Cassa Forense, la richiesta scatta il 1 aprile

Indennità per gli avvocati. La domanda andrà presentata sul sito di Cassa Forense esclusivamente con modalità telematica a partire dalle ore 12 del 1 aprile. Questo link è l’accesso al sito.

La lettera di Cassa così indicava precisamente. “Il Decreto interministeriale del 28 marzo 2020, pubblicato oggi, ha esteso anche ai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria, la medesima indennità di 600 euro, già prevista per gli altri lavoratori autonomi, a sostegno del reddito in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. La relativa domanda potrà essere presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, a partire dalle ore 12.00 del 01/4/2020”.

Il Decreto stabilisce che possono presentare l’istanza, per il riconoscimento una tantum dell’importo di euro 600, i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018.

Nello specifico, l’indennità potrà essere riconosciuta agli iscritti alla Cassa Forense che, nell’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano percepito un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017 n. 96), inferiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso.

Gli iscritti che, invece, nell’anno di imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano dichiarato un reddito complessivo, determinato come sopra, ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro, potranno inoltrare domanda solo se abbiano cessato o ridotto o sospeso la propria attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

La cessazione dell’attività deve essere attestata dalla dichiarazione di aver chiuso la Partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per riduzione o sospensione dell’attività, invece, si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre del 2019; a tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa (differenza fra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività).

Tutto questo deve essere necessariamente attestato mediante autodichiarazione da rendere all’interno della procedura informatica.

Come già detto, le domande dovranno essere inviate esclusivamente con procedura telematica, mediante accesso alla propria posizione personale, utilizzando le proprie credenziali, codice meccanografico e pin, a partire dalle ore 12.00 del 01/04/2020 e fino al termine perentorio delle ore 24.00 del 30 aprile 2020.

Il format dell’istanza predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso di reddito complessivo inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito complessivo ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili. Le domande saranno liquidate in ordine cronologico di arrivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti e fino all’esaurimento dei 200 milioni complessivamente stanziati per gli iscritti agli Enti previdenziali.

(Fonte Cassa Forense)

 

Le misure da sottoporre a Cassa Forense da parte del Delegati Campani

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD

I Delegati campani di Cassa Forense, riunitisi in data 25 e 28 marzo, hanno individuato – valutate anche le richieste provenienti dai Colleghi, dalle Associazioni e dagli Ordini – varie misure ed iniziative da sottoporre all’esame del CDA che si riunirà in data 2 aprile p.v., chiedendo che le proposte formulate vengano poste all’ordine del giorno del Comitato dei Delegati da fissarsi in via d’urgenza con le modalità telematiche consentite.
Le misure riguardano

  • la individuazione ed utilizzazione delle somme stanziate per l’assistenza da destinare ad iniziative mirate, idonee a fronteggiare l’improvvisa interruzione dell’attività professionale e la conseguente mancanza di reddito;
  • la rimodulazione del contributo soggettivo minimo dell’anno 2020, attraverso forme di esonero e/o di proporzionalità con rateizzazione pluriennale;
  • interventi tesi a fronteggiare il mancato pagamento delle prestazioni rese con il patrocinio a spese dello Stato e dei crediti verso la Pubblica Amministrazione;
  • interventi tesi a consentire l’accesso alla finanza agevolata.

Seguiranno aggiornamenti in ordine alle misure che saranno assunte.

30 marzo 2020

Avv. Maria Annunziata
Avv. Camillo Cancellario
Avv. Giuseppe Fera
Avv. Michele Gallozzi
Avv. Agostino Maione
Avv. Vincenzo Nocilla
Avv. Antonella Panico
Avv. Giuseppe Riccio
Avv. Ciriaco Sammaria
Avv. Mario Santoro
Avv. Vincenzo Santurelli

Emergenza Coronavirus. Nuovo contagio all’ufficio recupero crediti penale

Comunicazione emergenza Coronavirus. Nuovo contagio all’ufficio recupero crediti penale

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

UFFICIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Aversa 26.03.2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus: Comunicazione di servizio

Ai Sig.ri Presidenti e Magistrati delle sezioni civili e penali

Ai Sig.ri Funzionari Responsabili delle sezioni civili e penali

Ai Sig.ri Funzionari Responsabili  dell’Ufficio spese di giustizia, gratuito patrocinio civile e recupero crediti

p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

In riferimento all’oggetto, a seguito degli accertamenti sanitari che hanno confermato un ulteriore caso di coronavirus di un dipendente del Tribunale di Napoli Nord in servizio all’ufficio recupero crediti penale, si rende necessario che le SS.LL contattino il proprio medico curante qualora si siano avuti contatti diretti e/o indiretti nei 14 giorni precedenti al 19 marzo u.s. così come descritti nel documento che opportunamente si allega.
Nel merito, qualora il medico curante ritenga di dover sottoporre le SS.LL. ad un periodo di quarantena, la circostanza nell’immediatezza dovrà essere comunicata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
magistrati: presidenza.tribunale.napolinord@giustizia.it
personale amministtrativo: tribunale.napolinord@giustizia.it
Per il personale amministrativo sarà onere dei direttori e/o funzionari responsabili comunicare la presente note al personale della propria sezione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
Dott. Marcello Sinisi

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Iappelli

 

Linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 23 marzo al 15 aprile 2020

Linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 23 marzo al 15 aprile 2020, emanate dal Tribunale di Napoli Nord, Ufficio di Presidenza, nel periodo dell’emergenza Coronavirus che riportiamo integralmente. Per chi volesse si può scaricare l’allegato del provvedimento Presidenziale

Scarica le Linee guida Tribunale di Napoli Nord

#Iorestocasa

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.3.2020 – Linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 23 marzo – 15 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale F.F. Il Dirigente Amministrativo

Letto il D.L. n.11 dell’8 marzo 2020, intitolato “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” ed entrato in vigore l’8 marzo 2020, con il quale, all’art. 1 comma 1, si dispone che, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

  • visto il decreto presidenziale del Tribunale di Napoli Nord n. del 9 marzo 2020 contenente le linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 9 – 22 marzo 2020;
  • visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che, all’art. 83, comma 1, ha previsto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
  • visti i commi 2, 3 e 4 del succitato art. 83, di seguito riportati

– Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo31 dicembre 1992 n. 546.

  • Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
  1. cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità , ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
  2. procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
  • procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
  • procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

– Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che, all’art. 83 comma 5, ha stabilito che “nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente alla attività giudiziaria non sospesa i capi degli uffici possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

Riportate di seguito le lettere del comma 7, richiamate dal comma 5:
⦁ la limitazione all’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
⦁ la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico:
⦁ la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
⦁ l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
⦁ la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’art.472, comma 3 c.p.p. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’art. 128 c.p.p, delle udienze civili pubbliche;
⦁ la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento delle udienze deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti ;
⦁ omissis..
⦁ lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

ritenuto che nel periodo in cui opera la sospensione dei termini, cd. primo periodo (sino al 15 aprile 2020), è necessario prorogare in via d’urgenza gli accorgimenti organizzativi già adottati sulla base del precedente D.L. 8 marzo n. 11, ma anche introdurre ulteriori misure di contenimento dell’afflusso di personale interno ed esterno negli uffici giudiziari, considerata la straordinaria emergenza che l’aggravamento della situazione epidemiologica in atto, in un contesto di allarme sanitario, sta producendo sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro giudiziario ed amministrativo e, quindi, sulla funzionalità dell’Ufficio giudiziario globalmente inteso, nella convinzione della assoluta preminenza dell’interesse costituzionalmente protetto della salute pubblica e privata;

considerato che in data 23 marzo 2020 ha avuto avvio il progetto di lavoro agile (cd. smart working) che ha visto quali destinatari tutti gli uffici di cancelleria ed i servizi amministrativi del Tribunale, l’Ufficio NEP e gli Uffici dei giudici di pace con una drastica riduzione del numero di unità di personale che presta attività di lavoro in presenza;

rilevato che il D.L. n. 18 ha delineato all’art. 83 commi 13, 14 e 15 un sistema innovativo in deroga alle disposizioni previste dal codice di procedura penale per le notificazioni e le comunicazioni al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha già imposto dal 9 marzo 2020 il rinvio d’ufficio delle udienze per la trattazione degli affari penali non urgenti, di comunicare celermente i provvedimenti destinati a rendere note alle parti processuali le date delle udienze fissate in ragione del rinvio d’ufficio oltre che di ogni altro provvedimento adottato secondo la previsione e la disciplina del decreto legge n. 18;

rilevato che con disposizione autonoma – comma 2 dell’art. 83 del D.L. n. 18 – per una durata pari al periodo individuato per selezionare le udienze da rinviare, ossia per 1’intero primo periodo (dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020), restano sospesi, a prescindere dal fatto che il rinvio sia stato disposto o meno, tutti i termini prescritti per il compimento di qualsiasi atto del procedimento, ossia i termini

