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Tribunale per i Minorenni di Napoli – Comunicazione mail per trattazione

Tribunale per i Minorenni di Napoli

Ordine di Servizio n. 16 del 26 marzo 2020

OGGETTO: Semplificazione delle modalità di comunicazione concernente la volontà trattazione dei giudizi penali (di cui all’art.83.3 lett.b) e c) d.l. n. 18/2020) esclusi dal rinvio di ufficio sino al 15.4.2020)

Per agevolare l’attività di Cancelleria e predisporre in tempo utile la strumentazione necessaria per attivare il servizio di videoconferenza delle udienze escluse da1 rinvio di ufficio previsto sino al 15.4.2020 per i procedimenti indicati nell’art. 83.3 lett.b) e c) del d.1. n. 18/2020 (tra i quali non sono inclusi i processi con imputati a ”piede libero”), appare opportuno prevedere che la manifestazione di volontà espressamente indicata perché si proceda, rimessa all’imputato o al suo difensore, pervenga a questo Ufficio entro tre giorni prima rispetto alla data programmata per la trattazione del giudizio.

Acquisita la disponibilità dei Presidenti dei C.O.A. e delle Camere Penali del Distretto (ai quali si richiede la cortese collaborazione per la più ampia diffusione della presente comunicazione), si richiede pertanto che per tutti i procedimenti menzionati in precedenza, compresi nell’arco temporale di udienze intercorrente tra il 30 marzo e il 15 aprile 2020, il difensore faccia pervenire la richiesta di trattazione ai seguenti indirizzi mail:

  • dibattimento.tribmin.napoli@giustizia.it
  • gip.tribmin.napoli@giustizia.it
  • gup.tribmin.napoli@giustizia.it
  • sorveglianza.tribmin.napoli@giustizia.it

Sarà cura della Cancelleria dare tempestiva comunicazione in merito alla locale Procura della Repubblica

Si comunichi ai Giudici, togati e onorari, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ai Sostituti Procuratori; al Dirigente Amministrativo; al Personale Amministrativo; ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto; alla Direttrice del CGM della Campania; alla Responsabile de1l’USSM; al Presidente della Corte di Appello di Napoli; al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli; al Capo Dipartimento de1l’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia; al Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità; al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Presidenza Tribunale per i minorenni di Napoli

Viale Colli Aminei, n. 42- 80131

Tel. 0817449334 Fax 0817419132

tribmin.napoli@giustizia.it

Trattazione affari penali nel periodo di emergenza coronavirus

Trattazione affari penali. Anche in questo caso abbiamo ritenuto pubblicare alcuni chiarimenti sull’applicazione del DL 18/2020 e i suoi effetti nei processi penali (Redatto dal COA di Napoli)

A) TERMINI
1) I termini sono sospesi?

Risposta:

– Dal 9.3.2020 al 15.4.2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto di tutti i procedimenti penali (salve le eccezioni di cui si dirà in seguito).

2) In particolare quali termini sono sospesi dal 9.3.20 al 15.4.20?

Risposta:

  • i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari (ad esempio il termine per l’esercizio delle facoltà di cui all’avviso di deposito ex art. 415 bis c.p.p.);
  • i termini per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione (fare attenzione, dunque: se presentate una qualsiasi istanza, il giudice potrà pronunciarsi soltanto su quelle delle cause che si trattano ed i cui termini non sono sospesi);
  • i termini per le impugnazioni;
  • in linea più generale, la sospensione opera per tutti i termini procedurali.

3) Che succede se il decorso del termine ha inizio durante il periodo della sospensione?

Risposta:

Laddove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ad esempio, notificato un avviso ex art. 415 bis il giorno 12.3.20 il termine di gg. 20 partirà dal 16.4.2020.

4) Che succede qualora il termine ricade “a ritroso” nel periodo di sospensione?

Risposta:

Quando il termine è computato a ritroso (come avviene ad esempio per il termine per il deposito della lista testi o dei motivi aggiunti) e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Ad esempio, i sette giorni liberi per il deposito della lista testi di un processo fissato per il giorno 20.4.2020 partiranno dal giorno 16.4.20 e dunque la udienza del 20.4.2020 verrà differita per consentire il rispetto dei sette gg. liberi ed interi come prescrive l’art. 172, comma 4, c.p.p.

5) Quali sono le eccezioni alle suddette regole?

Risposta:

Le disposizioni suddette non operano nei seguenti casi, indicati all’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020: a)procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;

  1. procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
  2. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
  3. procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;
  4. ancora, soltanto allorquando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei seguenti ulteriori casi:
  • procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-­‐ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

6) E’ sospeso il decorso dei termini di custodia cautelare e della prescrizione?

Risposta:

Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 dell’art. 83 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020 sono altresì̀ sospesi, per lo stesso periodo, ovvero fino al 15 aprile 2020, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

B) TRATTAZIONE DEI PROCESSI

1) Quali procedimenti si rinviano?

Risposta:
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020, tutte le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fino al 15 aprile 2020 sono rinviati d’ufficio (fuori udienza) a data successiva al 15 aprile 2020, salve le eccezioni previste dal comma 3.

2) I rinvii saranno comunicati?

Risposta:

Le date di rinvio verranno notificate agli avvocati a mezzo pec.

Le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante pec inviata al difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio (art. 83, comma 14 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020).

3) Quali procedimenti si trattano?

Risposta:

Secondo il disposto 83 comma 3 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020, durante il periodo di sospensione si trattano soltanto i seguenti procedimenti:

  • procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;
  • procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p.;
  • procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive;
  • procedimenti in cui è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.
  • procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4) Quali procedimenti si trattano solo su richiesta?

Risposta:

Ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.L. nr. 18 del 17.3.2020, i detenuti, gli imputati, i proposti e i loro difensori possono espressamente richiedere la trattazione dei seguenti procedimenti:

  • procedimenti a carico di detenuti, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51-­‐ter dell’ordinamento penitenziario;
  • procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
  • La richiesta di trattazione formulata dai difensori deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC o posta ordinaria (per l’ufficio GIP), nel termine di tre giorni antecedenti l’udienza, agli indirizzi di posta eleCronica indicati nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

5) Come si celebrano le udienze di convalida di arresto e fermo e i giudizi direttissimi?

Risposta:

Per le udienze di convalida di arresto e fermo nonché per i giudizi direttissimi che si convertono in giudizio abbreviato non condizionato e patteggiamento è stato stipulato dal Consiglio dell’Ordine un Protocollo di intesa che consente la celebrazione dell’udienza da remoto mediante piattaforma Microso* Teams, con facoltà di scelta per l’avvocato di essere presente in Tribunale, presso il luogo di custodia del proprio assistito ovvero presso il proprio studio professionale.

6) Come si svolgono le udienze con imputati detenuti, internati o in stato di custodia cautelare?

Risposta:

Nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 le udienze di procedimenti con imputati detenuti, internati o in stato di custodia cautelare si svolgono di regola a porte chiuse ed assicurando i collegamenti da remoto dell’imputato nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 146 bis disp. att. c.p.p.

