Sospensione termini civili e tributari alla luce del DL 18/20
Sospensione termini. Abbiamo ritenuto pubblicare alcuni chiarimenti sull’applicazione del Dl 18/2020 e i suoi effetti nei processi civili e tributari (Redatto dal COA di Napoli)
1) Cosa si intende per sospensione?
Risposta: la sospensione dei procedimenti giudiziari, introdotta dai vari decreti legge che si sono succeduti dall’inizio della emergenza fino a quello ultimo 18/2020, pur mutuando in parte i meccanismi della sospensione feriale, ha una portata ben più ampia considerata la ratio ispiratrice:
- Evitare il più possibile l’accesso umano e quindi degli operatori di giustizia e degli utenti e quindi i conseguenti assembramenti che possano favorire la diffusione del virus nei palazzi di giustizia.
In particolare essa abbraccia la quasi totalità dei procedimenti salvo le poche eccezioni riportate al punto 3 dell’art. 83 operando un rinvio generalizzato (al punto 3 dell’art. 83 ultima parte) ai procedimenti “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti” rimanendo la valutazione dell’urgenza ad un giudizio prognostico del Capo dell’Ufficio Giudiziario di competenza del singolo procedimento con decreto da apporsi in calce alla citazione o al ricorso o, per i giudizi già iniziati del Giudice Istruttore o del Presidente del Collegio.
Tali provvedimenti non sono impugnabili.
È pertanto consigliabile che in tale ultima ipotesi, il ricorso contenga chiaramente la indicazione delle ragioni della urgenza ovvero il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla ritardata trattazione del giudizio
2) Quanto dura la sospensione?
Risposta: La sospensione si protrae per il periodo che va dal 9 marzo al 15 aprile 2020 compreso ed è quindi di 38 giorni.
Per il periodo che va dal 16 aprile al 30 giugno 2020 la trattazione dei procedimenti deve essere regimentata sempre allo scopo di limitare i contatti, rispettando le prescrizioni igienico-sanitarie secondo le indicazioni stabilite al punto 7, lettera a-f del decreto.
3) Sono sospesi tutti procedimenti ordinari civili?
Risposta: l’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 riscrive ed interpreta la sospensione termini, già disposta con il D.L. n. 11/2020, fissandone la decorrenza dal 09 marzo fino al 15 aprile 2020.
Ciò significa che, in questo periodo – dal 09 marzo al 15 aprile 2020 –, le udienze già fissate dei procedimenti civili ordinari, sono rinviate di ufficio ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.
Si tratta, quindi, di una sospensione amplissima e generale che, in materia civile, comprende gli atti introduttivi dei giudizi, sia nella forma della citazione che del ricorso, le chiamate in causa del terzo, l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali (memorie ex art. 183, memorie ex art. 190 c.p.c.).
Parimenti la sospensione termini riguarda gli atti inerenti le fasi del gravame quali appello, ricorso per cassazione, revocatorie etc.
Esempi pratici termini in avanti
– Comparse e memorie come viene effettuato il computo:
A tal fine, è opportuno distinguere due ipotesi:
- inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. In tal caso il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) e riprende a decorrere dal 16/4. Ad esempio: con riferimento al termine di deposito di una memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ovvero 30 giorni (stessa durata anche per la memoria n. 2) con decorrenza dal 2 marzo 2020 (compreso), il termine andrà a scadere il dì 8/05/2020 (nel computo vanno considerati 7 giorni di marzo e 23 dal 16/4 incluso).
- inizio del termine durante il periodo di sospensione ovvero tra il 9/3/2020 ed il 15/4. In tal caso, cominciando a decorrere il termine dal 16/04 tutte le memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1 e 2 c.p.c. andranno a scadere il 15/5/2020. Le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. (termine di venti giorni) con inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione, andranno invece a scadere il 5/5/2020. ù
– Comparsa conclusionale – memoria di replica
Anche in questo caso riteniamo opportuno distinguere due ipotesi:
- inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. Il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) per poi riprendere a decorrere dal 16/4 (compreso).