per la fase delle indagini preliminari;
per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
per le impugnazioni;
tutti i termini procedurali
con la ulteriore precisazione che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione 1’inizio stesso è differito alla fine del periodo;

rilevato che sono già disciplinate le modalità di trattazione delle udienze di convalida di arresto e di fermo e di quelle relative agli interrogatori di garanzia della Sezione del giudice per le indagini preliminari, nonché delle udienze dibattimentali non differibili a carico di imputati sottoposti a custodia cautelare intramuraria, attraverso il sistema della videoconferenza dal 10 marzo 2020, ed evidenziato che è altresì attiva, per tale ipotesi, la possibilità alternativa prevista dai richiamati D.L. di collegamenti da remoto attraverso i sistemi operativi individuati e regolati secondo il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020 del Direttore generale del DGSIA previsti per assicurare la partecipazione alle udienze di tutte le persone arrestate/fermate, detenute, internate o in state di custodia cautelare;

considerato che è in fase di realizzazione il protocollo operativo per la trattazione “da remoto“ anche delle udienze di convalida degli arrestati per il giudizio direttissimo (artt. 449 e 558 c.p.p.);

rilevato che quanto al settore civile è previsto:
per gli uffici che hanno già attivo il deposito telematico previsto in PCT, ha valore legale la estensione del deposito telematico anche per gli atti introduttivi (art. 83 comma 11);

per i medesimi uffici ed in relazione ai procedimenti oggetto di deposito telematico l’obbligo del versamento del contributo unificato mediante pagamento telematico, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (art. 83 comma 11, secondo periodo);

la possibilità, tra l’altro, di assicurare la partecipazione alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, a distanza “mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimenti del direttore del DGSIA” (art. 83 comma 7, lett. h), modalità la cui proficua attuazione presuppone, peraltro, una opportuna interlocuzione con il COA di Napoli Nord;

sentiti per le vie brevi il Presidente Coordinatore del Settore penale, i Presidenti di Sezione ed il Presidente del COA di Napoli Nord;

tanto premesso, ritenuto di emanare disposizioni volte ad assicurare la omogenea applicazione del D.L. n. 18/2020 da parte di tutti i magistrati e personale del Tribunale, riservandosi di disporre con successivo decreto e, fatte salve ulteriori proroghe del cd. primo periodo, le misure organizzative che dovranno essere adottate con le modalità partecipate di cui all’art. 83 D.L. citato per il cd. secondo periodo

dispongono:

Settore penale

  • Le udienze collegiali e monocratiche, le udienze preliminari già fissate nei confronti di imputati non sottoposti a misura cautelare o a misura di sicurezza detentiva, nonché le udienze relative a procedimenti a carico di soggetti non detenuti, andranno rinviate con provvedimento fuori udienza a data successiva al 30
  • le udienze cd. di prima comparizione monocratiche fissate fino al 15 del mese di aprile andranno rinviate in blocco per ciascun magistrato alla prima udienza monocratica libera, tenuto conto delle fissazioni già avvenute con l’applicativo GIADA2, fatta eccezione per i processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale, anche non custodiale, ovvero a misura di sicurezza i quali andranno rinviati a data successiva al 15 aprile 2020 se sospesi;
  • le udienze di convalida dell’arresto in flagranza e di fermo di indiziato di reato saranno celebrate con il sistema della videoconferenza, ovvero, laddove la MVC non sia disponibile, attraverso le piattaforme informatiche licenziate dal DGSIA ed attivate presso questo Ufficio. Dal momento della sottoscrizione del relativo protocollo, verranno celebrate da remoto con gli applicativi licenziati DGSIA altresì anche per i processi con rito direttissimo, con le modalità individuate nel relativo protocollo tra Tribunale, Procura, Consiglio dell’Ordine e Camera penale;
  • le udienze dei procedimenti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari il cui termine di fase ai sensi dell’art. 304 c.p.p. maturi entro il 15 aprile saranno celebrate, al pari dei processi in cui sono applicate misure di sicurezza detentiva o è pendente richiesta di applicazione di misura di sicurezza detentiva; le stesse saranno trattate con il sistema della videoconferenza, ovvero, laddove la MVC non sia disponibile, attraverso le piattaforme informatiche licenziate dal DIGSIA ed attivate presso questo Ufficio;
  • I procedimenti di cui alle lettere 1) 2) e 3) del comma 3 dell’art. 83 del decreto legge n. 18 saranno celebrati allorquando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori ne facciano espressa richiesta sempre che:
  1. la richiesta espressa del detenuto per quella causa che l’udienza sia celebrata, trasfusa in una dichiarazione presentata all’Ufficio matricola della Casa circondariale, pervenga tre giorni prima dell’udienza (non il giorno dell’udienza dovendosi adottare tempestivamente i provvedimenti di revoca della traduzione ovvero delle videoconferenze);
  2. la richiesta espressa del difensore pervenga esclusivamente a mezzo posta certificata nel termine di tre giorni precedenti l’udienza fissata agli indirizzi di posta elettronica: gip.tribunale.napolinord@giustiziacert.it  e dibattimento.tribunale.napolinord@giustiziacert.it
  3. si tratti di richiesta presentata per tutti gli imputati del medesimo processo.
    Se la richiesta si riferisce ad una sola posizione processuale in un procedimento a carico di plurimi soggetti si procederà alla separazione del processo relativamente alla posizione per cui è richiesta la trattazione ed al rinvio del processo relativamente alle altre posizioni. Nella ipotesi in cui si ritenga di non poter applicare la disposizione di cui all’art. 18 c.p.p. il processo dovrà essere rinviato a data successiva al 15 aprile 2020 qualora la trattazione congiunta sia evidentemente incompatibile con le cautele disposte per la fase emergenziale in atto in ragione del numero di soggetti presenti in aula, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 304 c.p.p. per la quale dovrà necessariamente optarsi per la separazione del processo.

Si ribadisce che:

Le istanze de libertate e le liste testi andranno trasmesse se urgenti alle Cancellerie penali esclusivamente a mezzo pec utilizzando gli indirizzi sopra indicati. Le cancellerie provvederanno a loro volta alla trasmissione telematica al difensore del provvedimento conseguenziale.

Le cancellerie delle Sezioni penali restano aperte al pubblico per i soli adempimenti connessi ai procedimenti non sospesi e previo appuntamento telematico.

Le cancellerie della Sezione GIP restano aperte al pubblico sempre previo appuntamento telematico limitatamente alle attività urgenti relative a misure cautelari applicate nel periodo in oggetto ovvero ai procedimenti non sospesi.

L’apertura è limitata dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

L’accesso alle cancellerie nei casi previsti sarà limitato ad un solo utente per volta.

L’ingresso di parti private e di difensori presso il Palazzo di Giustizia sede del Tribunale di Napoli Nord è consentito esclusivamente per le attività e negli orari indicati.

Sono sospese le comunicazioni con i magistrati della Sezione del GIP che prestano servizio per gli affari urgenti, diverse da quelle telematiche, sino al 15 aprile 2020.

Sono sospese le attività di ricevimento degli amministratori giudiziari. Le istanze relative alla gestione dei beni sequestrati dovranno essere trasmesse alla cancelleria della Sezione G.I.P. esclusivamente a mezzo pec o e-mail. I consequenziali provvedimenti saranno notificati con modalità telematiche.

Sono sospese sino al 15 aprile 2020 le seguenti attività:

  • deposito degli atti che non rientrano in quelli urgenti o in scadenza, richieste di copie e di prelievo di atti o fascicoli all’archivio, deposito dei corpi di reato;
  • istanze o richieste – non telematiche – che si riferiscono a spese di giustizia, recupero crediti, ufficio CTU;
  • deposito delle impugnazioni, consentito solo relativamente ai processi per i quali il ricorrente renda dichiarazione di voler trattare il procedimento.

Le udienze saranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell’art. 472 c.p.p. ed osservando il distanziamento sociale nelle aule penali a disposizione dell’Ufficio.

Con riferimento alle istanze provenienti da Avvocati di altro distretto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati garantirà la loro presentazione avvalendosi dell’elenco degli iscritti che hanno dato la loro disponibilità alla sostituzione dei colleghi, elenco che verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato agli iscritti.