C) TRATTAZIONE DEI PROCESSI PER IMPUTATI MINORENNI

1) I procedimenti a carico di imputati minorenni si rinviano?

Risposta:

Alla luce dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, la disciplina dei processi a carico di minorenni è sostanzialmente analoga a quella dei processi ordinari a carico di imputati maggiorenni; pertanto le udienze del Tribunale per i Minorenni fissate fino al 15/04 saranno rinviate d’ufficio ed il rinvio sarà comunicato al difensore, salve le eccezioni previste all’art. 83 comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

2) Quali procedimenti si trattano?

Risposta:

Le eccezioni previste dal comma 3 dell’art. 83 sono le stesse già
indicate per i processi a carico di imputati maggiorenni (cfr. risposte nn. 3 e 4 del paragrafo B. Trattazione dei processi).

D) PROCEDURE DI RIESAME

1) Come si deposita la richiesta di riesame?

Risposta:

La richiesta di riesame, così come gli altri di impugnazione proposti innanzi al Tribunale del riesame, può essere proposta mediante invio di pec (all’indirizzo riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it) secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

2) Le udienze dinanzi al Tribunale del riesame si celebrano?
Risposta:
Le udienze dinanzi al Tribunale del riesame si celebrano solo se il difensore o il ricorrente lo richiedano espressamente, manifestando la volontà di procedere nell’istanza di riesame recapitata via pec (all’indirizzo riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it) secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

E) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

1) Come posso controllare lo stato dei procedimenti?

Risposta:

E’ possibile effettuare controlli da remoto tramite il portale http://pst.giustizia.it/PST accedendo al sistema come descritto di seguito:

  • EFFETTUA LOGIN
  • ACCEDI CON SMARTCARD
  • CONSULTAZIONI SIUS DISTRETTUALI IN SPERIMENTAZIONE
  • Per accedere occorre essere in possesso di firma digitale.

2) Posso accedere fisicamente alle cancellerie per controllare lo stato dei procedimenti o per altro adempimento?

Risposta:

L’accesso agli uffici è consentito previa prenotazione a mezzo email
prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it.

E’ sospesa, in ogni caso, ogni comunicazione a mezzo TELEFONO.

3) Posso richiedere un appuntamento con un magistrato?

Risposta:

Non è possibile. Il ricevimento è sospeso sia per Avvocati che per utenti esterni.

4) Come posso depositare atti o istanze?

Risposta:

Atti ed istanze possono essere depositati a mezzo PEC.
Se si tratta di PRIME istanze, queste debbono essere inviate all’indirizzo PEC del RUOLO GENERALE (indicando necessariamente il codice fiscale dell’Avvocato);

gli altri atti debbono essere inviati, invece, agli indirizzi PEC delle singole SEZIONI.
Qualora si voglia optare per il deposito cartaceo, occorre prenotarsi tramite l’indirizzo email prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it.

Indirizzi utili:

  • RUOLO GENERALE ruologenerale.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE PRIMA sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE SECONDA sez2.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE TERZA sez3.tribsorv.napoli@giustiziacert.it
  • SEZIONE QUARTA sez4.tribsorv.napoli@giustiziacert.it

5) Si celebrano le udienze?

Risposta:

  • Non tutte.
  • Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze fissate.
  • SONO ESCLUSE dal rinvio di ufficio e, pertanto, SI TRATTANO quelle aventi ad oggetto SOSPENSIONE DI MISURE ALTERNATIVE, applicazione di MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE e quelle nei confronti di soggetti DETENUTI.
  • In quest’ultimo caso deve essere formulata ESPRESSA richiesta al Tribunale.

6) Come si può formulare la richiesta di celebrazione dell’udienza?

Risposta:

  • I DIFENSORI interessati debbono inviare una PEC all’indirizzo sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it; l’istanza deve pervenire almeno TRE GIORNI PRIMA della celebrazione dell’udienza e deve essere indicato nell’oggetto la seguente dicitura “RICHIESTA CELEBRAZIONE UDIENZA DEL EX D.L. 18/20”.
  • I DETENUTI possono formulare la predetta istanza per il tramite della Direzione dell’istituto penitenziario; in tal caso la presenza del soggetto detenuto sarà garantita dalla videoconferenza o altro collegamento da remoto.

7) Le udienze sono celebrate da remoto?

Risposta:

NO. Nessun Protocollo è stato sottoscritto.

8) Verranno comunicate le date dei rinvii dei processi?

Risposta: SI.

La Cancelleria provvederà a dare comunicazione, singolarmente, ai Difensori interessati e comunicherà ANCHE al Consiglio dell’Ordine che provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale www.ordineavvocatinapoli.it nella sezione EMERGENZA CORONAVIRUS.

F) ADEMPIMENTI PROCESSUALI

1) Come si deposita un’istanza de libertate?

Risposta:

Le istanze in materia di libertà possono essere depositate esclusivamente a mezzo posta elettronica, agli indirizzi e secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

2) Come si deposita la lista testimoniale?

Risposta:

Ferma restando la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti che non devono essere trattati, le liste testimoniali, se urgenti, possono essere depositate esclusivamente a mezzo di posta elettronica, secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

3) Si possono depositare altre istanze?

Risposta:

Si, purché se ne documenti l’urgenza. Tutte le istanze vanno comunque inoltrate a mezzo posta elettronica agli indirizzi e secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

4) E’ consentito recarsi presso le cancellerie?

Risposta:

È consentito accedere alle cancellerie, previo appuntamento tramite posta elettronica, esclusivamente per adempimenti connessi alla trattazione dei procedimenti sottratti alla disciplina della sospensione (per esempio, per visionare un fascicolo non presente al TIAP).

5) E’ consentito recarsi al Front office?

Risposta:

Il front office è aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per l’accesso agli atti ed il rilascio copie relative a ordinanze di custodia cautelare e procedimenti di competenza del tribunale del riesame.
Per gli adempimenti connessi ai procedimenti penali non oggetto di sospensione si potrà accedere previo appuntamento richiesto a mezzo PEC all’indirizzo frontofficepenale.tribunale.napoli@giustizia.it, secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 68/2020 del 18 marzo 2020.

6) E’ consentito recarsi presso gli uffici della Procura della Repubblica?

Risposta:

Gli accessi agli uffici della Procura della Repubblica sono disciplinati dalla Circolare del Procuratore della Repubblica n. 4/2020 del 18 marzo 2020 (reperibile sul sito COA) e riguardano le attività urgenti ed indifferibili dell’Ufficio di Procura nonché gli impegni professionali e gli adempimenti dei difensori previamente comunicati.

7) Come si depositano le querele?

Risposta:

Le querele si depositano esclusivamente in forma cartacea secondo le ordinarie regole codicistiche.

8) Come si depositano le denunce?