Ad esempio; - il termine per il deposito di una comparsa conclusionale (normalmente di 60 giorni) con decorrenza dal 4 marzo 2020 (compreso), avrà come scadenza il 9/06/2020 [5 giorni di marzo e 55 dal 16/4 incluso];
- il termine per il deposito di una memoria di replica (normalmente 20 giorni) con inizio del termine 4 marzo 2020 (compreso), avrà come scadenza il 30/04/2020 [5 giorni di marzo e 15 dal 16/4 incluso];
- inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione ovvero tra il 9/3/2020 ed il 15/4. Il termine inizierà a decorrere il 16 aprile 2020 (incluso), pertanto, in tal caso, i termini per il deposito di comparse conclusionali andranno a scadere il 14/06/2020, domenica, differito ai sensi del quarto comma dell’art. 155 c.p.c, al 15/6/2020. Invece le memorie di replica, con inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione, andranno invece depositate entro il 5/5/2020.
4) Sono sospesi anche i termini per le impugnazioni?
Risposta: Sono espressamente richiamati dall’art. 83, comma due, secondo periodo del d.l. 18/2020. Anche per le impugnazioni, si ritiene opportuno distinguere diverse ipotesi:
- inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020.
Il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) e riprende a decorrere il 16/4 (compreso), tuttavia andrà considerato sia il relativo termine per la impugnazione (60 giorni per il ricorso per cassazione e 30 per le altri impugnazioni [appello, revocazione, opposizione di terzo e regolamento di competenza]), sia del momento dal quale comincia a decorrere il termine (notificazione della sentenza [appello, ricorso per cassazione, alcuni casi di revocazione e di opposizione di terzo] o dalla comunicazione dell’ordinanza [regolamento di competenza]).
Va precisato che nel caso in cui il termine per la impugnazione sia di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (cfr., art. 327 c.p.c.) in questo caso occorrerà aggiungere al termine di sospensione di cui all’art. 83, secondo comma del d.l. 18/2020, il termine di sospensione feriale (1/8-31/8), risultando le due ipotesi di sospensione tra loro cumulabili in quanto previste da due provvedimenti distinti ed aventi una ratio diversa.
Ad esempio, prendendo a riferimento il caso dell’appello distinguiamo due ipotesi:
- Sentenza di primo grado notificata il 28/2/2020. In tal caso, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di cui al secondo comma dell’art. 83 d.l. 18/2020, il termine ultimo per la proposizione dell’appello andrà a scadere il 6 maggio 2020 (nel computo 1 giorno di febbraio e 8 giorni di marzo ed altri 21 giorni decorrenti dal 16/4, compreso);
- Sentenza pubblicata il 4/3/20 e non notificata. In tal caso, ai fini del computo di sei mesi (cfr. art. 327 cpc) si dovrà tenere conto sia del periodo di sospensione di cui al II co dell’art. 83 del DL 18/20, sia del periodo di sospensione feriale (1/8-31/8) e pertanto il termine ultimo per la proposizione dell’appello sarà il dì 11/11/20 (sei mesi da calcolarsi dal 4/3/20 e comprensivi di sospensione feriale [quindi 4/10/20] a cui vanno aggiunti i 38 giorni di sospensione previsti dal II co. dell’artt. 83 del DL 18/20 [23 giorni di marzo e 15 di aprile])
5) La sospensione dei termini si applica anche nel caso di riassunzione del giudizio?
Risposta: Anch’essa rappresenta una attività processuale da intendersi contenuta nella espressione “tutti i termini procedurali” di cui al comma 2 dell’art. 83 del D.L. 18/2020.
Come avviene il computo dei tre mesi di cui al primo comma dell’art. 50 c.p.c.?
Anche in questo caso occorre distinguere diverse ipotesi:
– inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. Il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non computarsi) e inizia a decorrere il 16/4. Ad esempio: Se il termine (di mesi tre, nel caso in cui il giudice non abbia fissato un termine diverso) decorre dal 5 marzo 2020 (compreso), il deposito del ricorso in riassunzione dovrà avvenire entro il termine ultimo del 13 luglio 2020 (tre mesi da calcolarsi dal 5/3/2020 [quindi 5/6/2020], a cui vanno aggiunti i 38 giorni di sospensione previsti dal secondo comma dell’art. 83 d.l. 18/2020);
– inizio della decorrenza del termine nel periodo di sospensione dal 9/3/2020 al 15/4. Il termine inizierà a decorrere il 16 aprile 2020 (compreso), pertanto, il termine ultimo per la riassunzione sarà il 16 luglio 2020.
6) Sono sospesi anche i termini da calcolarsi a ritroso?
Risposta: anche la sospensione termini è da computarsi a ritroso, sono stati espressamente sospesi dalla norma in esame che prevede che sia nella ipotesi in cui gli stessi ricadano interamente nel periodo di sospensione sia che vi ricadano in parte, sono differiti e decorreranno da una nuova udienza fissata dopo la sospensione in modo da consentire il rispetto di essi termini.