Settore civile

Linee guida generali

  • Tutti i procedimenti, compresi i procedimenti di natura cautelare, e tutte le udienze calendarizzate sono rinviati di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 ad eccezione di quelli previsti dall’art. 83 comma 3, lett. a) del D.L. n. 18. Resta ferma la possibilità dei Presidenti di Sezione di fissare udienze straordinarie nel periodo successivo al 30 giugno 2020.
  • I rinvii saranno resi in via telematica alle udienze in calendario secondo le indicazioni numeriche che saranno fornite dai Presidenti di Sezione ed in modo da evitare la formazione di ruoli di udienza accorpati.
  • I procedimenti eccezionalmente trattati sono quelli indicati al comma 3 lettera a) dell’art. 83 ed, in particolare, tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione può arrecare grave pregiudizio alle parti, fatta salva ovviamente la facoltà dei Presidenti di Sezione di impartire direttive specifiche per situazioni peculiari.
  • Tutti i procedimenti non sospesi devono essere preferibilmente trattati con 1’utilizzo della modalità telematica di cui alla lett. h) del comma 7 dell’art. 83 del decreto legge n. 18/2020 (sempre che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti), nonché con le modalità della lett. f) del comma 7 dell’art. 83 citato, ma per quest’ultima modalità solo a decorrere dalla data di sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa con il COA. All’uopo verrà prontamente istituito un tavolo tecnico che vedrà la partecipazione del Presidente del Tribunale F.F., del Dirigente Amministrativo, del Direttore Amministrativo Vicario, del Presidente del COA di Napoli Nord, dei Magrif del settore civile e di due Avvocati designati dal COA.
  • I magistrati del settore civile sono invitati ad effettuare il deposito dei provvedimenti in riserva in data successiva al 15 aprile onde consentire il rispetto delle misure di contenimento disposte dalla Presidenza del Tribunale.

Sezione I

Tutti i procedimenti, compresi i procedimenti di natura cautelare, e tutte le udienze calendarizzate, saranno rinviati di ufficio a data successiva al 15 aprile, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n.18/2020;

Saranno, altresì, trattate le cause di separazione legale (e di fatto) e le cause in materia di filiazione naturale e divorzio, in cui venga rappresentato un comprovato stato di bisogno o altra comprovata situazione gravemente pregiudizievole che richieda l’adozione di provvedimenti provvisori e urgenti.

Sarà cura di ciascun magistrato della sezione segnalare al Presidio di Cancelleria il deposito dei soli provvedimenti giudiziari da lavorare con urgenza, utilizzando l’apposita funzione prevista nella consolle del magistrato.

Sezione II

Le udienze sono rinviate a una data successiva al 15 aprile 2020, ad eccezione di quelle relative a procedimenti cautelari che, secondo apprezzamento del giudice, attengano alla tutela dei diritti fondamentali della persona e ad ai procedimenti ordinari dichiarati urgenti.

Le procedure monitorie sono evase compatibilmente con l’effettiva possibilità di lavorazione dei presidi di cancelleria.

Sezione III

Area fallimentare

Per quel che riguarda il contenzioso ordinario, rilevato che le controversie tabellarmente assegnate alla predetta area non rientrano nelle controversie indicate al comma terzo lettera a) dell’art. 83 d.l. cit, i giudici provvedono con provvedimenti telematici al rinvio delle udienze già fissate sino al 15 aprile 2020 a data successiva a quest’ultima. Sono comunque evase le istanze delle parti (Curatori, Commissari giudiziali e parti in via telematica) in uno al deposito telematico dei provvedimenti monocratici a riserva ed assunti in decisione, laddove i termini assegnati alle parti per il deposito degli atti processuali sia scaduto in data antecedente al 9 marzo 2020, sempre che ciò sia compatibile con le incombenze dei presidi di cancelleria, come tali obbligati solo alla cura degli affari urgenti.

Per quel che riguarda i procedimenti prefallimentari, è previsto il rinvio delle udienze fissate sino al 15 aprile 2020 a data successiva a quest’ultima, valutando la necessarietà della trattazione solamente per le prefallimentari nelle quali la disamina a data successiva al 15 aprile 2020 possa comportare l’impossibilità di dichiarare il fallimento ai sensi dell’art. 10 l. fall. (in quanto non intervenuta – la dichiarazione di fallimento – entro un anno dalla cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese).

Anche per quel che riguarda i procedimenti di volontaria giurisdizione assegnati alla Terza Sezione Civile sono da evadere soltanto le istanze urgenti.

Area esecuzione

Tra le materie affidate tabellarmente a tale settore non è ricompreso alcun affare riconducibile alla previsione di cui all’art. 83, comma 3, lett. a) del citato D.L. salvo i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Per quel che riguarda le vendite in corso ed i relativi adempimenti pubblicitari si rinvia alla circolare del Presidente di Sezione del 18.03.2020 pubblicata sul sito web del Tribunale in data 20.3.2020.

Sezione Lavoro

Le udienze della Sezione Lavoro sono rinviate a una data successiva al 15 aprile 2020 con le modalità da “udienza a udienza” senza diversificazione dei singoli procedimenti, ad eccezione dei cautelari ex art. 700 c.p.c. che attengano a diritti fondamentali della persona (ad es. domande di somministrazione di farmaci e di cure mediche) e dei procedimenti ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

I procedimenti di nuova iscrizione verranno assegnati secondo le regole ordinarie, ma i difensori non potranno costituirsi mediante deposito del fascicolo cartaceo essendo stato previsto 1’obbligo del deposito telematico anche per gli atti introduttivi con relativo pagamento telematico del contributo unificato e le istanze provenienti dagli avvocati verranno gestite esclusivamente con modalità telematiche con precedenza ai procedimenti indicati nell’art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. citato e ritenute indifferibili ed urgenti.

Uffici del Giudice di Pace del circondario

Tutte le udienze civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 con provvedimento del G.d.P..

Si raccomanda che i predetti rinvii, salvo cause ultra triennali, siano effettuati anche a date successive al 1 settembre 2020, privilegiando quelli di più antica iscrizione ed in ogni caso nel rispetto del numero massimo di 30 processi per udienza, tenuto conto dell’ulteriore aggravamento della crisi epidemiologica in atto, rispettando le fasce orarie e le comunicazioni con la relativa tempistica previste dal protocollo d’intesa con il Consiglio degli Avvocati di Napoli Nord del 3 marzo 2020

(comunicazione dei rinvii da effettuare all’indirizzo mail: segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it)

Tutte le udienze penali sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 dal G.d.P. titolare del processo con ordinanza anche a date successive alla data del 30 giugno 2020, privilegiando quelli di più antica iscrizione e con comunicazione tramite le seguenti caselle di posta elettronica certificata:

  • gdp.napolinord@giustizicert.it
  • gdp.afragola@giustizicert.it
  • gdp.casoria@giustizicert.it
  • gdp.frattamaggiore@giustizicert.it
  • gdp.marano@giustizicert.it
  • e alle Procure della Repubblica competenti ai loro indirizzi e precisamente procura.napoli@giustizia.it – procura.napolinord@giustizia.it e agli imputati e alle altri parti mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art.83, comma 14 del D.L. n.18/2020.

Disposizioni comuni al settore civile e penale

I Presidenti di Sezione cureranno che nel periodo emergenziale regolamentato con il presente decreto non si verifichino situazioni di difficoltà nella esecuzione degli adempimenti successivi all’eventuale deposito di atti e provvedimenti per il personale – drasticamente ridotto – dei presidi d’ufficio.

In considerazione della riduzione della attività professionale degli Avvocati derivante dalla applicazione del nuovo regime della attività giudiziaria, così come evidenziata nel deliberato del COA di Napoli Nord del 24.3.2020, i magistrati del tribunale e i giudici di pace sono invitati a provvedere con sollecitudine alla definizione delle procedure arretrate relative alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati e al deposito dei relativi decreti, onde consentire alla Dirigenza del Tribunale, d’intesa con il COA, di rendere attivo e proficuo il progetto di smaltimento delle pratiche pendenti presso l’Ufficio Spese di Giustizia, giovandosi anche delle modalità di lavoro in smart – working.

Lo stesso invito viene rivolto anche per le liquidazioni in favore di tutti gli altri ausiliari.

Costituisce, infine, parte integrante del presente decreto il provvedimento sulle vendite della III sezione civile del 18 marzo 2020

Disposizioni organizzative delle cancellerie

Nel confermare la chiusura al pubblico degli Uffici di cancelleria, espressamente individuati nei provvedimenti della Dirigenza Amministrativa del 9 e 11 marzo che opportunamente si allegano, il personale amministrativo del Tribunale e delle cancellerie degli uffici del giudice di pace del circondario, presente nei turni di presidio, in via prevalente, è tenuto ad assicurare con la massima priorità i seguenti adempimenti di cancelleria:

  • assistenza alle udienze penali nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione ed esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale;
  • assistenza al Presidente Coordinatore del settore Penale ed al Presidente della sezione G.I.P. per l’esecuzione di tutte le incombenze giudiziarie e/o amministrative connesse all’attività di assegnazione di giudizi e quant’altro ritenuto essenziale ed indifferibile;
  • esecuzione e comunicazione dei provvedimenti civili cautelari, urgenti ed indifferibili;
  • comunicazioni dei rinvii d’ufficio delle cause civili e penali nel rispetto delle modalità individuate in parte motiva del presente decreto;
  • comunicazioni alle parti via pec in forma integrale delle sentenze emesse dai giudici di pace del circondario di Napoli Nord;
  • esecuzione e deposito dei decreti relativi alle procedure di liquidazione dei compensi in favore degli Avvocati.