Risposta:

Fino al 30 giugno 2020 l’Ufficio Notizie di Reato riceverà e registrerà le denunce di privati trasmesse da Avvocati all’indirizzo pec registrogene rale.procura.napoli@giustiziacert.it, con indicazione nell’oggetto del nominativo del privato denunciante.

G) RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

La disciplina relativa alla trattazione degli affari penali è contenuta nel
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e, per le disposizioni attuative, nei Decreti, Circolari ed Ordini di Servizio emanati dai Capi degli Uffici, pubblicati sul sito.

Sospensione termini civili e tributari alla luce del DL 18/20

Sospensione termini. Abbiamo ritenuto pubblicare alcuni chiarimenti sull’applicazione del Dl 18/2020 e i suoi effetti nei processi civili e tributari (Redatto dal COA di Napoli)

1) Cosa si intende per sospensione?
Risposta: la sospensione dei procedimenti giudiziari, introdotta dai vari decreti legge che si sono succeduti dall’inizio della emergenza fino a quello ultimo 18/2020, pur mutuando in parte i meccanismi della sospensione feriale, ha una portata ben più ampia considerata la ratio ispiratrice:

  • Evitare il più possibile l’accesso umano e quindi degli operatori di giustizia e degli utenti e quindi i conseguenti assembramenti che possano favorire la diffusione del virus nei palazzi di giustizia.

In particolare essa abbraccia la quasi totalità dei procedimenti salvo le poche eccezioni riportate al punto 3 dell’art. 83 operando un rinvio generalizzato (al punto 3 dell’art. 83 ultima parte) ai procedimenti “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti” rimanendo la valutazione dell’urgenza ad un giudizio prognostico del Capo dell’Ufficio Giudiziario di competenza del singolo procedimento con decreto da apporsi in calce alla citazione o al ricorso o, per i giudizi già iniziati del Giudice Istruttore o del Presidente del Collegio.

Tali provvedimenti non sono impugnabili.

È pertanto consigliabile che in tale ultima ipotesi, il ricorso contenga chiaramente la indicazione delle ragioni della urgenza ovvero il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla ritardata trattazione del giudizio

2) Quanto dura la sospensione?
Risposta: La sospensione si protrae per il periodo che va dal 9 marzo al 15 aprile 2020 compreso ed è quindi di 38 giorni.

Per il periodo che va dal 16 aprile al 30 giugno 2020 la trattazione dei procedimenti deve essere regimentata sempre allo scopo di limitare i contatti, rispettando le prescrizioni igienico-sanitarie secondo le indicazioni stabilite al punto 7, lettera a-f del decreto.

3) Sono sospesi tutti procedimenti ordinari civili?
Risposta: l’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 riscrive ed interpreta la sospensione termini, già disposta con il D.L. n. 11/2020, fissandone la decorrenza dal 09 marzo fino al 15 aprile 2020.

Ciò significa che, in questo periodo – dal 09 marzo al 15 aprile 2020 –, le udienze già fissate dei procedimenti civili ordinari, sono rinviate di ufficio ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Si tratta, quindi, di una sospensione amplissima e generale che, in materia civile, comprende gli atti introduttivi dei giudizi, sia nella forma della citazione che del ricorso, le chiamate in causa del terzo, l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali (memorie ex art. 183, memorie ex art. 190 c.p.c.).

Parimenti la sospensione termini riguarda gli atti inerenti le fasi del gravame quali appello, ricorso per cassazione, revocatorie etc.

Esempi pratici termini in avanti

– Comparse e memorie come viene effettuato il computo:

A tal fine, è opportuno distinguere due ipotesi:

  1.  inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. In tal caso il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) e riprende a decorrere dal 16/4. Ad esempio: con riferimento al termine di deposito di una memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ovvero 30 giorni (stessa durata anche per la memoria n. 2) con decorrenza dal 2 marzo 2020 (compreso), il termine andrà a scadere il dì 8/05/2020 (nel computo vanno considerati 7 giorni di marzo e 23 dal 16/4 incluso).
  2. inizio del termine durante il periodo di sospensione ovvero tra il 9/3/2020 ed il 15/4. In tal caso, cominciando a decorrere il termine dal 16/04 tutte le memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1 e 2 c.p.c. andranno a scadere il 15/5/2020. Le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. (termine di venti giorni) con inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione, andranno invece a scadere il 5/5/2020. ù

– Comparsa conclusionale – memoria di replica

Anche in questo caso riteniamo opportuno distinguere due ipotesi:

  • inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. Il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) per poi riprendere a decorrere dal 16/4 (compreso).
    Ad esempio;
  • il termine per il deposito di una comparsa conclusionale (normalmente di 60 giorni) con decorrenza dal 4 marzo 2020 (compreso), avrà come scadenza il 9/06/2020 [5 giorni di marzo e 55 dal 16/4 incluso];
  • il termine per il deposito di una memoria di replica (normalmente 20 giorni) con inizio del termine 4 marzo 2020 (compreso), avrà come scadenza il 30/04/2020 [5 giorni di marzo e 15 dal 16/4 incluso];
  • inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione ovvero tra il 9/3/2020 ed il 15/4. Il termine inizierà a decorrere il 16 aprile 2020 (incluso), pertanto, in tal caso, i termini per il deposito di comparse conclusionali andranno a scadere il 14/06/2020, domenica, differito ai sensi del quarto comma dell’art. 155 c.p.c, al 15/6/2020. Invece le memorie di replica, con inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione, andranno invece depositate entro il 5/5/2020.

4) Sono sospesi anche i termini per le impugnazioni?

Risposta: Sono espressamente richiamati dall’art. 83, comma due, secondo periodo del d.l. 18/2020. Anche per le impugnazioni, si ritiene opportuno distinguere diverse ipotesi:

  • inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020.

Il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) e riprende a decorrere il 16/4 (compreso), tuttavia andrà considerato sia il relativo termine per la impugnazione (60 giorni per il ricorso per cassazione e 30 per le altri impugnazioni [appello, revocazione, opposizione di terzo e regolamento di competenza]), sia del momento dal quale comincia a decorrere il termine (notificazione della sentenza [appello, ricorso per cassazione, alcuni casi di revocazione e di opposizione di terzo] o dalla comunicazione dell’ordinanza [regolamento di competenza]).

Va precisato che nel caso in cui il termine per la impugnazione sia di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (cfr., art. 327 c.p.c.) in questo caso occorrerà aggiungere al termine di sospensione di cui all’art. 83, secondo comma del d.l. 18/2020, il termine di sospensione feriale (1/8-31/8), risultando le due ipotesi di sospensione tra loro cumulabili in quanto previste da due provvedimenti distinti ed aventi una ratio diversa.

