo
Prot. 1561/2020
Tribunale di Nola – Trattazione urgente per il settore delle esecuzioni immobiliari
Presidio Cancelleria della Prima sezione civile dal 16 aprile al 30 aprile 2020
COA Napoli Nord
Piazza Trieste e Trento, Aversa
“Castello Aragonese”
81031 – Aversa (CE)
Codice Fiscale 90046280617
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