 

Si comunichi a tutti i Magistrali togati ed onorari del Tribunale, nonché ai Giudici di Pace, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ai Sig.ri Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Napoli e Santa Maria Capua Vetere, ai Sig.ri Presidenti della Camera penale e civile, al personale amministrativo degli uffici del Tribunale e Giudici di Pace del circondario, al Responsabile G.S.I. per la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di Napoli Nord ed, altresì, per conoscenza al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria, al Consiglio Superiore della Magistratura

Il Presidente del Tribunale f.f. Dr. Marcello Sinisi

Il Dirigente Amministrativo Dr. Fabio Iappelli

Scarica le Linee guida Tribunale di Napoli Nord

Tribunale per i Minorenni di Napoli – Comunicazione mail per trattazione

Tribunale per i Minorenni di Napoli

Ordine di Servizio n. 16 del 26 marzo 2020

OGGETTO: Semplificazione delle modalità di comunicazione concernente la volontà trattazione dei giudizi penali (di cui all’art.83.3 lett.b) e c) d.l. n. 18/2020) esclusi dal rinvio di ufficio sino al 15.4.2020)

Per agevolare l’attività di Cancelleria e predisporre in tempo utile la strumentazione necessaria per attivare il servizio di videoconferenza delle udienze escluse da1 rinvio di ufficio previsto sino al 15.4.2020 per i procedimenti indicati nell’art. 83.3 lett.b) e c) del d.1. n. 18/2020 (tra i quali non sono inclusi i processi con imputati a ”piede libero”), appare opportuno prevedere che la manifestazione di volontà espressamente indicata perché si proceda, rimessa all’imputato o al suo difensore, pervenga a questo Ufficio entro tre giorni prima rispetto alla data programmata per la trattazione del giudizio.

Acquisita la disponibilità dei Presidenti dei C.O.A. e delle Camere Penali del Distretto (ai quali si richiede la cortese collaborazione per la più ampia diffusione della presente comunicazione), si richiede pertanto che per tutti i procedimenti menzionati in precedenza, compresi nell’arco temporale di udienze intercorrente tra il 30 marzo e il 15 aprile 2020, il difensore faccia pervenire la richiesta di trattazione ai seguenti indirizzi mail:

  • dibattimento.tribmin.napoli@giustizia.it
  • gip.tribmin.napoli@giustizia.it
  • gup.tribmin.napoli@giustizia.it
  • sorveglianza.tribmin.napoli@giustizia.it

Sarà cura della Cancelleria dare tempestiva comunicazione in merito alla locale Procura della Repubblica

Si comunichi ai Giudici, togati e onorari, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ai Sostituti Procuratori; al Dirigente Amministrativo; al Personale Amministrativo; ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto; alla Direttrice del CGM della Campania; alla Responsabile de1l’USSM; al Presidente della Corte di Appello di Napoli; al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli; al Capo Dipartimento de1l’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia; al Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità; al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Presidenza Tribunale per i minorenni di Napoli

Viale Colli Aminei, n. 42- 80131

Tel. 0817449334 Fax 0817419132

tribmin.napoli@giustizia.it

Trattazione affari penali nel periodo di emergenza coronavirus

Trattazione affari penali. Anche in questo caso abbiamo ritenuto pubblicare alcuni chiarimenti sull’applicazione del DL 18/2020 e i suoi effetti nei processi penali (Redatto dal COA di Napoli)

A) TERMINI
1) I termini sono sospesi?

Risposta:

– Dal 9.3.2020 al 15.4.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto di tutti i procedimenti penali (salve le eccezioni di cui si dirà in seguito).

2) In particolare quali termini sono sospesi dal 9.3.20 al 15.4.20?

Risposta:

  • i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari (ad esempio il termine per l’esercizio delle facoltà di cui all’avviso di deposito ex art. 415 bis c.p.p.);
  • i termini per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione (fare attenzione, dunque: se presentate una qualsiasi istanza, il giudice potrà pronunciarsi soltanto su quelle delle cause che si trattano ed i cui termini non sono sospesi);
  • i termini per le impugnazioni;
  • in linea più generale, la sospensione opera per tutti i termini procedurali.

3) Che succede se il decorso del termine ha inizio durante il periodo della sospensione?

Risposta:

Laddove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ad esempio, notificato un avviso ex art. 415 bis il giorno 12.3.20 il termine di gg. 20 partirà dal 16.4.2020.

4) Che succede qualora il termine ricade “a ritroso” nel periodo di sospensione?

Risposta:

Quando il termine è computato a ritroso (come avviene ad esempio per il termine per il deposito della lista testi o dei motivi aggiunti) e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Ad esempio, i sette giorni liberi per il deposito della lista testi di un processo fissato per il giorno 20.4.2020 partiranno dal giorno 16.4.20 e dunque la udienza del 20.4.2020 verrà differita per consentire il rispetto dei sette gg. liberi ed interi come prescrive l’art. 172, comma 4, c.p.p.

5) Quali sono le eccezioni alle suddette regole?

Risposta:

Le disposizioni suddette non operano nei seguenti casi, indicati all’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020: a)procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;

  1. procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
  2. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
  3. procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;
  4. ancora, soltanto allorquando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei seguenti ulteriori casi:
  • procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-­‐ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

6) E’ sospeso il decorso dei termini di custodia cautelare e della prescrizione?

Risposta:

Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 dell’art. 83 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020 sono altresì̀ sospesi, per lo stesso periodo, ovvero fino al 15 aprile 2020, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

B) TRATTAZIONE DEI PROCESSI

1) Quali procedimenti si rinviano?

Risposta:
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020, tutte le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fino al 15 aprile 2020 sono rinviati d’ufficio (fuori udienza) a data successiva al 15 aprile 2020, salve le eccezioni previste dal comma 3.

2) I rinvii saranno comunicati?

Risposta:

Le date di rinvio verranno notificate agli avvocati a mezzo pec.

Le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante pec inviata al difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio (art. 83, comma 14 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020).

3) Quali procedimenti si trattano?

Risposta:

Secondo il disposto 83 comma 3 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020, durante il periodo di sospensione si trattano soltanto i seguenti procedimenti:

  • procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;
  • procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p.;
  • procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive;
  • procedimenti in cui è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.
  • procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4) Quali procedimenti si trattano solo su richiesta?

Risposta:

Ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020, i detenuti, gli imputati, i proposti e i loro difensori possono espressamente richiedere la trattazione dei seguenti procedimenti:

  • procedimenti a carico di detenuti, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51-­‐ter dell’ordinamento penitenziario;
  • procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
  • La richiesta di trattazione formulata dai difensori deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC o posta ordinaria (per l’ufficio GIP), nel termine di tre giorni antecedenti l’udienza, agli indirizzi di posta eleCronica indicati nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

5) Come si celebrano le udienze di convalida di arresto e fermo e i giudizi direttissimi?

Risposta:

Per le udienze di convalida di arresto e fermo nonché per i giudizi direttissimi che si convertono in giudizio abbreviato non condizionato e patteggiamento è stato stipulato dal Consiglio dell’Ordine un Protocollo di intesa che consente la celebrazione dell’udienza da remoto mediante piattaforma Microso* Teams, con facoltà di scelta per l’avvocato di essere presente in Tribunale, presso il luogo di custodia del proprio assistito ovvero presso il proprio studio professionale.

6) Come si svolgono le udienze con imputati detenuti, internati o in stato di custodia cautelare?

Risposta:

Nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 le udienze di procedimenti con imputati detenuti, internati o in stato di custodia cautelare si svolgono di regola a porte chiuse ed assicurando i collegamenti da remoto dell’imputato nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 146 bis disp. att. c.p.p.

C) TRATTAZIONE DEI PROCESSI PER IMPUTATI MINORENNI

1) I procedimenti a carico di imputati minorenni si rinviano?

Risposta:

Alla luce dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, la disciplina dei processi a carico di minorenni è sostanzialmente analoga a quella dei processi ordinari a carico di imputati maggiorenni; pertanto le udienze del Tribunale per i Minorenni fissate fino al 15/04 saranno rinviate d’ufficio ed il rinvio sarà comunicato al difensore, salve le eccezioni previste all’art. 83 comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

2) Quali procedimenti si trattano?

Risposta:

Le eccezioni previste dal comma 3 dell’art. 83 sono le stesse già
indicate per i processi a carico di imputati maggiorenni (cfr. risposte nn. 3 e 4 del paragrafo B. Trattazione dei processi).

D) PROCEDURE DI RIESAME

1) Come si deposita la richiesta di riesame?

Risposta:

La richiesta di riesame, così come gli altri di impugnazione proposti innanzi al Tribunale del riesame, può essere proposta mediante invio di pec (all’indirizzo riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it) secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

2) Le udienze dinanzi al Tribunale del riesame si celebrano?
Risposta:
Le udienze dinanzi al Tribunale del riesame si celebrano solo se il difensore o il ricorrente lo richiedano espressamente, manifestando la volontà di procedere nell’istanza di riesame recapitata via pec (all’indirizzo riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it) secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

E) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

1) Come posso controllare lo stato dei procedimenti?