Ad esempio, prendendo a riferimento il caso dell’appello distinguiamo due ipotesi:

  1. Sentenza di primo grado notificata il 28/2/2020. In tal caso, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di cui al secondo comma dell’art. 83 d.l. 18/2020, il termine ultimo per la proposizione dell’appello andrà a scadere il 6 maggio 2020 (nel computo 1 giorno di febbraio e 8 giorni di marzo ed altri 21 giorni decorrenti  dal 16/4, compreso);
  2. Sentenza pubblicata il 4/3/20 e non notificata. In tal caso, ai fini del computo di sei mesi (cfr. art. 327 cpc) si dovrà tenere conto sia del periodo di sospensione di cui al II co dell’art. 83 del DL 18/20, sia del periodo di sospensione feriale (1/8-31/8) e pertanto il termine ultimo per la proposizione dell’appello sarà il dì 11/11/20 (sei mesi da calcolarsi dal 4/3/20 e comprensivi di sospensione feriale [quindi 4/10/20] a cui vanno aggiunti i 38 giorni di sospensione previsti dal II co. dell’artt. 83 del DL 18/20 [23 giorni di marzo e 15 di aprile])

5) La sospensione dei termini si applica anche nel caso di riassunzione del giudizio?

Risposta: Anch’essa rappresenta una attività processuale da intendersi contenuta nella espressione “tutti i termini procedurali” di cui al comma 2 dell’art. 83 del D.L. 18/2020.
Come avviene il computo dei tre mesi di cui al primo comma dell’art. 50 c.p.c.?
Anche in questo caso occorre distinguere diverse ipotesi:
– inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. Il calcolo dei giorni si “blocca” il 9/3 (giorno da non computarsi) e inizia a decorrere il 16/4. Ad esempio: Se il termine (di mesi tre, nel caso in cui il giudice non abbia fissato un termine diverso) decorre dal 5 marzo 2020 (compreso), il deposito del ricorso in riassunzione dovrà avvenire entro il termine ultimo del 13 luglio 2020 (tre mesi da calcolarsi dal 5/3/2020 [quindi 5/6/2020], a cui vanno aggiunti i 38 giorni di sospensione previsti dal secondo comma dell’art. 83 d.l. 18/2020);
– inizio della decorrenza del termine nel periodo di sospensione dal 9/3/2020 al 15/4. Il termine inizierà a decorrere il 16 aprile 2020 (compreso), pertanto, il termine ultimo per la riassunzione sarà il 16 luglio 2020.

6) Sono sospesi anche i termini da calcolarsi a ritroso?

Risposta: anche la sospensione termini è da computarsi a ritroso, sono stati espressamente sospesi dalla norma in esame che prevede che sia nella ipotesi in cui gli stessi ricadano interamente nel periodo di sospensione sia che vi ricadano in parte, sono differiti e decorreranno da una nuova udienza fissata dopo la sospensione in modo da consentire il rispetto di essi termini.

Ciò riguarda soprattutto le costituzioni in giudizio, con la conseguenza che le prime udienze saranno rinviate di ufficio proprio al fine di consentire il rispetto del termine e per evitare alla parte di incorrere in preclusioni (ad esempio domanda riconvenzionale, chiamata di un terzo).

Esempi pratici computo termini a ritroso – memorie.
Cosa succede con riferimento alle note da depositare con termini da calcolare a ritroso e l’udienza già fissata non ne consenta il rispetto?
Solo a fini esemplificativi, le note conclusionali nel processo del lavoro o quelle in materia locatizia, le note ex art.281 sexies c.p.c., quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione è differita l’udienza da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (cfr., art. 83, comma 2, quarto periodo, D.L. 18/2020).

La conseguenza è che le udienze fissate per la discussione saranno rinviate di ufficio proprio al fine di consentire il rispetto del termine per il deposito di note.

7) Sono sospesi i procedimenti di famiglia?

Risposta: Sebbene il D.L. n. 18 del 17.3.2020 non sia del tutto chiaro per quanto riguarda tali procedimenti, le udienze di separazione e divorzio: Udienze Presidenziali, prime comparizioni, procedimenti camerali, udienze istruttorie, non verranno trattate né in Tribunale né in Corte di Appello.

Anche per tali procedimenti i termini sono sospesi.

Solo qualora l’Avvocato costituito faccia istanza motivata dell’urgenza e dell’irreparabile pregiudizio sarà rimesso alla discrezionalità del Giudice la trattazione della causa stessa ai sensi del n. 3 dell’art. 83 del dl ultima parte.

8) Sono sospesi i procedimenti civili minorili?

Risposta: I giudizi dinanzi il Tribunale per i Minorenni, non rientrano nella sospensione di cui al DL n. 18 del 17.3.20, ma saranno trattati solo quelli ove il Collegio ne ravvisi l’urgenza.

In particolare saranno trattati i procedimenti di ADS.

Per tutti gli altri procedimenti, ad eccezione di quelli che il Giudice riterrà trattare, il Presidente del Tribunale per i Minorenni su richiesta di rinvio anche di una sola delle parti, provvederà a rinviare il giudizio.

9) Sono sospesi i procedimenti in materia locativa?

Risposta: anche i procedimenti locativi, siano essi in fase speciale che ordinaria sono sospesi e non fanno eccezione le morosità che invece non subiscono la sospensione feriale. Difatti tali procedimenti non sono menzionati tra quelli che ne sono espressamente esclusi ne possono ritenersi inclusi in quelli indifferibili (considerato anche che è stata disposta la sospensione della esecuzione degli sfratti).

Il problema si pone per le procedure incardinate prima del 9 marzo 2020 e che sono state rinviate in prosieguo di prima udienza di ufficio ad una data che ricadeva nel periodo di sospensione (non si poteva prevedere di quanto sarebbe stato prorogato) o dopo il suo decorso.

In questi casi, trattandosi di procedure in cui è consentita la facoltà della parte di comparire in prima udienza  personalmente, il Giudice deve necessariamente disporre la rinotifica non potendo il rinvio essere comunicato alla parte non costituita (salvo ovviamente la ipotesi di una costituzione del legale prima della udienza che è improbabilissima, in quanto nelle procedure in esame si può iscrivere a ruolo la causa fino al giorno dell’udienza.

E’ pertanto consigliabile, considerata anche la incertezza della data in cui effettivamente sarà possibile trattare l’udienza, per evitare di doversi onerare di molteplici rinotifiche che le prime udienze siano fissate ad una data più lontana possibile (es. dopo l’estate) a prescindere dal termine finale della sospensione.

10) Sono sospesi anche i termini per il compimento delle operazioni peritali?

Risposta: Non sussistono dubbi sul fatto che anche le operazioni peritali siano soggette alla sospensione di cui al comma 2 dell’art. 83 del d.l. 18/2020 rientrando nella nozione di “tutti i termini procedurali”.

In altre parole, si avrà lo “slittamento” sia della data del primo accesso (o eventuali successivi accessi), sia del termine per il deposito della bozza, delle eventuali osservazioni e dell’elaborato peritale definitivo.

Potrebbe, tuttavia, verificarsi il caso che l’ausiliario del Giudice non ritenga – ma in tal caso per mero errore – applicabile alle operazioni peritali la sospensione dei termini. In questo caso, il Giudice dovrà di ufficio, nella prima udienza successiva, rinviare ad altra una udienza con fissazione di nuovi termini.