Ciò riguarda soprattutto le costituzioni in giudizio, con la conseguenza che le prime udienze saranno rinviate di ufficio proprio al fine di consentire il rispetto del termine e per evitare alla parte di incorrere in preclusioni (ad esempio domanda riconvenzionale, chiamata di un terzo).
Esempi pratici computo termini a ritroso – memorie.
Cosa succede con riferimento alle note da depositare con termini da calcolare a ritroso e l’udienza già fissata non ne consenta il rispetto?
Solo a fini esemplificativi, le note conclusionali nel processo del lavoro o quelle in materia locatizia, le note ex art.281 sexies c.p.c., quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione è differita l’udienza da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (cfr., art. 83, comma 2, quarto periodo, D.L. 18/2020).
La conseguenza è che le udienze fissate per la discussione saranno rinviate di ufficio proprio al fine di consentire il rispetto del termine per il deposito di note.
7) Sono sospesi i procedimenti di famiglia?
Risposta: Sebbene il D.L. n. 18 del 17.3.2020 non sia del tutto chiaro per quanto riguarda tali procedimenti, le udienze di separazione e divorzio: Udienze Presidenziali, prime comparizioni, procedimenti camerali, udienze istruttorie, non verranno trattate né in Tribunale né in Corte di Appello.
Anche per tali procedimenti i termini sono sospesi.
Solo qualora l’Avvocato costituito faccia istanza motivata dell’urgenza e dell’irreparabile pregiudizio sarà rimesso alla discrezionalità del Giudice la trattazione della causa stessa ai sensi del n. 3 dell’art. 83 del dl ultima parte.
8) Sono sospesi i procedimenti civili minorili?
Risposta: I giudizi dinanzi il Tribunale per i Minorenni, non rientrano nella sospensione di cui al DL n. 18 del 17.3.20, ma saranno trattati solo quelli ove il Collegio ne ravvisi l’urgenza.
In particolare saranno trattati i procedimenti di ADS.
Per tutti gli altri procedimenti, ad eccezione di quelli che il Giudice riterrà trattare, il Presidente del Tribunale per i Minorenni su richiesta di rinvio anche di una sola delle parti, provvederà a rinviare il giudizio.
9) Sono sospesi i procedimenti in materia locativa?
Risposta: anche i procedimenti locativi, siano essi in fase speciale che ordinaria sono sospesi e non fanno eccezione le morosità che invece non subiscono la sospensione feriale. Difatti tali procedimenti non sono menzionati tra quelli che ne sono espressamente esclusi ne possono ritenersi inclusi in quelli indifferibili (considerato anche che è stata disposta la sospensione della esecuzione degli sfratti).
Il problema si pone per le procedure incardinate prima del 9 marzo 2020 e che sono state rinviate in prosieguo di prima udienza di ufficio ad una data che ricadeva nel periodo di sospensione (non si poteva prevedere di quanto sarebbe stato prorogato) o dopo il suo decorso.
In questi casi, trattandosi di procedure in cui è consentita la facoltà della parte di comparire in prima udienza personalmente, il Giudice deve necessariamente disporre la rinotifica non potendo il rinvio essere comunicato alla parte non costituita (salvo ovviamente la ipotesi di una costituzione del legale prima della udienza che è improbabilissima, in quanto nelle procedure in esame si può iscrivere a ruolo la causa fino al giorno dell’udienza.
E’ pertanto consigliabile, considerata anche la incertezza della data in cui effettivamente sarà possibile trattare l’udienza, per evitare di doversi onerare di molteplici rinotifiche che le prime udienze siano fissate ad una data più lontana possibile (es. dopo l’estate) a prescindere dal termine finale della sospensione.
10) Sono sospesi anche i termini per il compimento delle operazioni peritali?
Risposta: Non sussistono dubbi sul fatto che anche le operazioni peritali siano soggette alla sospensione di cui al comma 2 dell’art. 83 del d.l. 18/2020 rientrando nella nozione di “tutti i termini procedurali”.
In altre parole, si avrà lo “slittamento” sia della data del primo accesso (o eventuali successivi accessi), sia del termine per il deposito della bozza, delle eventuali osservazioni e dell’elaborato peritale definitivo.
Potrebbe, tuttavia, verificarsi il caso che l’ausiliario del Giudice non ritenga – ma in tal caso per mero errore – applicabile alle operazioni peritali la sospensione dei termini. In questo caso, il Giudice dovrà di ufficio, nella prima udienza successiva, rinviare ad altra una udienza con fissazione di nuovi termini.