Risposta:

E’ possibile effettuare controlli da remoto tramite il portale http://pst.giustizia.it/PST accedendo al sistema come descritto di seguito:

  • EFFETTUA LOGIN
  • ACCEDI CON SMARTCARD
  • CONSULTAZIONI SIUS DISTRETTUALI IN SPERIMENTAZIONE
  • Per accedere occorre essere in possesso di firma digitale.

2) Posso accedere fisicamente alle cancellerie per controllare lo stato dei procedimenti o per altro adempimento?

Risposta:

L’accesso agli uffici è consentito previa prenotazione a mezzo email
prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it.

E’ sospesa, in ogni caso, ogni comunicazione a mezzo TELEFONO.

3) Posso richiedere un appuntamento con un magistrato?

Risposta:

Non è possibile. Il ricevimento è sospeso sia per Avvocati che per utenti esterni.

4) Come posso depositare atti o istanze?

Risposta:

Atti ed istanze possono essere depositati a mezzo PEC.
Se si tratta di PRIME istanze, queste debbono essere inviate all’indirizzo PEC del RUOLO GENERALE (indicando necessariamente il codice fiscale dell’Avvocato);

gli altri atti debbono essere inviati, invece, agli indirizzi PEC delle singole SEZIONI.
Qualora si voglia optare per il deposito cartaceo, occorre prenotarsi tramite l’indirizzo email prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it.

Indirizzi utili:

  • RUOLO GENERALE ruologenerale.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE PRIMA sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE SECONDA sez2.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE TERZA sez3.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE QUARTA sez4.tribsorv.napoli@giustiziacert.it

5) Si celebrano le udienze?

Risposta:

  • Non tutte.
  • Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze fissate.
  • SONO ESCLUSE dal rinvio di ufficio e, pertanto, SI TRATTANO quelle aventi ad oggetto SOSPENSIONE DI MISURE ALTERNATIVE, applicazione di MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE e quelle nei confronti di soggetti DETENUTI.
  • In quest’ultimo caso deve essere formulata ESPRESSA richiesta al Tribunale.

6) Come si può formulare la richiesta di celebrazione dell’udienza?

Risposta:

  • I DIFENSORI interessati debbono inviare una PEC all’indirizzo sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it; l’istanza deve pervenire almeno TRE GIORNI PRIMA della celebrazione dell’udienza e deve essere indicato nell’oggetto la seguente dicitura “RICHIESTA CELEBRAZIONE UDIENZA DEL EX D.L. 18/20”.
  • I DETENUTI possono formulare la predetta istanza per il tramite della Direzione dell’istituto penitenziario; in tal caso la presenza del soggetto detenuto sarà garantita dalla videoconferenza o altro collegamento da remoto.

7) Le udienze sono celebrate da remoto?

Risposta:

NO. Nessun Protocollo è stato sottoscritto.

8) Verranno comunicate le date dei rinvii dei processi?

Risposta: SI.

La Cancelleria provvederà a dare comunicazione, singolarmente, ai Difensori interessati e comunicherà ANCHE al Consiglio dell’Ordine che provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale www.ordineavvocatinapoli.it nella sezione EMERGENZA CORONAVIRUS.

F) ADEMPIMENTI PROCESSUALI

1) Come si deposita un’istanza de libertate?

Risposta:

Le istanze in materia di libertà possono essere depositate esclusivamente a mezzo posta elettronica, agli indirizzi e secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

2) Come si deposita la lista testimoniale?

Risposta:

Ferma restando la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti che non devono essere trattati, le liste testimoniali, se urgenti, possono essere depositate esclusivamente a mezzo di posta elettronica, secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

3) Si possono depositare altre istanze?

Risposta:

Si, purché se ne documenti l’urgenza. Tutte le istanze vanno comunque inoltrate a mezzo posta elettronica agli indirizzi e secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

4) E’ consentito recarsi presso le cancellerie?

Risposta:

È consentito accedere alle cancellerie, previo appuntamento tramite posta elettronica, esclusivamente per adempimenti connessi alla trattazione dei procedimenti sottratti alla disciplina della sospensione (per esempio, per visionare un fascicolo non presente al TIAP).

5) E’ consentito recarsi al Front office?

Risposta:

Il front office è aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per l’accesso agli atti ed il rilascio copie relative a ordinanze di custodia cautelare e procedimenti di competenza del tribunale del riesame.
Per gli adempimenti connessi ai procedimenti penali non oggetto di sospensione si potrà accedere previo appuntamento richiesto a mezzo PEC all’indirizzo frontofficepenale.tribunale.napoli@giustizia.it, secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

6) E’ consentito recarsi presso gli uffici della Procura della Repubblica?

Risposta:

Gli accessi agli uffici della Procura della Repubblica sono disciplinati dalla Circolare del Procuratore della Repubblica n. 4/2020 del 18 marzo 2020 (reperibile sul sito COA) e riguardano le attività urgenti ed indifferibili dell’Ufficio di Procura nonché gli impegni professionali e gli adempimenti dei difensori previamente comunicati.

7) Come si depositano le querele?

Risposta:

Le querele si depositano esclusivamente in forma cartacea secondo le ordinarie regole codicistiche.

8) Come si depositano le denunce?

Risposta:

Fino al 30 giugno 2020 l’Ufficio Notizie di Reato riceverà e registrerà le denunce di privati trasmesse da Avvocati all’indirizzo pec registrogene rale.procura.napoli@giustiziacert.it, con indicazione nell’oggetto del nominativo del privato denunciante.

G) RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

La disciplina relativa alla trattazione degli affari penali è contenuta nel
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e, per le disposizioni attuative, nei Decreti, Circolari ed Ordini di Servizio emanati dai Capi degli Uffici, pubblicati sul sito.

Sospensione termini civili e tributari alla luce del DL 18/20

Sospensione termini. Abbiamo ritenuto pubblicare alcuni chiarimenti sull’applicazione del Dl 18/2020 e i suoi effetti nei processi civili e tributari (Redatto dal COA di Napoli)

1) Cosa si intende per sospensione?
Risposta: la sospensione dei procedimenti giudiziari, introdotta dai vari decreti legge che si sono succeduti dall’inizio della emergenza fino a quello ultimo 18/2020, pur mutuando in parte i meccanismi della sospensione feriale, ha una portata ben più ampia considerata la ratio ispiratrice:

  • Evitare il più possibile l’accesso umano e quindi degli operatori di giustizia e degli utenti e quindi i conseguenti assembramenti che possano favorire la diffusione del virus nei palazzi di giustizia.

In particolare essa abbraccia la quasi totalità dei procedimenti salvo le poche eccezioni riportate al punto 3 dell’art. 83 operando un rinvio generalizzato (al punto 3 dell’art. 83 ultima parte) ai procedimenti “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti” rimanendo la valutazione dell’urgenza ad un giudizio prognostico del Capo dell’Ufficio Giudiziario di competenza del singolo procedimento con decreto da apporsi in calce alla citazione o al ricorso o, per i giudizi già iniziati del Giudice Istruttore o del Presidente del Collegio.

Tali provvedimenti non sono impugnabili.

È pertanto consigliabile che in tale ultima ipotesi, il ricorso contenga chiaramente la indicazione delle ragioni della urgenza ovvero il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla ritardata trattazione del giudizio

2) Quanto dura la sospensione?
Risposta: La sospensione si protrae per il periodo che va dal 9 marzo al 15 aprile 2020 compreso ed è quindi di 38 giorni.

Per il periodo che va dal 16 aprile al 30 giugno 2020 la trattazione dei procedimenti deve essere regimentata sempre allo scopo di limitare i contatti, rispettando le prescrizioni igienico-sanitarie secondo le indicazioni stabilite al punto 7, lettera a-f del decreto.

3) Sono sospesi tutti procedimenti ordinari civili?
Risposta: l’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 riscrive ed interpreta la sospensione termini, già disposta con il D.L. n. 11/2020, fissandone la decorrenza dal 09 marzo fino al 15 aprile 2020.

Ciò significa che, in questo periodo – dal 09 marzo al 15 aprile 2020 –, le udienze già fissate dei procedimenti civili ordinari, sono rinviate di ufficio ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Si tratta, quindi, di una sospensione amplissima e generale che, in materia civile, comprende gli atti introduttivi dei giudizi, sia nella forma della citazione che del ricorso, le chiamate in causa del terzo, l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali (memorie ex art. 183, memorie ex art. 190 c.p.c.).

Parimenti la sospensione termini riguarda gli atti inerenti le fasi del gravame quali appello, ricorso per cassazione, revocatorie etc.