Tuttavia, trattandosi nella fattispecie de qua di nullità relativa, è preferibile che alla prima udienza successiva il procuratore depositi comunque istanza (da potersi definire di rimessione in termini, pur se in modo atecnico in quanto al momento della emissione del provvedimento i termini per il compimento delle operazioni peritali erano stati rispettati) con la quale chiede espressamente la fissazione di una nuova udienza con rispetto dei termini.

11) Sono sospesi i procedimenti cautelari?

Risposta: sono sospesi tutti i procedimenti cautelari civili, ad eccezione di quelli riguardanti i diritti fondamentali della persona, come ad esempio il diritto alla salute.
Anche in questo caso possono rappresentare eccezione quelli che il capo dell’ufficio giudiziario o il giudice assegnatario del procedimento dovesse ritenete indifferibili, perché la loro ritardata trattazione “può produrre grave pregiudizio alle parti”.

Nella categoria dei cautelari si devono comprendere anche le istanze di sospensione dei provvedimenti giudiziari di cui agli articoli 283 c.p.c. (sospensione delle efficacia esecutive o della esecuzione della sentenza o della sua esecuzione); 351 c.p.c. (richiesta di sospensione prima della udienza di comparizione); 373 c.p.c. (istanza di sospensione della esecuzione della sentenza in Cassazione) del codice di procedura civile.

Il decreto legge in esame prevede testualmente che queste ultime ipotesi non rientrino nella sospensione ma una interpretazione più conforme alla ratio legis, induce a ritenere che anche per questi casi valga la sospensione a meno che non si sia in presenza del presupposto della indifferibilità sopra richiamato di cui al punto 3 dell’art. 83 del dl ultima parte.

12) Sono sospesi tutti i procedimenti di lavoro e licenziamento?

Risposta: la sospensione investe l’intero ambito del diritto del lavoro, e vengono ricomprese tutte le azioni, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le impugnative di licenziamento, come da articolo 46 del D.L. secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articolo 4, 5, e 24 della Legge 23 luglio 1991 n.223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966 n. 604”.

13) Sono sospesi i termini per i procedimenti civili relativi alla circolazione stradale?

Risposta: Il Decreto “Cura Italia”, sancisce all’art. 125 punto 3 che fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del D.Lgs. 7 novembre 2005 n. 209, per la formulazione dell’offerta o della mo3vata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o di un medico- legale, ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

Da ciò ne deriva che, ai fini della proponibilità della domanda in materia di circolazione di veicoli e natanti il termine originariamente previsto di giorni 60 per i danni a cose e di giorni 90 per le lesioni personali, è aumentato solo per le costituzioni in mora inviate dalla entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” e fino al 31 luglio 2020, di ulteriori 60 giorni.

Per cui ai fini dell’azionabilità del diritto, potrebbe non convenire far partire le costituzioni in mora in data successiva al 1 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020.

Infatti in tal caso opererebbe la vigenza dell’art. 125 su citato, 60 + 60 per i danni a cose e 90 + 60 per le lesioni, mentre superato il termine del 31 luglio 2020, ritorna pienamente operativo il termine originariamente previsto dall’art. 148, commi 1 e 2 del D.Lgs. 7 novembre 2005 n. 209.

14) Sono sospesi i procedimenti in materia condominiale?

Risposta: tutti i giudizi di tale natura sono sospesi e il medesimo discorso vale anche per le opposizioni a delibera assembleare il cui temine decadenziale di proposizione ha pacificamente natura processuale per cui segue gli stessi meccanismi di decorrenza sopra indicati.

15) Sono sospesi tutti i procedimenti paragiudiziali? Come funziona in questo caso la sospensione?

Risposta: I procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti procedimenti di ADR che costituiscono condizione di procedibilità dell’azione, sono stati per la prima volta disciplinati dal dl in esame.

La norma ha previsto la sospensione dei termini sia per proporre tali procedimenti sia per portarli a termine nel tempo previsto dalla legge.

Vi rientrano pertanto, anche i termini per proporre le mediazioni ordinate dal Giudice, sia per porre rimedio alla mancata proposizione della parte in corso di causa, sia quelle delegate (in genere sempre 15 giorni).

In tali ultime ipotesi il termine viene posticipato a dopo il 15 aprile ma se esso e già decorso in parte, il termine decorrerà per la parte residuale.

16) Sono sospese le procedure di opposizione alla esecuzione e/o agli atti esecutivi?

Risposta: In forza del disposto di cui all’art. 83, 2° co., dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (ed in particolare l’espressione “procedimenti esecutivi”, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (38 giorni).

Pertanto il termine per la proposizione delle opposizioni in esame resta sospeso per 38 giorni, e decorrerà dal 16/04/2020 per la parte residua.

17) Sono sospese anche le procedure esecutive immobiliari?

Risposta: Le procedure esecutive immobiliari rientrano nel periodo di sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (38 giorni) considerato l’espresso richiamo a tutti i “procedimenti esecutivi”, di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 18/2020:

  • la notifica del pignoramento immobiliare (entro 90 gg. dalla notifica del precetto – art. 481 c.p.c.);
  • l’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare (entro 15 gg. dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato – art. 557 c.p.c.);
  • l’istanza di vendita (entro 45 gg. dalla notifica del pignoramento – art. 497 c.p.c.);
  • il deposito della documentazione ipocatastale / relazione notarile (entro 60 gg. dal deposito dell’istanza di vendita – art. 567 c.p.c.).

Pertanto il termine per tali adempimenti, che comincia a decorrere durante la sospensione, resta sospeso per 38 giorni, a partire dal 16/04/2020 per la parte residua.

  1. Inoltre la sezione esecuzioni del Tribunale di Napoli ha espressamente disposto:
  2. La sospensione delle operazioni di vendita e delle ulteriori attività degli ausiliari (per accessi, visite, pagamento del saldo prezzo ed attuazione degli ordini di liberazione) fino al 15/04/2020;
  3. per le vendite in corso, nel periodo di sospensione TUTTI gli adempimenti NON saranno posti in essere, anche quelli di mero completamento di attività di pubblicità già avviata o riferibili a tentativi di vendita e, pertanto:
  • la pubblicazione dell’avviso di vendita, che non abbia avuto ancora integralmente luogo (ad esempio, perché sia in corso di lavorazione la richiesta di pubblicazione sui quotidiani) deve essere interrotta anche qualora abbia già avuto luogo la pubblicità sul PVP ed anche qualora si riferisca a tentativi di vendita successivi al 15/04/2020;
  • gli avvisi di vendita non ancora integralmente pubblicati devono essere sospesi anche qualora sia stato previsto l’esperimento della vendita in data successiva al 15/04/2020;
  • la successiva calendarizzazione delle venditeavrà luogo solo a seguito di nuovo provvedimento generale dei giudici dell’esecuzione.

18) Sono sospesi anche i pignoramenti mobiliari?