Tuttavia, trattandosi nella fattispecie de qua di nullità relativa, è preferibile che alla prima udienza successiva il procuratore depositi comunque istanza (da potersi definire di rimessione in termini, pur se in modo atecnico in quanto al momento della emissione del provvedimento i termini per il compimento delle operazioni peritali erano stati rispettati) con la quale chiede espressamente la fissazione di una nuova udienza con rispetto dei termini.
11) Sono sospesi i procedimenti cautelari?
Risposta: sono sospesi tutti i procedimenti cautelari civili, ad eccezione di quelli riguardanti i diritti fondamentali della persona, come ad esempio il diritto alla salute.
Anche in questo caso possono rappresentare eccezione quelli che il capo dell’ufficio giudiziario o il giudice assegnatario del procedimento dovesse ritenete indifferibili, perché la loro ritardata trattazione “può produrre grave pregiudizio alle parti”.
Nella categoria dei cautelari si devono comprendere anche le istanze di sospensione dei provvedimenti giudiziari di cui agli articoli 283 c.p.c. (sospensione delle efficacia esecutive o della esecuzione della sentenza o della sua esecuzione); 351 c.p.c. (richiesta di sospensione prima della udienza di comparizione); 373 c.p.c. (istanza di sospensione della esecuzione della sentenza in Cassazione) del codice di procedura civile.
Il decreto legge in esame prevede testualmente che queste ultime ipotesi non rientrino nella sospensione ma una interpretazione più conforme alla ratio legis, induce a ritenere che anche per questi casi valga la sospensione a meno che non si sia in presenza del presupposto della indifferibilità sopra richiamato di cui al punto 3 dell’art. 83 del dl ultima parte.
12) Sono sospesi tutti i procedimenti di lavoro e licenziamento?
Risposta: la sospensione investe l’intero ambito del diritto del lavoro, e vengono ricomprese tutte le azioni, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le impugnative di licenziamento, come da articolo 46 del D.L. secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articolo 4, 5, e 24 della Legge 23 luglio 1991 n.223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966 n. 604”.
13) Sono sospesi i termini per i procedimenti civili relativi alla circolazione stradale?
Risposta: Il Decreto “Cura Italia”, sancisce all’art. 125 punto 3 che fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del D.Lgs. 7 novembre 2005 n. 209, per la formulazione dell’offerta o della mo3vata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o di un medico- legale, ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
Da ciò ne deriva che, ai fini della proponibilità della domanda in materia di circolazione di veicoli e natanti il termine originariamente previsto di giorni 60 per i danni a cose e di giorni 90 per le lesioni personali, è aumentato solo per le costituzioni in mora inviate dalla entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” e fino al 31 luglio 2020, di ulteriori 60 giorni.
Per cui ai fini dell’azionabilità del diritto, potrebbe non convenire far partire le costituzioni in mora in data successiva al 1 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020.
Infatti in tal caso opererebbe la vigenza dell’art. 125 su citato, 60 + 60 per i danni a cose e 90 + 60 per le lesioni, mentre superato il termine del 31 luglio 2020, ritorna pienamente operativo il termine originariamente previsto dall’art. 148, commi 1 e 2 del D.Lgs. 7 novembre 2005 n. 209.
14) Sono sospesi i procedimenti in materia condominiale?
Risposta: tutti i giudizi di tale natura sono sospesi e il medesimo discorso vale anche per le opposizioni a delibera assembleare il cui temine decadenziale di proposizione ha pacificamente natura processuale per cui segue gli stessi meccanismi di decorrenza sopra indicati.
15) Sono sospesi tutti i procedimenti paragiudiziali? Come funziona in questo caso la sospensione?
Risposta: I procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti procedimenti di ADR che costituiscono condizione di procedibilità dell’azione, sono stati per la prima volta disciplinati dal dl in esame.
La norma ha previsto la sospensione dei termini sia per proporre tali procedimenti sia per portarli a termine nel tempo previsto dalla legge.
Vi rientrano pertanto, anche i termini per proporre le mediazioni ordinate dal Giudice, sia per porre rimedio alla mancata proposizione della parte in corso di causa, sia quelle delegate (in genere sempre 15 giorni).
In tali ultime ipotesi il termine viene posticipato a dopo il 15 aprile ma se esso e già decorso in parte, il termine decorrerà per la parte residuale.
16) Sono sospese le procedure di opposizione alla esecuzione e/o agli atti esecutivi?