Esempi pratici termini in avanti

– Comparse e memorie come viene effettuato il computo:

A tal fine, è opportuno distinguere due ipotesi:

  1.  inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. In tal caso il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) e riprende a decorrere dal 16/4. Ad esempio: con riferimento al termine di deposito di una memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ovvero 30 giorni (stessa durata anche per la memoria n. 2) con decorrenza dal 2 marzo 2020 (compreso), il termine andrà a scadere il dì 8/05/2020 (nel computo vanno considerati 7 giorni di marzo e 23 dal 16/4 incluso).
  2. inizio del termine durante il periodo di sospensione ovvero tra il 9/3/2020 ed il 15/4. In tal caso, cominciando a decorrere il termine dal 16/04 tutte le memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1 e 2 c.p.c. andranno a scadere il 15/5/2020. Le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. (termine di venti giorni) con inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione, andranno invece a scadere il 5/5/2020. ù

– Comparsa conclusionale – memoria di replica

Anche in questo caso riteniamo opportuno distinguere due ipotesi:

  • inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. Il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) per poi riprendere a decorrere dal 16/4 (compreso).
    Ad esempio;
  • il termine per il deposito di una comparsa conclusionale (normalmente di 60 giorni) con decorrenza dal 4 marzo 2020 (compreso), avrà come scadenza il 9/06/2020 [5 giorni di marzo e 55 dal 16/4 incluso];
  • il termine per il deposito di una memoria di replica (normalmente 20 giorni) con inizio del termine 4 marzo 2020 (compreso), avrà come scadenza il 30/04/2020 [5 giorni di marzo e 15 dal 16/4 incluso];
  • inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione ovvero tra il 9/3/2020 ed il 15/4. Il termine inizierà a decorrere il 16 aprile 2020 (incluso), pertanto, in tal caso, i termini per il deposito di comparse conclusionali andranno a scadere il 14/06/2020, domenica, differito ai sensi del quarto comma dell’art. 155 c.p.c, al 15/6/2020. Invece le memorie di replica, con inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione, andranno invece depositate entro il 5/5/2020.

4) Sono sospesi anche i termini per le impugnazioni?

Risposta: Sono espressamente richiamati dall’art. 83, comma due, secondo periodo del d.l. 18/2020. Anche per le impugnazioni, si ritiene opportuno distinguere diverse ipotesi:

  • inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020.

Il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) e riprende a decorrere il 16/4 (compreso), tuttavia andrà considerato sia il relativo termine per la impugnazione (60 giorni per il ricorso per cassazione e 30 per le altri impugnazioni [appello, revocazione, opposizione di terzo e regolamento di competenza]), sia del momento dal quale comincia a decorrere il termine (notificazione della sentenza [appello, ricorso per cassazione, alcuni casi di revocazione e di opposizione di terzo] o dalla comunicazione dell’ordinanza [regolamento di competenza]).

Va precisato che nel caso in cui il termine per la impugnazione sia di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (cfr., art. 327 c.p.c.) in questo caso occorrerà aggiungere al termine di sospensione di cui all’art. 83, secondo comma del d.l. 18/2020, il termine di sospensione feriale (1/8-31/8), risultando le due ipotesi di sospensione tra loro cumulabili in quanto previste da due provvedimenti distinti ed aventi una ratio diversa.

Ad esempio, prendendo a riferimento il caso dell’appello distinguiamo due ipotesi:

  1. Sentenza di primo grado notificata il 28/2/2020. In tal caso, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di cui al secondo comma dell’art. 83 d.l. 18/2020, il termine ultimo per la proposizione dell’appello andrà a scadere il 6 maggio 2020 (nel computo 1 giorno di febbraio e 8 giorni di marzo ed altri 21 giorni decorrenti  dal 16/4, compreso);
  2. Sentenza pubblicata il 4/3/20 e non notificata. In tal caso, ai fini del computo di sei mesi (cfr. art. 327 cpc) si dovrà tenere conto sia del periodo di sospensione di cui al II co dell’art. 83 del DL 18/20, sia del periodo di sospensione feriale (1/8-31/8) e pertanto il termine ultimo per la proposizione dell’appello sarà il dì 11/11/20 (sei mesi da calcolarsi dal 4/3/20 e comprensivi di sospensione feriale [quindi 4/10/20] a cui vanno aggiunti i 38 giorni di sospensione previsti dal II co. dell’artt. 83 del DL 18/20 [23 giorni di marzo e 15 di aprile])

5) La sospensione dei termini si applica anche nel caso di riassunzione del giudizio?

Risposta: Anch’essa rappresenta una attività processuale da intendersi contenuta nella espressione “tutti i termini procedurali” di cui al comma 2 dell’art. 83 del D.L. 18/2020.
Come avviene il computo dei tre mesi di cui al primo comma dell’art. 50 c.p.c.?
Anche in questo caso occorre distinguere diverse ipotesi:
– inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. Il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non computarsi) e inizia a decorrere il 16/4. Ad esempio: Se il termine (di mesi tre, nel caso in cui il giudice non abbia fissato un termine diverso) decorre dal 5 marzo 2020 (compreso), il deposito del ricorso in riassunzione dovrà avvenire entro il termine ultimo del 13 luglio 2020 (tre mesi da calcolarsi dal 5/3/2020 [quindi 5/6/2020], a cui vanno aggiunti i 38 giorni di sospensione previsti dal secondo comma dell’art. 83 d.l. 18/2020);
– inizio della decorrenza del termine nel periodo di sospensione dal 9/3/2020 al 15/4. Il termine inizierà a decorrere il 16 aprile 2020 (compreso), pertanto, il termine ultimo per la riassunzione sarà il 16 luglio 2020.

6) Sono sospesi anche i termini da calcolarsi a ritroso?

Risposta: anche la sospensione termini è da computarsi a ritroso, sono stati espressamente sospesi dalla norma in esame che prevede che sia nella ipotesi in cui gli stessi ricadano interamente nel periodo di sospensione sia che vi ricadano in parte, sono differiti e decorreranno da una nuova udienza fissata dopo la sospensione in modo da consentire il rispetto di essi termini.

Ciò riguarda soprattutto le costituzioni in giudizio, con la conseguenza che le prime udienze saranno rinviate di ufficio proprio al fine di consentire il rispetto del termine e per evitare alla parte di incorrere in preclusioni (ad esempio domanda riconvenzionale, chiamata di un terzo).

Esempi pratici computo termini a ritroso – memorie.
Cosa succede con riferimento alle note da depositare con termini da calcolare a ritroso e l’udienza già fissata non ne consenta il rispetto?
Solo a fini esemplificativi, le note conclusionali nel processo del lavoro o quelle in materia locatizia, le note ex art.281 sexies c.p.c., quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione è differita l’udienza da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (cfr., art. 83, comma 2, quarto periodo, D.L. 18/2020).

La conseguenza è che le udienze fissate per la discussione saranno rinviate di ufficio proprio al fine di consentire il rispetto del termine per il deposito di note.

7) Sono sospesi i procedimenti di famiglia?

Risposta: Sebbene il D.L. n. 18 del 17.3.2020 non sia del tutto chiaro per quanto riguarda tali procedimenti, le udienze di separazione e divorzio: Udienze Presidenziali, prime comparizioni, procedimenti camerali, udienze istruttorie, non verranno trattate né in Tribunale né in Corte di Appello.

Anche per tali procedimenti i termini sono sospesi.

Solo qualora l’Avvocato costituito faccia istanza motivata dell’urgenza e dell’irreparabile pregiudizio sarà rimesso alla discrezionalità del Giudice la trattazione della causa stessa ai sensi del n. 3 dell’art. 83 del dl ultima parte.

8) Sono sospesi i procedimenti civili minorili?

Risposta: I giudizi dinanzi il Tribunale per i Minorenni, non rientrano nella sospensione di cui al DL n. 18 del 17.3.20, ma saranno trattati solo quelli ove il Collegio ne ravvisi l’urgenza.

In particolare saranno trattati i procedimenti di ADS.

Per tutti gli altri procedimenti, ad eccezione di quelli che il Giudice riterrà trattare, il Presidente del Tribunale per i Minorenni su richiesta di rinvio anche di una sola delle parti, provvederà a rinviare il giudizio.

9) Sono sospesi i procedimenti in materia locativa?

Risposta: anche i procedimenti locativi, siano essi in fase speciale che ordinaria sono sospesi e non fanno eccezione le morosità che invece non subiscono la sospensione feriale. Difatti tali procedimenti non sono menzionati tra quelli che ne sono espressamente esclusi ne possono ritenersi inclusi in quelli indifferibili (considerato anche che è stata disposta la sospensione della esecuzione degli sfratti).

Il problema si pone per le procedure incardinate prima del 9 marzo 2020 e che sono state rinviate in prosieguo di prima udienza di ufficio ad una data che ricadeva nel periodo di sospensione (non si poteva prevedere di quanto sarebbe stato prorogato) o dopo il suo decorso.

In questi casi, trattandosi di procedure in cui è consentita la facoltà della parte di comparire in prima udienza  personalmente, il Giudice deve necessariamente disporre la rinotifica non potendo il rinvio essere comunicato alla parte non costituita (salvo ovviamente la ipotesi di una costituzione del legale prima della udienza che è improbabilissima, in quanto nelle procedure in esame si può iscrivere a ruolo la causa fino al giorno dell’udienza.

E’ pertanto consigliabile, considerata anche la incertezza della data in cui effettivamente sarà possibile trattare l’udienza, per evitare di doversi onerare di molteplici rinotifiche che le prime udienze siano fissate ad una data più lontana possibile (es. dopo l’estate) a prescindere dal termine finale della sospensione.