Risposta: Le procedure esecutive mobiliari sono sospese sia quelle mobiliari presso il debitore e sia quelle presso terzi rientrando nel periodo di sospensione 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni). Pertanto per i pignoramenti presso terzi rientrano nel periodo di sospensione 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni):

  1. la notifica del pignoramento presso terzi (entro 90 gg. dalla notifica del precetto – art. 481 c.p.c.);
  2. l’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi (entro 30 gg. dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato – art. 557 c.p.c.);
  3. le udienze delle procedure esecutive presso terzi.

Per i pignoramenti mobiliari presso il debitore rientrano nel periodo di sospensione 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni):

  • La notifica del pignoramento (entro 90 gg. dalla notifica del precetto – art. 481 c.p.c.);
  • l’iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare (entro 15 gg. dalla consegna dell’atto di pignoramento notificato);
  • l’istanza di vendita (entro 45 gg. dalla notifica del
    pignoramento).

19) Sono sospese le procedure esecutive degli obblighi di fare?

Risposta: Le udienze sono sospese e i termini delle operazioni esecutive restano sospesi per il periodo di 38 giorni (09.03-15.04).

20) Sono sospesi i procedimenti per rilascio e consegna immobile?

Risposta: Il dl 18/2020 all’articolo 103 comma 6 recita così: “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

21) Sono sospesi i procedimenti tributari?

Risposta: dall’esame del Decreto 18 del 17.3.2020, cd. Cura Italia, tenuto conto che al Processo Tributario si applica la cd. sospensione feriale, possiamo ricavare, ai sensi dell’art. 83 (in particolare dei commi 3, 20 e 21) che fino al 15/4/2020:

  • sono sospesi tutti i termini per l’introduzione dei giudizi di primo grado (CTP);
  • sono sospesi i termini per la Mediazione ai sensi dell’art. 17 bis Dlgs.546/92;
  • è sospeso il termine utile per la presentazione del ricorso di primo grado che, se preceduto dall’istanza di adesione, scadrebbe entro l’arco temporale di 150 giorni (60+90) dalla data della notifica dell’atto impositivo;
  • sono sospesi i termini per la cd. Adesione, non solo in virtù dell’art. 67 del Decreto Cura Italia che ha sospeso l’attività degli Uffici finanziari ma anche a seguito delle Circolari Ministeriali in materia;
  • è sospeso altresì il termine previsto a ritroso per il deposito delle costituzioni in primo grado pari a 20 giorni prima dell’udienza fissata per la trattazione del giudizio tributario, secondo le medesime modalità di calcolo previste per il processo civile (e già richiamate nel presente vademecum); per effetto di ciò, il ricorrente potrà richiedere il differimento dell’udienza di trattazione se non ancora fissata e/o se non già rinviata d’ufficio nelle more da parte della commissione tributaria provinciale;

– Aderendo alla tesi cd. espansiva, la sospensione dei termini potrebbe applicarsi anche all’appello tributario e quindi per l’effetto ai termini per la costituzione in appello, tenuto conto dell’assenza di esclusioni, della previsione dell’art. 83 del Decreto Cura Italia dell’applicabilità ai processi tributari e militari, dell’applicabilità della sospensione al ricorso e controricorso in Cassazione

Pertanto anche per le CT Regionali, in base a questa tesi potrebbero valere le considerazioni sopra svolte per le CT Provinciali.

Questa interpretazione, rispetto alla tesi cd. restrittiva, appare la più aderente alla ratio della natura giuridica della sospensione dei termini per Covid19 che, avendo carattere “straordinario”, si palesa da una lato diversa dalla sospensione feriale cd. pura e dall’altro in linea con la sospensione di legge introdotta per le ipotesi di mancato funzionamento delle Commissione Tributarie e degli Uffici Finanziari al verificarsi di eventi eccezionali (tra cui, le calamità naturali), che prevede il differimento di tutti i termini di decadenza o prescrizione mediante l’istituto della rimessione in termini (D.L. n. 498/1961), oltre che in linea con i poteri riconosciuti ai capi degli Uffici Giudiziari dalla normativa emanata in questo periodo di emergenza nazionale.

Infine, si ricorda che l’obbligatorietà del PTT (processo tributario telematico) dal 1° luglio u.s., facilita l’introduzione dei giudizi così come ogni altro deposito (di controdeduzioni, istanze, documenti), e che nel contempo il sistema SIGIT consente ulteriori attività connesse, come l’ottenimento della sentenza (possibile altresì anche attraverso richiesta a mezzo pec ai competenti uffici tributari) nonché di accedere al fascicolo telematico mediante la cd. istanza di visibilità.

22) Sospensione termini anche per emettere provvedimenti giudiziari da parte degli uffici?

Risposta: per quanto attiene alle procedure di diritto civile ai sensi dell’art. 83, co 2, DL Cura Italia è sospesa anche l’adozione dei provvedimenti giudiziari e l’eventuale deposito delle motivazioni.

23) Ci sono materie civili escluse dalla sospensione?

Risposta: sono escluse dalla sospensione le seguenti materie:
cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

  1. cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si precisa nella Relazione che si deve far riferimento, per la nozione di cause di “alimenti o ad obbligazioni alimentari”, al Regolamento Europeo 4 del 2009 art. 1);
  2. procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  3. procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  4. procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
  5. procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);
  6. procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  7. procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
  8. procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
  9. tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile).

24) Come si procede durante la sospensione per le materie che ne sono escluse?

Risposta: Per le cause che non rientrano nella sospensione può essere disposto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

25) Durante la sospensione si possono incardinare giudizi che sono sospesi?

Risposta: Il provvedimento di sospensione non inibisce la possibilità di instaurare nuovi giudizi, tuttavia il ridotto numero di personale attualmente presente nelle cancellerie, non consente di verificare ed accettare tutte le buste telematiche e la maggiore criticità risiede nell’impossibilità di consentire se vi sia un atto per il quale il Capo dell’Ufficio Giudiziario o il Giudice debba disporre l’urgenza di cui al comma 3 art. 83 DL cura Italia.

È opportuno pertanto evitare fino al 15 Aprile p.v. l’iscrizione a ruolo di nuove cause.

26) Cosa succede nella ipotesi in cui la proposizione di una domanda rappresenta una condizione per evitare prescrizioni o decadenze?

Risposta: Il decreto legge in esame ha preso espressamente in considerazione tali casi, prevedendo all’art. 83 n. 8 che la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante le azioni precluse dalla sospensione, è sospesa.

Il riferimento è, a titolo esemplificativo, alle azioni revocatorie ordinaria e fallimentare oppure all’azione giudiziaria da promuovere al fine di interrompere il possesso ad usucapionem.