Risposta: In forza del disposto di cui all’art. 83, 2° co., dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (ed in particolare l’espressione “procedimenti esecutivi”, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (38 giorni).
Pertanto il termine per la proposizione delle opposizioni in esame resta sospeso per 38 giorni, e decorrerà dal 16/04/2020 per la parte residua.
17) Sono sospese anche le procedure esecutive immobiliari?
Risposta: Le procedure esecutive immobiliari rientrano nel periodo di sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (38 giorni) considerato l’espresso richiamo a tutti i “procedimenti esecutivi”, di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 18/2020:
- la notifica del pignoramento immobiliare (entro 90 gg. dalla notifica del precetto – art. 481 c.p.c.);
- l’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare (entro 15 gg. dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato – art. 557 c.p.c.);
- l’istanza di vendita (entro 45 gg. dalla notifica del pignoramento – art. 497 c.p.c.);
- il deposito della documentazione ipocatastale / relazione notarile (entro 60 gg. dal deposito dell’istanza di vendita – art. 567 c.p.c.).
Pertanto il termine per tali adempimenti, che comincia a decorrere durante la sospensione, resta sospeso per 38 giorni, a partire dal 16/04/2020 per la parte residua.
- Inoltre la sezione esecuzioni del Tribunale di Napoli ha espressamente disposto:
- La sospensione delle operazioni di vendita e delle ulteriori attività degli ausiliari (per accessi, visite, pagamento del saldo prezzo ed attuazione degli ordini di liberazione) fino al 15/04/2020;
- per le vendite in corso, nel periodo di sospensione TUTTI gli adempimenti NON saranno posti in essere, anche quelli di mero completamento di attività di pubblicità già avviata o riferibili a tentativi di vendita e, pertanto:
- la pubblicazione dell’avviso di vendita, che non abbia avuto ancora integralmente luogo (ad esempio, perché sia in corso di lavorazione la richiesta di pubblicazione sui quotidiani) deve essere interrotta anche qualora abbia già avuto luogo la pubblicità sul PVP ed anche qualora si riferisca a tentativi di vendita successivi al 15/04/2020;
- gli avvisi di vendita non ancora integralmente pubblicati devono essere sospesi anche qualora sia stato previsto l’esperimento della vendita in data successiva al 15/04/2020;
- la successiva calendarizzazione delle venditeavrà luogo solo a seguito di nuovo provvedimento generale dei giudici dell’esecuzione.
18) Sono sospesi anche i pignoramenti mobiliari?
Risposta: Le procedure esecutive mobiliari sono sospese sia quelle mobiliari presso il debitore e sia quelle presso terzi rientrando nel periodo di sospensione 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni). Pertanto per i pignoramenti presso terzi rientrano nel periodo di sospensione 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni):
- la notifica del pignoramento presso terzi (entro 90 gg. dalla notifica del precetto – art. 481 c.p.c.);
- l’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi (entro 30 gg. dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato – art. 557 c.p.c.);
- le udienze delle procedure esecutive presso terzi.
Per i pignoramenti mobiliari presso il debitore rientrano nel periodo di sospensione 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni):
- La notifica del pignoramento (entro 90 gg. dalla notifica del precetto – art. 481 c.p.c.);
- l’iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare (entro 15 gg. dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato);
- l’istanza di vendita (entro 45 gg. dalla notifica del
pignoramento).
19) Sono sospese le procedure esecutive degli obblighi di fare?
Risposta: Le udienze sono sospese e i termini delle operazioni esecutive restano sospesi per il periodo di 38 giorni (09.03-15.04).
20) Sono sospesi i procedimenti per rilascio e consegna immobile?
Risposta: Il dl 18/2020 all’articolo 103 comma 6 recita così: “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
21) Sono sospesi i procedimenti tributari?