10) Sono sospesi anche i termini per il compimento delle operazioni peritali?

Risposta: Non sussistono dubbi sul fatto che anche le operazioni peritali siano soggette alla sospensione di cui al comma 2 dell’art. 83 del d.l. 18/2020 rientrando nella nozione di “tutti i termini procedurali”.

In altre parole, si avrà lo “slittamento” sia della data del primo accesso (o eventuali successivi accessi), sia del termine per il deposito della bozza, delle eventuali osservazioni e dell’elaborato peritale definitivo.

Potrebbe, tuttavia, verificarsi il caso che l’ausiliario del Giudice non ritenga – ma in tal caso per mero errore – applicabile alle operazioni peritali la sospensione dei termini. In questo caso, il Giudice dovrà di ufficio, nella prima udienza successiva, rinviare ad altra una udienza con fissazione di nuovi termini.

Tuttavia, trattandosi nella fattispecie de qua di nullità relativa, è preferibile che alla prima udienza successiva il procuratore depositi comunque istanza (da potersi definire di rimessione in termini, pur se in modo atecnico in quanto al momento della emissione del provvedimento i termini per il compimento delle operazioni peritali erano stati rispettati) con la quale chiede espressamente la fissazione di una nuova udienza con rispetto dei termini.

11) Sono sospesi i procedimenti cautelari?

Risposta: sono sospesi tutti i procedimenti cautelari civili, ad eccezione di quelli riguardanti i diritti fondamentali della persona, come ad esempio il diritto alla salute.
Anche in questo caso possono rappresentare eccezione quelli che il capo dell’ufficio giudiziario o il giudice assegnatario del procedimento dovesse ritenete indifferibili, perché la loro ritardata trattazione “può produrre grave pregiudizio alle parti”.

Nella categoria dei cautelari si devono comprendere anche le istanze di sospensione dei provvedimenti giudiziari di cui agli articoli 283 c.p.c. (sospensione delle efficacia esecutive o della esecuzione della sentenza o della sua esecuzione); 351 c.p.c. (richiesta di sospensione prima della udienza di comparizione); 373 c.p.c. (istanza di sospensione della esecuzione della sentenza in Cassazione) del codice di procedura civile.

Il decreto legge in esame prevede testualmente che queste ultime ipotesi non rientrino nella sospensione ma una interpretazione più conforme alla ratio legis, induce a ritenere che anche per questi casi valga la sospensione a meno che non si sia in presenza del presupposto della indifferibilità sopra richiamato di cui al punto 3 dell’art. 83 del dl ultima parte.

12) Sono sospesi tutti i procedimenti di lavoro e licenziamento?

Risposta: la sospensione investe l’intero ambito del diritto del lavoro, e vengono ricomprese tutte le azioni, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le impugnative di licenziamento, come da articolo 46 del D.L. secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articolo 4, 5, e 24 della Legge 23 luglio 1991 n.223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966 n. 604”.

13) Sono sospesi i termini per i procedimenti civili relativi alla circolazione stradale?

Risposta: Il Decreto “Cura Italia”, sancisce all’art. 125 punto 3 che fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del D.Lgs. 7 novembre 2005 n. 209, per la formulazione dell’offerta o della mo3vata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o di un medico- legale, ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

Da ciò ne deriva che, ai fini della proponibilità della domanda in materia di circolazione di veicoli e natanti il termine originariamente previsto di giorni 60 per i danni a cose e di giorni 90 per le lesioni personali, è aumentato solo per le costituzioni in mora inviate dalla entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” e fino al 31 luglio 2020, di ulteriori 60 giorni.

Per cui ai fini dell’azionabilità del diritto, potrebbe non convenire far partire le costituzioni in mora in data successiva al 1 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020.

Infatti in tal caso opererebbe la vigenza dell’art. 125 su citato, 60 + 60 per i danni a cose e 90 + 60 per le lesioni, mentre superato il termine del 31 luglio 2020, ritorna pienamente operativo il termine originariamente previsto dall’art. 148, commi 1 e 2 del D.Lgs. 7 novembre 2005 n. 209.

14) Sono sospesi i procedimenti in materia condominiale?

Risposta: tutti i giudizi di tale natura sono sospesi e il medesimo discorso vale anche per le opposizioni a delibera assembleare il cui temine decadenziale di proposizione ha pacificamente natura processuale per cui segue gli stessi meccanismi di decorrenza sopra indicati.

15) Sono sospesi tutti i procedimenti paragiudiziali? Come funziona in questo caso la sospensione?

Risposta: I procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti procedimenti di ADR che costituiscono condizione di procedibilità dell’azione, sono stati per la prima volta disciplinati dal dl in esame.

La norma ha previsto la sospensione dei termini sia per proporre tali procedimenti sia per portarli a termine nel tempo previsto dalla legge.

Vi rientrano pertanto, anche i termini per proporre le mediazioni ordinate dal Giudice, sia per porre rimedio alla mancata proposizione della parte in corso di causa, sia quelle delegate (in genere sempre 15 giorni).

In tali ultime ipotesi il termine viene posticipato a dopo il 15 aprile ma se esso e già decorso in parte, il termine decorrerà per la parte residuale.

16) Sono sospese le procedure di opposizione alla esecuzione e/o agli atti esecutivi?

Risposta: In forza del disposto di cui all’art. 83, 2° co., dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (ed in particolare l’espressione “procedimenti esecutivi”, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (38 giorni).

Pertanto il termine per la proposizione delle opposizioni in esame resta sospeso per 38 giorni, e decorrerà dal 16/04/2020 per la parte residua.

17) Sono sospese anche le procedure esecutive immobiliari?

Risposta: Le procedure esecutive immobiliari rientrano nel periodo di sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (38 giorni) considerato l’espresso richiamo a tutti i “procedimenti esecutivi”, di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 18/2020:

  • la notifica del pignoramento immobiliare (entro 90 gg. dalla notifica del precetto – art. 481 c.p.c.);
  • l’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare (entro 15 gg. dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato – art. 557 c.p.c.);
  • l’istanza di vendita (entro 45 gg. dalla notifica del pignoramento – art. 497 c.p.c.);
  • il deposito della documentazione ipocatastale / relazione notarile (entro 60 gg. dal deposito dell’istanza di vendita – art. 567 c.p.c.).

Pertanto il termine per tali adempimenti, che comincia a decorrere durante la sospensione, resta sospeso per 38 giorni, a partire dal 16/04/2020 per la parte residua.

  1. Inoltre la sezione esecuzioni del Tribunale di Napoli ha espressamente disposto:
  2. La sospensione delle operazioni di vendita e delle ulteriori attività degli ausiliari (per accessi, visite, pagamento del saldo prezzo ed attuazione degli ordini di liberazione) fino al 15/04/2020;
  3. per le vendite in corso, nel periodo di sospensione TUTTI gli adempimenti NON saranno posti in essere, anche quelli di mero completamento di attività di pubblicità già avviata o riferibili a tentativi di vendita e, pertanto:
  • la pubblicazione dell’avviso di vendita, che non abbia avuto ancora integralmente luogo (ad esempio, perché sia in corso di lavorazione la richiesta di pubblicazione sui quotidiani) deve essere interrotta anche qualora abbia già avuto luogo la pubblicità sul PVP ed anche qualora si riferisca a tentativi di vendita successivi al 15/04/2020;
  • gli avvisi di vendita non ancora integralmente pubblicati devono essere sospesi anche qualora sia stato previsto l’esperimento della vendita in data successiva al 15/04/2020;
  • la successiva calendarizzazione delle venditeavrà luogo solo a seguito di nuovo provvedimento generale dei giudici dell’esecuzione.

18) Sono sospesi anche i pignoramenti mobiliari?

Risposta: Le procedure esecutive mobiliari sono sospese sia quelle mobiliari presso il debitore e sia quelle presso terzi rientrando nel periodo di sospensione 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni). Pertanto per i pignoramenti presso terzi rientrano nel periodo di sospensione 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni):

  1. la notifica del pignoramento presso terzi (entro 90 gg. dalla notifica del precetto – art. 481 c.p.c.);
  2. l’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi (entro 30 gg. dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato – art. 557 c.p.c.);
  3. le udienze delle procedure esecutive presso terzi.

Per i pignoramenti mobiliari presso il debitore rientrano nel periodo di sospensione 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni):

  • La notifica del pignoramento (entro 90 gg. dalla notifica del precetto – art. 481 c.p.c.);
  • l’iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare (entro 15 gg. dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato);
  • l’istanza di vendita (entro 45 gg. dalla notifica del
    pignoramento).

19) Sono sospese le procedure esecutive degli obblighi di fare?

Risposta: Le udienze sono sospese e i termini delle operazioni esecutive restano sospesi per il periodo di 38 giorni (09.03-15.04).

20) Sono sospesi i procedimenti per rilascio e consegna immobile?