Provvedimenti a sostegno dell’Avvocatura, intervista al Presidente Mallardo (Video)

Il Presidente Avv. Gianfranco Mallardo ci parla dei provvedimenti a sostegno dell’Avvocatura presi dal Consiglio, della riduzione della quota associativa al 50%, primi in Italia, delle proposte al Governo e le ipotesi di provvedimenti da parte di Cassa Forense

Decisioni e proposte del COA di Napoli Nord di grande impatto a sostegno dell’avvocatura. Riduzione della quota associativa al 50% per l’anno 2020 e sua posticipazione al 31 ottobre 2020, primi a deliberare tale iniziativa economica a sostegno della classe forense, oltre, come già accennato, a numerose proposte rivolte al governo e agli organi forensi e di rappresentanza

Anche la Cassa deve puntare decisamente al sostegno dell’avvocatura

L’invito rivolto a Cassa e di provvedere, con ogni risorsa disponibile e nei limiti degli obblighi di sostenibilità, ad interventi urgenti a sostegno dei redditi degli avvocati, impegnando ogni somma utilizzabile in bilancio per l’assistenza ordinaria e straordinaria ed anche valutando la possibilità di modificare il regolamento per i contributi previdenziali e chiedendo una deroga agli attuali criteri per la sostenibilità finanziaria dell’Ente, da programmare su un periodo più breve.

Il Consiglio nei giorni precedenti ha inoltre proposto e sostenuto una campagna di solidarietà per il Reparto di UOC di Rianimazione e Terapia intensiva del P.O. Moscati di Aversa guidato dal primario, la Dott.ssa Eufrasia Silvestro

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Agende Legali 2020, la consegna il giovedì e venerdì presso il Consiglio

Agende Legali 2020. Si comunica che il Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord ha deliberato la distribuzione gratuita delle agende legali personalizzate per i soli avvocati iscritti al nostro Albo che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione, il tutto nei limiti delle quantità disponibili.

Le agende potranno essere ritirate esclusivamente di giovedì e venerdì, dalle 10,30 alle 13,30 e consegnate personalmente agli avvocati previa esibizione del tesserino e verifica della regolarità del versamento delle quote di iscrizione 2018 e 2019.

Le stesse potranno essere ritirate anche da collaboratori di studio muniti di specifica delega e copia del tesserino dell’avente diritto.

Il Presidente

Avv. Gianfranco Mallardo

Incontro in Regione per impedire la chiusura del GdP di Marano

Incontro in Regione

Dopo un lavoro iniziato dal Presidente Mallardo e dal COA, già nella precedente consiliatura, sui necessari interventi sul territorio per impedire la chiusura d’importanti presidi ed uffici giudiziari e dopo la lettera inviata al Presidente De Luca, si è giunti all’incontro di oggi (27 maggio ndr) in Regione.

Incontro in Regione Campania avvenuto tra il Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca, il Sindaco di Marano Rodolfo Visconti, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord Gianfranco Mallardo, la consigliera del Coa Napoli Nord Linda Maisto, l’assessore del Comune di Marano Paolo D’Alterio per scongiurare la minaccia di chiusura dell’ufficio del Giudice di Pace di Marano.

Il Presidente De Luca ha assicurato un intervento tempestivo per mantenere aperto l’ufficio di Marano, seppur rilevando che la giustizia è di competenza ministeriale.

Il Governatore De Luca sarà promotore e garante di un’attività di mediazione tra i Comuni interessati, l’ordine degli Avvocati di Napoli Nord, la Presidenza del Tribunale, tutti chiamati a partecipare e contribuire al mantenimento dell’ufficio.

Nelle more, ha ribadito l’intervento della Regione per non far perdere il presidio di legalità sul territorio.

A tale fine, verrà convocato un tavolo fra le amministrazioni entro la prossima settimana e verranno attivati tutti i canali per rendere ministeriale l’ufficio del Giudice di Pace di Marano

Giudice di Pace di Marano: domani l’incontro in Regione tra Mallardo e De Luca

di Giovanni Copertino

Giudice di Pace di Marano, chiusura si, chiusura no. La data è fissata al 27 maggio 2019 ed è quella dell’incontro tra i due presidenti, da una parte quello della Regione Campania, Vincenzo De Luca, mentre dall’altra quello dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, l’Avv. Gianfranco Mallardo, accompagnato dal Consigliere l’Avv. Clorinda Maisto.

La chiusura dell’Ufficio giudiziario di Marano determinerebbe “effetti devastanti per l’intero territorio a cavallo della provincia di Napoli e Caserta” – queste le parole del Presidente Mallardo – che, nell’incontro di domani, chiederà al Presidente De Luca con fermezza e a tutela dell’avvocatura di Napoli Nord un “intervento per mantenere il presidio di legalità sul territorio”

Tutto nasce dalla mancanza di fondi necessari per sostenere e mantenere in piedi un così importante Ufficio Giudiziario come quello del Giudice di Pace di Marano. La chiusura di questo ufficio, che serve quasi 200.000 cittadini, inciderebbe notevolmente sul carico giudiziario, già di per se solo importante ed imponente, del Giudice di Pace di Napoli Nord (prime udienze fissate a distanza di due anni). La chiusura del ufficio maranese porterebbe lo spostamento e la gestione di circa 28.000 udienze (solo quelle civili) da parte dell’ufficio aversano.

Questo il testo della lettera inviata dal Presidente Avv. Gianfranco Mallardo che, accompagnata dai numerosi incontri avvenuti alla presenza e con il tramite del Consigliere Avv. Clorinda Maisto, hanno determinato l’incontro che si terrà domani (27 maggio ndr) negli uffici del Consiglio Regionale, per impedire la chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano, chiusura che porterebbe inevitabilmente ad un collasso, o quanto meno ad un blocco della giustizia campana dell’area interessata da questo ufficio.

Questo il testo della lettera:

Richiesta di intervento per il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano

Egregio Sig. Presidente, nell’ambito delle competenze della Regione per garantire la tutela della legalità sul territorio e considerata la Sua nota attenzione per rendere sempre più efficienti gli uffici pubblici che erogano servizi essenziali, Le scrivo per segnalare la concreta possibilità della definitiva chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano, con un grave pregiudizio all’esercizio della giurisdizione sul territorio.

Va ricordato che, con la riforma del 2012, furono soppresse tutte le sedi del GdP ad eccezione di quelle nei comuni sedi del Tribunale. La citata norma permetteva la permanenza dei preesistenti uffici del GdP qualora le spese di mantenimento delle strutture e del personale di cancelleria fossero assunte a carico dei comuni del territorio interessato.

Fu, quindi, stipulata una convenzione tra i Comuni di Marano, Mugnano, Melito, Calvizzano, Qualiano e Villaricca per ripartire le spese di mantenimento dell’Ufficio del Gdp. Il Comune di Giugliano, al tempo commissariato, non aderì alla convenzione e quindi non partecipò al riparto delle spese di funzionamento dell’ufficio, nonostante fosse il Comune con maggiore estensione territoriale e per numero di abitanti.

Superata la fase del commissariamento del Comune di Giugliano, su impulso degli avvocati del territorio, l’amministrazione Comunale adottò una delibera con cui si rendeva disponibile a partecipare, a condizioni da stabilire, alle spese di funzionamento dell’ufficio del Gdp di Marano. Di fatto ciò non è mai avvenuto, se non distaccando due dipendenti provenienti dalla Regione Campania.