Risposta: dall’esame del Decreto 18 del 17.3.2020, cd. Cura Italia, tenuto conto che al Processo Tributario si applica la cd. sospensione feriale, possiamo ricavare, ai sensi dell’art. 83 (in particolare dei commi 3, 20 e 21) che fino al 15/4/2020:
- sono sospesi tutti i termini per l’introduzione dei giudizi di primo grado (CTP);
- sono sospesi i termini per la Mediazione ai sensi dell’art. 17 bis Dlgs.546/92;
- è sospeso il termine utile per la presentazione del ricorso di primo grado che, se preceduto dall’istanza di adesione, scadrebbe entro l’arco temporale di 150 giorni (60+90) dalla data della notifica dell’atto impositivo;
- sono sospesi i termini per la cd. Adesione, non solo in virtù dell’art. 67 del Decreto Cura Italia che ha sospeso l’attività degli Uffici finanziari ma anche a seguito delle Circolari Ministeriali in materia;
- è sospeso altresì il termine previsto a ritroso per il deposito delle costituzioni in primo grado pari a 20 giorni prima dell’udienza fissata per la trattazione del giudizio tributario, secondo le medesime modalità di calcolo previste per il processo civile (e già richiamate nel presente vademecum); per effetto di ciò, il ricorrente potrà richiedere il differimento dell’udienza di trattazione se non ancora fissata e/o se non già rinviata d’ufficio nelle more da parte della commissione tributaria provinciale;
– Aderendo alla tesi cd. espansiva, la sospensione dei termini potrebbe applicarsi anche all’appello tributario e quindi per l’effetto ai termini per la costituzione in appello, tenuto conto dell’assenza di esclusioni, della previsione dell’art. 83 del Decreto Cura Italia dell’applicabilità ai processi tributari e militari, dell’applicabilità della sospensione al ricorso e controricorso in Cassazione
Pertanto anche per le CT Regionali, in base a questa tesi potrebbero valere le considerazioni sopra svolte per le CT Provinciali.
Questa interpretazione, rispetto alla tesi cd. restrittiva, appare la più aderente alla ratio della natura giuridica della sospensione dei termini per Covid19 che, avendo carattere “straordinario”, si palesa da una lato diversa dalla sospensione feriale cd. pura e dall’altro in linea con la sospensione di legge introdotta per le ipotesi di mancato funzionamento delle Commissione Tributarie e degli Uffici Finanziari al verificarsi di eventi eccezionali (tra cui, le calamità naturali), che prevede il differimento di tutti i termini di decadenza o prescrizione mediante l’istituto della rimessione in termini (D.L. n. 498/1961), oltre che in linea con i poteri riconosciuti ai capi degli Uffici Giudiziari dalla normativa emanata in questo periodo di emergenza nazionale.
Infine, si ricorda che l’obbligatorietà del PTT (processo tributario telematico) dal 1° luglio u.s., facilita l’introduzione dei giudizi così come ogni altro deposito (di controdeduzioni, istanze, documenti), e che nel contempo il sistema SIGIT consente ulteriori attività connesse, come l’ottenimento della sentenza (possibile altresì anche attraverso richiesta a mezzo pec ai competenti uffici tributari) nonché di accedere al fascicolo telematico mediante la cd. istanza di visibilità.
22) Sospensione termini anche per emettere provvedimenti giudiziari da parte degli uffici?
Risposta: per quanto attiene alle procedure di diritto civile ai sensi dell’art. 83, co 2, DL Cura Italia è sospesa anche l’adozione dei provvedimenti giudiziari e l’eventuale deposito delle motivazioni.
23) Ci sono materie civili escluse dalla sospensione?
Risposta: sono escluse dalla sospensione le seguenti materie:
cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si precisa nella Relazione che si deve far riferimento, per la nozione di cause di “alimenti o ad obbligazioni alimentari”, al Regolamento Europeo 4 del 2009 art. 1);
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
- procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);
- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile).
24) Come si procede durante la sospensione per le materie che ne sono escluse?
Risposta: Per le cause che non rientrano nella sospensione può essere disposto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.
25) Durante la sospensione si possono incardinare giudizi che sono sospesi?
Risposta: Il provvedimento di sospensione non inibisce la possibilità di instaurare nuovi giudizi, tuttavia il ridotto numero di personale attualmente presente nelle cancellerie, non consente di verificare ed accettare tutte le buste telematiche e la maggiore criticità risiede nell’impossibilità di consentire se vi sia un atto per il quale il Capo dell’Ufficio Giudiziario o il Giudice debba disporre l’urgenza di cui al comma 3 art. 83 DL cura Italia.
È opportuno pertanto evitare fino al 15 Aprile p.v. l’iscrizione a ruolo di nuove cause.
26) Cosa succede nella ipotesi in cui la proposizione di una domanda rappresenta una condizione per evitare prescrizioni o decadenze?
Risposta: Il decreto legge in esame ha preso espressamente in considerazione tali casi, prevedendo all’art. 83 n. 8 che la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante le azioni precluse dalla sospensione, è sospesa.
Il riferimento è, a titolo esemplificativo, alle azioni revocatorie ordinaria e fallimentare oppure all’azione giudiziaria da promuovere al fine di interrompere il possesso ad usucapionem.