Risposta: Il dl 18/2020 all’articolo 103 comma 6 recita così: “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

21) Sono sospesi i procedimenti tributari?

Risposta: dall’esame del Decreto 18 del 17.3.2020, cd. Cura Italia, tenuto conto che al Processo Tributario si applica la cd. sospensione feriale, possiamo ricavare, ai sensi dell’art. 83 (in particolare dei commi 3, 20 e 21) che fino al 15/4/2020:

  • sono sospesi tutti i termini per l’introduzione dei giudizi di primo grado (CTP);
  • sono sospesi i termini per la Mediazione ai sensi dell’art. 17 bis Dlgs.546/92;
  • è sospeso il termine utile per la presentazione del ricorso di primo grado che, se preceduto dall’istanza di adesione, scadrebbe entro l’arco temporale di 150 giorni (60+90) dalla data della notifica dell’atto impositivo;
  • sono sospesi i termini per la cd. Adesione, non solo in virtù dell’art. 67 del Decreto Cura Italia che ha sospeso l’attività degli Uffici finanziari ma anche a seguito delle Circolari Ministeriali in materia;
  • è sospeso altresì il termine previsto a ritroso per il deposito delle costituzioni in primo grado pari a 20 giorni prima dell’udienza fissata per la trattazione del giudizio tributario, secondo le medesime modalità di calcolo previste per il processo civile (e già richiamate nel presente vademecum); per effetto di ciò, il ricorrente potrà richiedere il differimento dell’udienza di trattazione se non ancora fissata e/o se non già rinviata d’ufficio nelle more da parte della commissione tributaria provinciale;

– Aderendo alla tesi cd. espansiva, la sospensione dei termini potrebbe applicarsi anche all’appello tributario e quindi per l’effetto ai termini per la costituzione in appello, tenuto conto dell’assenza di esclusioni, della previsione dell’art. 83 del Decreto Cura Italia dell’applicabilità ai processi tributari e militari, dell’applicabilità della sospensione al ricorso e controricorso in Cassazione

Pertanto anche per le CT Regionali, in base a questa tesi potrebbero valere le considerazioni sopra svolte per le CT Provinciali.

Questa interpretazione, rispetto alla tesi cd. restrittiva, appare la più aderente alla ratio della natura giuridica della sospensione dei termini per Covid19 che, avendo carattere “straordinario”, si palesa da una lato diversa dalla sospensione feriale cd. pura e dall’altro in linea con la sospensione di legge introdotta per le ipotesi di mancato funzionamento delle Commissione Tributarie e degli Uffici Finanziari al verificarsi di eventi eccezionali (tra cui, le calamità naturali), che prevede il differimento di tutti i termini di decadenza o prescrizione mediante l’istituto della rimessione in termini (D.L. n. 498/1961), oltre che in linea con i poteri riconosciuti ai capi degli Uffici Giudiziari dalla normativa emanata in questo periodo di emergenza nazionale.

Infine, si ricorda che l’obbligatorietà del PTT (processo tributario telematico) dal 1° luglio u.s., facilita l’introduzione dei giudizi così come ogni altro deposito (di controdeduzioni, istanze, documenti), e che nel contempo il sistema SIGIT consente ulteriori attività connesse, come l’ottenimento della sentenza (possibile altresì anche attraverso richiesta a mezzo pec ai competenti uffici tributari) nonché di accedere al fascicolo telematico mediante la cd. istanza di visibilità.

22) Sospensione termini anche per emettere provvedimenti giudiziari da parte degli uffici?

Risposta: per quanto attiene alle procedure di diritto civile ai sensi dell’art. 83, co 2, DL Cura Italia è sospesa anche l’adozione dei provvedimenti giudiziari e l’eventuale deposito delle motivazioni.

23) Ci sono materie civili escluse dalla sospensione?

Risposta: sono escluse dalla sospensione le seguenti materie:
cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

  1. cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si precisa nella Relazione che si deve far riferimento, per la nozione di cause di “alimenti o ad obbligazioni alimentari”, al Regolamento Europeo 4 del 2009 art. 1);
  2. procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  3. procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  4. procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
  5. procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);
  6. procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  7. procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
  8. procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
  9. tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile).

24) Come si procede durante la sospensione per le materie che ne sono escluse?

Risposta: Per le cause che non rientrano nella sospensione può essere disposto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

25) Durante la sospensione si possono incardinare giudizi che sono sospesi?

Risposta: Il provvedimento di sospensione non inibisce la possibilità di instaurare nuovi giudizi, tuttavia il ridotto numero di personale attualmente presente nelle cancellerie, non consente di verificare ed accettare tutte le buste telematiche e la maggiore criticità risiede nell’impossibilità di consentire se vi sia un atto per il quale il Capo dell’Ufficio Giudiziario o il Giudice debba disporre l’urgenza di cui al comma 3 art. 83 DL cura Italia.

È opportuno pertanto evitare fino al 15 Aprile p.v. l’iscrizione a ruolo di nuove cause.

26) Cosa succede nella ipotesi in cui la proposizione di una domanda rappresenta una condizione per evitare prescrizioni o decadenze?

Risposta: Il decreto legge in esame ha preso espressamente in considerazione tali casi, prevedendo all’art. 83 n. 8 che la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante le azioni precluse dalla sospensione, è sospesa.

Il riferimento è, a titolo esemplificativo, alle azioni revocatorie ordinaria e fallimentare oppure all’azione giudiziaria da promuovere al fine di interrompere il possesso ad usucapionem.

Provvedimenti a sostegno dell’Avvocatura, intervista al Presidente Mallardo (Video)

Il Presidente Avv. Gianfranco Mallardo ci parla dei provvedimenti a sostegno dell’Avvocatura presi dal Consiglio, della riduzione della quota associativa al 50%, primi in Italia, delle proposte al Governo e le ipotesi di provvedimenti da parte di Cassa Forense

Decisioni e proposte del COA di Napoli Nord di grande impatto a sostegno dell’avvocatura. Riduzione della quota associativa al 50% per l’anno 2020 e sua posticipazione al 31 ottobre 2020, primi a deliberare tale iniziativa economica a sostegno della classe forense, oltre, come già accennato, a numerose proposte rivolte al governo e agli organi forensi e di rappresentanza

Anche la Cassa deve puntare decisamente al sostegno dell’avvocatura

L’invito rivolto a Cassa e di provvedere, con ogni risorsa disponibile e nei limiti degli obblighi di sostenibilità, ad interventi urgenti a sostegno dei redditi degli avvocati, impegnando ogni somma utilizzabile in bilancio per l’assistenza ordinaria e straordinaria ed anche valutando la possibilità di modificare il regolamento per i contributi previdenziali e chiedendo una deroga agli attuali criteri per la sostenibilità finanziaria dell’Ente, da programmare su un periodo più breve.

Il Consiglio nei giorni precedenti ha inoltre proposto e sostenuto una campagna di solidarietà per il Reparto di UOC di Rianimazione e Terapia intensiva del P.O. Moscati di Aversa guidato dal primario, la Dott.ssa Eufrasia Silvestro

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Contagio nel Tribunale; disposta la chiusura per il 23 e 24 marzo

E’ di poche ore fa la conferma del Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord che con un provvedimento urgente (Leggi: Chiusura Tribunale Napoli Nord – 23-24 MAR 2020) del suo Presidente il Dott. Marcello Sinisi ha comunicato la veridicità della notizia che circolava da 24 ore.
Un impiegata del Tribunale del comprensorio di Napoli Nord e più precisamente in servizio presso l’ufficio del gratuito patrocinio penale (per l’esattezza al 1° piano) è risultata positiva al tampone per la verifica del contagio da Coronavirus.
Subito si è disposta la chiusura totale del Tribunale di Aversa per la sanificazione che durerà per 48 ore e precisamente nelle giornate del 23 e 24 marzo.
Anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord aveva già preso atto della notizia ed aveva diramato un comunicato ai suoi iscritti.
Questo il contenuto di poche ore fa del comunicato sul sito del COA

Comunicazione importante: Contagio nel Tribunale di Napoli Nord

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
AVVISO IMPORTANTE
Abbiamo ricevuto notizia del contagio nel Tribunale di Napoli Nord da COVID 19 di uno degli impiegati in servizio presso l’ufficio del gratuito patrocinio penale (1° piano) nel periodo dal 01.03.2020 al 19.03.2020, ma effettivamente al lavoro nei giorni del 5, 6, 9 e 12 marzo.
Si invitano gli avvocati che abbiano frequentato il predetto ufficio ad adottare le misure cautelari imposte dai recenti provvedimenti legislativi per prevenire e limitare l’esponenziale diffusione del contagio, pur tenendo presente che il periodo di incubazione massimo della malattia è di 15 gg. e che il Tribunale è rimasto pressoché inattivo dal giorno 6 marzo per l’astensione avvocati e successivamente per la chiusura imposta dal DL n. 11 dell’8.3.2020.
Aversa, 21.03.2020
Il Presidente
Avv. Gianfranco Mallardo