Le difficoltà di bilancio e lo stato di dissesto di alcuni di essi, hanno indotto i comuni che sostengono le spese per l’Ufficio del Giudice di Pace di Marano a determinarsi a rescindere la convenzione, portando alla inevitabile chiusura dell’ufficio. Ne consegue che l’enorme carico di fascicoli pendenti (oltre 28.000 fascicoli civili e 250 penali, pari al carico di un tribunale di medie dimensioni del nord Italia), dovrà essere trattato presso l’Ufficio del GdP ministeriale di Napoli Nord in Aversa.

Quest’ultima, però è una struttura già insufficiente per il carico di lavoro pendente, a causa dello scarso personale impiegato e per gli spazi ridotti. Lo dimostra il fatto che le cause civili vengono fissate per la prima udienza dopo circa due anni dall’iscrizione a ruolo.

Tale situazione è destinata a peggiorare sensibilmente con la sopravvenienza del carico di pendenze dell’Ufficio di Marano. Si preannuncia, quindi, la paralisi della giustizia di prossimità non soltanto nel territorio a nord di Napoli, ma anche per tutta la zona aversana.

Le chiedo, quindi, considerati gli effetti devastanti per l’intero territorio a cavallo della provincia di Napoli e Caserta, un Suo intervento per mantenere il presidio di legalità sul territorio.

Rimango a disposizione per partecipare ad un eventuale tavolo tecnico che vorrà eventualmente convocare e che veda partecipi sia le Amministrazioni comunali interessate, sia i soggetti attivi nella giurisdizione.

Con viva cordialità.

Aversa, 23 maggio 2019

Il Presidente Avv. Gianfranco Mallardo

Lettera aperta ai candidati Sindaco di Aversa

Lettera aperta. Progetto per la Giustizia sul territorio

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord Avv. Gianfranco Mallardo alla vigilia della tornata elettorale che porterà all’elezione del primo cittadino di Aversa ha voluto evidenziare ai candidati l’importanza del Tribunale di Napoli Nord come presidio di legalità, il suo forte impatto sull’economia del territorio e sullo sviluppo culturale, invitandoli ad una serie di riflessioni.

Questo il testo della lettera.

Ai Sig.ri Candidati a Sindaco per il Comune di Aversa

Oggetto: Lettera aperta – Progetto per la Giustizia sul territorio

Egregi Signori Candidati,

quale rappresentante dell’avvocatura del Foro di Napoli Nord ed in occasione delle imminenti consultazioni elettorali che vedranno eletto il nuovo Sindaco di Aversa, città che ospita il Tribunale di Napoli Nord, sono a sollecitare una riflessione sugli effetti che la recente istituzione di questo presidio di legalità sul territorio ha prodotto sul territorio cittadino.

Non soltanto una maggiore ed essenziale presenza di Forze dell’Ordine, che hanno reso più sicura la vita dei cittadini, ma uno sviluppo culturale dovuto alle tante iniziative in tema di cultura e legalità. Anche sotto il profilo economico, la presenza del Tribunale ha prodotto benefici al territorio comunale. Tanti sono i nuovi studi legali che si sono insediati ex novo e tante le nuove attività nel settore terziario che si sono insediate per rispondere alla richiesta dei professionisti e degli utenti che ogni giorno frequentano gli uffici giudiziari.

Di converso, si sono manifestate esigenze nuove a cui l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto dare risposta: nuove aree di parcheggio in prossimità del tribunale, edifici da destinare ad attività sociale, culturale e funzionali all’esercizio della giurisdizione (Scuola Forense, nuove aule per il Giudice di Pace, per l’Istituto di Mediazione, l’Istituto del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, la Camera Arbitrale, sale per convegni e conferenze, ecc. ), necessità di nuovi mezzi di trasporto pubblico che colleghino le stazioni, i parcheggi pubblici convenzionati ed il tribunale.

L’Avvocatura deve essere un interlocutore fondamentale per la futura Amministrazione, non solo per le tante esigenze di cui si fa interprete, ma anche per le idee ed il supporto tecnico che può dare su tematiche centrali per il miglioramento della vivibilità della città e la corretta gestione della giurisdizione.

Ritengo che sia importante che l’Avvocatura di Napoli Nord – che, tra l’altro, esprime molti candidati al Consiglio comunale – solleciti chi aspira a dirigere l’Amministrazione comunale a dare risposte concrete sui tanti temi di interesse della stessa Avvocatura e dei cittadini per quanto concerne il comparto Giustizia.

Per cui, a nome del Consesso che rappresento e dell’intera Classe Forense, mi auguro di conoscere al più presto e comunque prima delle elezioni i vostri programmi e le strategie per attuarli.

Cordiali saluti.

Aversa, 20 maggio 2019

Il Presidente

Avv. Gianfranco Mallardo

Equo compenso: due vittorie di questo Consiglio e del Presidente

Equo compenso e il lavoro svolto da questo Consiglio e dal suo Presidente Avv. Mallardo

No alla gratuità degli incarichi per gli avvocati. Si trattava di tutelare l’equo compenso e di non svilire la classe forense e l’attività professionale. “Già i livelli dei pagamenti sono scesi oltremodo e sotto il livello dei minimi, ma arrivare alla gratuità degli incarichi questo era impensabile ed appariva improponibile”. Erano state queste le parole del Presidente, Avv. Gianfranco Mallardo, contro i bandi emessi dal Comune di Marano e dal Comune di Portici che imponevano la gratuità dell’incarico per alcuni procedimenti o compensi da fame.

Cosa accadeva 4 mesi fa

Tutto questo accadeva ad ottobre dello scorso, dopo la pubblicazione da parte del Comune di Marano e di Portici di due Bandi per il conferimento di incarichi che imponevano per i loro fiduciari di accettare “zero €”, per il Comune di Marano, come compenso per gli incarichi relativi a controversie di valore inferiore ad € 500,00 o di compensi sotto i minimi e nel creare la figura dell'”udienzista” .

Il Presidente immediatamente e tutto il Consiglio all’unanimità si premunivano di agire contro tali bandi e conferivano incarico professionale all’avv. Napolano affinchè proponesse ricorso innanzi al TAR, nell’interesse del COA di Napoli Nord e degli avvocati iscritti all’albo avverso tale avviso pubblico che colpiva la professionalità di tutti i colleghi. “Si cercava in questo modo di svilire la professionalità di tanti colleghi, riducendoli in alcuni casi alla stregua di meri passacarte” così il Presidente (Fonte Road TV Italia)

Le due vittorie a tutela dell’equo compenso

A seguito del ricorso al Tar, il Comune annullava il bando impugnato ed il Tar successivamente condannava il Comune alla spese (LEGGI LA Sentenza TAR). 

Inoltre subito dopo la lettera di protesta e l’istanza di revoca in autotutela inviata dal Presidente Gianfranco Mallardo al Comune di Portici, la Giunta comunale riconosceva le ragioni di doglianza e attivava le procedure per l’annullamento del provvedimento (LEGGI Comune Portici. revoca nomina udienzisti. delib.287.18)